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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 1966

Cassazione n. 04887/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1966 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 marzo 2023 della Corte di appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 24 settembre 2012 in Bologna e giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 aprile 2018, definitiva il 22 giugno 2018, e due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2011 e il 2012 e giudicati dal Tribunale di Bologna con sentenza del 29 ottobre 2011 e il 30 novembre 2011, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione dal Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento SIGE n. 242/2016.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la reiterazione dei reati da parte di Aquino, che avevano determinato una prognosi negativa di recidiva.

2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione, avrebbe erroneamente rigettato in maniera apodittica la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che l'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere taluno dei benefici di legge, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

Tale potere, però, non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive il citato articolo (Sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002, dep. 2003, Rulli, Rv. 226032).

Il beneficio, quindi, può essere concesso non solo a chi è stato condannato con un'unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, ->"-- /4" atteso che, per la concezione unitaria del reato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica.

In forza di quanto sopra, la motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione appare manifestamente illogica, perché il giudice di merito, una volta riconosciuto iI vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, non avrebbe potuto negare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto in forza del fatto che Aquino aveva commesso i reati oggetto dell'istanza, i quali, per la concezione unitaria del reato continuato, dovevano essere considerati assimilabili a una condanna unica.

Il giudice dell'esecuzione doveva, di conseguenza, svolgere una valutazione di merito sulla esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1966 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 marzo 2023 della Corte di appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 24 settembre 2012 in Bologna e giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 aprile 2018, definitiva il 22 giugno 2018, e due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2011 e il 2012 e giudicati dal Tribunale di Bologna con sentenza del 29 ottobre 2011 e il 30 novembre 2011, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione dal Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento SIGE n. 242/2016. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la reiterazione dei reati da parte di Aquino, che avevano determinato una prognosi negativa di recidiva. 2. La ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione, avrebbe erroneamente rigettato in maniera apodittica la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che l'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell'esecuzione il potere di concedere taluno dei benefici di legge, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Tale potere, però, non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive il citato articolo (Sez. 6, n. 18172 del 04/11/2002, dep. 2003, Rulli, Rv. 226032). Il beneficio, quindi, può essere concesso non solo a chi è stato condannato con un'unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, ->"-- /4" atteso che, per la concezione unitaria del reato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica. In forza di quanto sopra, la motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione appare manifestamente illogica, perché il giudice di merito, una volta riconosciuto iI vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, non avrebbe potuto negare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto in forza del fatto che Aquino aveva commesso i reati oggetto dell'istanza, i quali, per la concezione unitaria del reato continuato, dovevano essere considerati assimilabili a una condanna unica. Il giudice dell'esecuzione doveva, di conseguenza, svolgere una valutazione di merito sulla esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
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