CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21886/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
condanna”. 3.4. Nota, del resto, il Collegio che dalla stessa “sommaria esposizione dei fatti di causa”, proposta dal ricorrente, si trae che la questione del successivo accordo sindacale regionale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quanto previsto nel suo art. 10 era stata sollevata piuttosto dall’opponente [OSCURATO:PERSONA], la quale su detto articolo fondava la propria eccezione d’inesigibilità del credito vantato dal lavoratore (cfr. facciata 2 del ricorso per cassazione). 4. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello