CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 11009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento : [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , tutti con studio in Milano (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]) (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] PASSIVAstudio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], nella cessata qualità di trustee del trust denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, ha proposto ricor so sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021, la quale, in controversia su impugnazione di quattro avvis i di accertamento nn. T3/RE - 62898, T3/RE-4308, T3/RE-2586 e T3/RE-867 per omesso versamento dell’IMU relativa a gli anni dal 2014 al 201 7 (quest’ultimo, per la sola frazione dall’1 gennaio 2017 al 28 marzo 2017, in coincidenza con le dimissioni dalla carica di trustee) con riguardo a lla proprietà di un ’abitazione sita in Milano al [OSCURATO:PERSONA] n. 34, che era stata conferita nel predetto trust, ha rigettato – all’esito della relativa riunione – gli appelli propost i dal medesim o nei confronti d el Comune di Milano avverso le sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 5 marzo 2020, nn. 687/15/2020, 688/15/2020, 689/15/2020 e 690/15/2020,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. Il giudice di appello ha conferma to l e decision i di primo grado – che avevano rigettato i ricorsi originari del contribuente - sul rilievo che il trustee fosse soggetto passivo dell’IMU in qualità di proprietario dell’immobile. 3. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In limine , si rileva che, c on istanza depositata il 13 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dopo l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributicomunali con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 14, in base all’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il versamento integrale dell’importo dovuto secondo il piano di rateizzazione. 2. Tuttavia, non essendo state rinvenute nel fascicolo telematico le domande di definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento (nonostante la relativa menzione nell’indice degli allegati), il collegio non è in grado di verificare l’esatto adempimento delle condizioni richieste per il perfezionamento della definizione agevolata a favore del contribuente. 3. Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a documentare entro un congruo termine l’esito finale della definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’esito finale della definizione agevolata, per ciascuno degli anni di riferimento,entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]