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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09108/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20573R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il qualeè domiciliata, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 86/90; controricorrente avverso la SENTENZA n. 236/2022 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha respinto, con sentenza del 25 gennaio 2022, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], cui erano succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

Ha affermato, per quanto ancora rileva, che i due rapporti di contocorrente intercorsi tra Cognola e la banca non erano unitari, posto che, da un lato,tale circostanza non era provata e, dall’altro, i rapporti in questione, oltre ad esserecoesistiti per un dato periodo, risultavano indentificati con numeri e riferimenti distinti .

S econdo il Giudice distrettuale, inoltre, il correntista che agisce per la ripetizione di indebito ed il ricalcolo dei saldi può assolvere all’onere di documentare le movimentazioni del conto non solo a mezzo degli estratti conto, ma anche attraverso altri mezzi, ivi compresa la consulenza tecnica: nella specie, tuttavia, la mancanza di documentazione contabile aveva impedito un’attendibile ricostruzione del saldo, come chiarito dallo stesso consulente d’ufficio.

Ha evidenziato, ancora, la detta Corte,che non vi era stataillegittima segnalazione del nominativo di Cognola alla [OSCURATO:PERSONA] e non era stato infine allegato alcunché circa la mancanza di diligenza al riguardo da parte della banca.

2. ─ E’ stato spiegato, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],un ricorso per cassazione basato su quattro motivi . [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha notificato controricorso.

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ La proposta ha il tenore che segue: «[I] motivi ─ tutti formulati ai sensi dell’ art. 360, n. 5, c.p.c. ─ rispettivamente lamentano l’avere la Corte territoriale ritenuto, in punto Sez.

I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 di fatto: 1) non unitario il rapporto di conto corrente bancario tra le parti; 2) incompleti gli estratti conto, negando che sia stata proposta adeguata istanza di produzione edesibizione alla banca, che al contrario fu dal ricorrente formulata, con riguardo ai contratti nonché a tre estratti conto per tre trimestri del 1999, 2005 e 2009, dalla stessa forniti e dall’attore prodotti in giudizio; 3) non ricostruiti nel merito aliundei rapporti contabili tra le parti; 4) non raggiunta la prova del danno per lasegnalazione alla Centrale rischi; «tutti i motivi sono inammissibili, in quanto la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma è estranea al vizio invocato qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione dellamaggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); «invero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, dovendo altresì reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3104/2021); «a ciò si aggiunga che il terzo motivo menziona quale oggetto Sez.

I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 della richiesta ex art. 119 c.p.c. solo tre estratti conto, onde neppure l’allegazione si pone in contrasto con quanto positivamente accertato dalla sentenza impugnata, e che il quarto motivo neppure coglie la ratio decidendi, avendo ritenuto la Corte assorbito il profilo circa la prova di un danno nella esclusione del primo elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria, la condotta illecita».

2. ─ La tesi dell’inammissibilitàdel ricorso, di cui alla proposta , è da condividere.

A fronte di quanto specificamente osservato nell’istanza per la decisione del ricorso, osserva il Collegio che chi intenda proporre la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415); a tale onere gli odierni istanti non hanno assolto, facendo essi questione dell’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, come del resto reso palesefin dall’epigrafe dei motivi di censura, in cui è parola di errori di valutazione e di interpretazione delle emergenze processuali.

Va qui rammentato cheè inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

3. ─Le spese processuali seguono la soccombenza.

4. ─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va Sez.

I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..

Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez.

U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione).

Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez.

U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Sez.

I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20573R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il qualeè domiciliata, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 86/90; controricorrente avverso la SENTENZA n. 236/2022 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha respinto, con sentenza del 25 gennaio 2022, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], cui erano succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Ha affermato, per quanto ancora rileva, che i due rapporti di contocorrente intercorsi tra Cognola e la banca non erano unitari, posto che, da un lato,tale circostanza non era provata e, dall’altro, i rapporti in questione, oltre ad esserecoesistiti per un dato periodo, risultavano indentificati con numeri e riferimenti distinti . S econdo il Giudice distrettuale, inoltre, il correntista che agisce per la ripetizione di indebito ed il ricalcolo dei saldi può assolvere all’onere di documentare le movimentazioni del conto non solo a mezzo degli estratti conto, ma anche attraverso altri mezzi, ivi compresa la consulenza tecnica: nella specie, tuttavia, la mancanza di documentazione contabile aveva impedito un’attendibile ricostruzione del saldo, come chiarito dallo stesso consulente d’ufficio. Ha evidenziato, ancora, la detta Corte,che non vi era stataillegittima segnalazione del nominativo di Cognola alla [OSCURATO:PERSONA] e non era stato infine allegato alcunché circa la mancanza di diligenza al riguardo da parte della banca. 2. ─ E’ stato spiegato, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],un ricorso per cassazione basato su quattro motivi . [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha notificato controricorso. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ La proposta ha il tenore che segue: «[I] motivi ─ tutti formulati ai sensi dell’ art. 360, n. 5, c.p.c. ─ rispettivamente lamentano l’avere la Corte territoriale ritenuto, in punto Sez. I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 di fatto: 1) non unitario il rapporto di conto corrente bancario tra le parti; 2) incompleti gli estratti conto, negando che sia stata proposta adeguata istanza di produzione edesibizione alla banca, che al contrario fu dal ricorrente formulata, con riguardo ai contratti nonché a tre estratti conto per tre trimestri del 1999, 2005 e 2009, dalla stessa forniti e dall’attore prodotti in giudizio; 3) non ricostruiti nel merito aliundei rapporti contabili tra le parti; 4) non raggiunta la prova del danno per lasegnalazione alla Centrale rischi; «tutti i motivi sono inammissibili, in quanto la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma è estranea al vizio invocato qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione dellamaggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); «invero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, dovendo altresì reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 3104/2021); «a ciò si aggiunga che il terzo motivo menziona quale oggetto Sez. I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 della richiesta ex art. 119 c.p.c. solo tre estratti conto, onde neppure l’allegazione si pone in contrasto con quanto positivamente accertato dalla sentenza impugnata, e che il quarto motivo neppure coglie la ratio decidendi, avendo ritenuto la Corte assorbito il profilo circa la prova di un danno nella esclusione del primo elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria, la condotta illecita». 2. ─ La tesi dell’inammissibilitàdel ricorso, di cui alla proposta , è da condividere. A fronte di quanto specificamente osservato nell’istanza per la decisione del ricorso, osserva il Collegio che chi intenda proporre la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esamedi un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415); a tale onere gli odierni istanti non hanno assolto, facendo essi questione dell’erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie, come del resto reso palesefin dall’epigrafe dei motivi di censura, in cui è parola di errori di valutazione e di interpretazione delle emergenze processuali. Va qui rammentato cheè inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). 3. ─Le spese processuali seguono la soccombenza. 4. ─ Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va Sez. I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €2.500,00 in favore della Sez. I–RG 20573/2022 camera di consiglio21.2.2024 Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co
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