Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:T:2024:667
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0606_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑606/23) (
1
)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti del fascicolo amministrativo concernente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezioni relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e degli obiettivi delle attività di indagine – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo e terzo trattino)
(v. punti 19, 20, 23)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti – Inversione di tale presunzione – Obbligo di far valere circostanze tali da dimostrare la sussistenza di un interesse superiore prevalente sulle ragioni che giustificano il diniego di accesso
(Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1 e 4, § 2 e § 3)
(v. punti 37, 38, 40, 41, 58, 67)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Mantenimento della presunzione dopo la conclusione del procedimento
(Art. 108 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino; regolamento del Consiglio 2015/1589)
(v. punti 43, 46, 50, 51, 53‑56)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino, e § 3)
(v. punti 59, 60, 63, 66, 67)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Esercizio di un’azione di annullamento – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3)
(v. punto 71)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
(
1
) GU C 1169 del 4.12.2023.