Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2024

ECLI:EU:T:2024:667
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0606_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑606/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti del fascicolo amministrativo concernente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezioni relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e degli obiettivi delle attività di indagine – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo e terzo trattino) (v. punti 19, 20, 23)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti – Inversione di tale presunzione – Obbligo di far valere circostanze tali da dimostrare la sussistenza di un interesse superiore prevalente sulle ragioni che giustificano il diniego di accesso (Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1 e 4, § 2 e § 3) (v. punti 37, 38, 40, 41, 58, 67)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Mantenimento della presunzione dopo la conclusione del procedimento (Art. 108 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino; regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punti 43, 46, 50, 51, 53‑56)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino, e § 3) (v. punti 59, 60, 63, 66, 67)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Esercizio di un’azione di annullamento – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punto 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 1169 del 4.12.2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0606_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑606/23) ( 1 ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti del fascicolo amministrativo concernente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Diniego di accesso – Eccezioni relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e degli obiettivi delle attività di indagine – Presunzione generale di riservatezza – Interesse pubblico prevalente – Obbligo di motivazione» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo e terzo trattino) (v. punti 19, 20, 23) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti – Inversione di tale presunzione – Obbligo di far valere circostanze tali da dimostrare la sussistenza di un interesse superiore prevalente sulle ragioni che giustificano il diniego di accesso (Art. 15, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1 e 4, § 2 e § 3) (v. punti 37, 38, 40, 41, 58, 67) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Mantenimento della presunzione dopo la conclusione del procedimento (Art. 108 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino; regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punti 43, 46, 50, 51, 53‑56) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino, e § 3) (v. punti 59, 60, 63, 66, 67) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Esercizio di un’azione di annullamento – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punto 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 1169 del 4.12.2023.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris