CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07722/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata; nonché gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i quali si sono riportati ai rispetti motivi di ricorso e hanno insistito per l'accoglimento di essi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 novembre 2022, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Brescia il 24 gennaio 2019, la Corte di appello di Brescia: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C-2 della rubrica (relativo alla Fertrade s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA].) per non aver commesso il fatto, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e - ritenuta l'equivalenza tra le già concesse circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. - ha rideterminato la pena principale a lui irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C-1 (relativo alla medesima Fertrade s.r.I.); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo C-2, perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena a loro irrogata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5 (relativo alla fallita S.L.M. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); - ha revocato le statuizioni civili in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - ha confermato nel resto la prima decisione, per quanto qui ancora di interesse, nella parte in cui: aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5; nonché di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C-1; e aveva irrogato le pene principali e accessorie ritenute di giustizia (salvo quanto appena sopra indicato in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte dello stesso Giudice di appello), con le conseguenti statuizioni civili a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:SOCIETA].; - ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio di secondo grado al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati cinque motivi, relativi all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale, rappresentando che la Corte territoriale: - avrebbe disatteso le doglianze prospettate con l'atto di appello, valorizzando solo taluni isolati passaggi dell'esame del curatore fallimentare (e traendo da essi la carenza, l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture reperite), senza confrontarsi con quanto emerso dalle sue relazioni, dalla sua stessa deposizione e da quanto rassegnato dal teste di polizia giudiziaria Nicolosi; - avrebbe qualificato il fatto, contestato sub specie della falsificazione delle scritture con dolo specifico, come bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica (per cui è prescritto il dolo generico), nonostante già il Tribunale avesse escluso la partecipazione materiale del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti di cui ai capi da A-1 ad A-4 nonché la conoscenza da parte sua delle falsificazioni (statuizione non impugnata e su cui si era formato il giudicato) che non potevano essere richiamate sub specie della detta bancarotta generica; - non avrebbe considerato il disposto dell'art. 2214 cod. civ. (che indica le scritture che possono costituire oggetto materiale del delitto) e dell'art. 2215-bis cod. civ. (che ne consente la tenuta con strumenti informatici) e avrebbe travisato la prova, dato che il curatore ha riferito che sul computer aziendale vi erano l'intero libro giornale e tutti i mastrini e di aver ricostruito l'intero inventario; e non avrebbe argomentato sul fatto che i libri sociali esulassero dalle scritture la cui disorganica tenuta è sanzionata dalla norma penale; - avrebbe argomentato in maniera del tutto carente, ed anzi apodittica e perciò apparente, sulla deposizione del teste Nicolosi, assumendone la vaghezza e la laconicità (nonostante quanto dedotto con l'atto di appello) e affermando che le sue dichiarazioni sarebbero recessive rispetto a quanto riportato dal curatore (senza tuttavia esplicitare le ragioni a sostegno di tale assunto e nonostante - come esposto - lo stesso curatore abbia riferito dell'esistenza dei libri obbligatori). 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e il vizio di motivazione, assumendo che la Corte di merito, in ordine all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualità di amministratore di fatto, si sarebbe limitata a ribadire quanto esposto dal Tribunale, senza considerare le specifiche censure mosse con l'atto di appello (secondo cui l'attività attribuita al ricorrente era coerente col suo ruolo di responsabile tecnico) e senza esplicitare compiutamente in che termini egli avrebbe posto in essere tipici atti di gestione (tenuto conto pure del fatto che l'impresa fallita era poco strutturata). 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 43 cod. pen., 223 e 216, comma 1, n. 2, legge fall., con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, segnatamente nella forma del dolo eventuale, fondata - in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e senza argomentare compiutamente rispetto a quanto esposto con l'atto di appello - sulla mera sussistenza dell'elemento materiale, senza chiarire le ragioni per cui nella specie non si sia ravvisata la colpa (propria dell'ipotesi di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.) e senza argomentare compiutamente alla luce dell'assoluzione (coperta da giudicato) del [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui ai capi da A-1 ad A-4 (basata sul difetto del suo contributo materiale e della prova dell'elemento soggettivo), ed anzi travisando la prova allorché si sono richiamate le carenze contabili relative ai beni societari (quantunque il curatore abbia riferito di averne l'inventario) e illogicamente finendo col richiamare proprio l'agire rispetto al quale è intervenuta l'appena menzionata statuizione liberatoria.2.1.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, rassegnando che: - la conferma della pena irrogata dal primo Giudice sarebbe basata sull'erronea valorizzazione della condotta gestoria attribuita all'imputato (in mancanza della quale non se ne sarebbe potuta affermare la responsabilità), il cui coefficiente soggettivo è stato peraltro individuato nel dolo eventuale; e attribuendo contraddittoriamente rilievo ai precedenti penali (quantunque il Tribunale abbia escluso la contestata recidiva); - il diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe fondato sul difetto di specifici elementi favorevoli - privando di rilievo l'età del [OSCURATO:PERSONA], il suo contegno collaborativo (riconosciuto dal curatore) e la somma da lui versata a titolo di risarcimento (la cui adeguatezza dovrebbe essere parametrata pure alle sue condizioni economiche, dedotte e documentate) -, nonché sui suoi precedenti, considerati già dal primo Giudice (che pure aveva escluso la recidiva) per discostarsi dal minimo edittale (e dunque valutati due volte in senso negativo). 2.1.5. Con il quinto motivo si è censurata la declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione della pena limitatamente al residuo reato di cui al capo A-5, erroneamente fondata sull'impossibilità di scorporare il segmento di sanzione ad esso riferibile; difatti, così come l'art. 129 cod. proc. pen. consentirebbe al giudice di discostarsi dall'accordo tra le parti in relazione a talune imputazioni, allo stesso modo - all'esito del dibattimento - esso, fermo il dovere di rendere una pronuncia assolutoria ex art. 530 cod. proc. pen. qualora ne sussistano i presupposti - potrebbe ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero in relazione al residuo reato e applicare la pena su richiesta in parte qua. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono state prospettate - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 468, comma 1, e 555 cod. proc. pen. in relazione all'art. 190 cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva, censurando altresì l'ordinanza resa dal Tribunale il 20 settembre 2017 (ribadita dalle sentenza di primo e secondo grado) con la quale è stata ritenuta inammissibile la lista testi della difesa - trasmessa a mezzo PEC (come documentato all'udienza del 20 settembre 2018, in sede di ammissione delle prove) e a mezzo fax (come documentato all'udienza di discussione, innanzi al primo Giudice) - perché irritualmente presentata e carente dell'indicazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi, e ciò in maniera difforme rispetto a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittima sulle modalità di presentazione (cfr. Sez. 1, n. 44978 del 19/09/2014, Guidi, Rv. 261125 - 01), a fortiori alla luce della recente novella ex d. Igs. 150/2022, e sul contenuto necessario della lista (cfr. Sez. 2, n. 38526 del 23/09/2008, Scaccianoce, Rv. 241114 - 01); inoltre, la Corte territoriale avrebbe pure erroneamente disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (mediante l'escussione dei medesimi testi, necessaria ai fini della decisione).2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5. La difesa ha rappresentato che: - il ricorrente è stato assolto dalla Corte di merito dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, tuttavia, è stato ritenuto responsabile del detto delitto, quantunque la documentazione contabile della fallita sia stata sottoposta a sequestro dalla Guardia di finanza il 5 luglio 2007 e restituita solo dopo il fallimento e il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricoperto la carica di sindaco per periodi brevi, in un contesto di forte conflittualità interna al collegio sindacale; - erroneamente sarebbe stata affermata la responsabilità del ricorrente, attribuendogli quantomeno l'accettazione del rischio di una tenuta deficitaria della contabilità in difetto di una prova sufficiente al riguardo (difatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato con il curatore, come dallo stesso rappresentato; il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto pervenire il libro delle adunanze del collegio sindacale; il [OSCURATO:PERSONA], cessato dalla carica di sindaco e divenuto amministratore dell'ente, si è lamentato in sede di assemblea ordinaria dei soci dell'inerzia del collegio sindacale ed ha evidenziato l'incompatibilità del [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla società CAM Sviluppo); - la stessa assoluzione dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale striderebbe con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo; nella specie il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ritenuto erroneamente responsabile di entrambe le ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.; la prova del prescritto dolo specifico non sarebbe stata tratta in conformità a quanto chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza (che richiede la sussistenza di precedenti anomalie gestionali), ma sarebbe stata fondata su un'argomentazione carente, dato che la mera omissione degli obblighi gravanti sull'amministratore di diritto può consentire solo un addebito a titolo di colpa (e dunque di ravvisare la sussistenza della bancarotta semplice), avendo il Giudice di appello - che ha riprodotto pedissequamente quanto esposto nella sentenza di primo grado - «fatto malgoverno del principio di non colpevolezza costituzionalmente protetto». 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sono stati articolati cinque motivi. 2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in quanto gli imputati, membri del collegio sindacale della [OSCURATO:SOCIETA]. dal dicembre 2006, sarebbero stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A-5 «sulla base delle imputazioni» elevate nei loro confronti ai capi da A-1 ad A-4 in ordine alle quali sono stati assolti (segnatamente, il capo A-1 aveva ad oggetto l'annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti richiamata dalla Corte di merito). 2.3.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, adducendo che i ricorrenti sarebbero stati ritenuti responsabili dell'omesso controllo di documentazione (relativa agli anni 2003-2006) precedente all'assunzione da parte loro della carica di sindaco, quantunque sia esposto nelle stesse sentenze di merito che la documentazione contabile della società è stata sequestrata nel luglio del 2007 dalla Guardia di finanza e (come si evince dalla testimonianza del curatore) essa è stata restituita alla curatela nel 2013; e la difesa ha documentato (già in primo grado) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richieste di copia della suddetta documentazione al fine di «verificare il bilancio 2007, redatto alla luce della ricostruzione operata dai sindaci». 2.3.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, da individuarsi nel dolo specifico (quantunque il capo di imputazione contempli pure la tenuta delle scritture in modo tale da non potere ricostruire le vicende patrimoniali della fallita), dato che - dovendosi eliminare, nei termini già esposti, il concorso nell'annotazione di fatture soggettivamente false, per cui i sindaci sono stati assolti - residuerebbe solo l'omessa tenuta della contabilità. La sentenza impugnata, invece, avrebbe ritenuto sufficiente il dolo eventuale, traendone la sussistenza proprio dalle condotte omissive attribuite ai sindaci, ossia l'omesso controllo della contabilità, l'omessa tenuta del libro delle adunanze del collegio sindacale (evidenziando che ne sia stato denunciato lo smarrimento in circostanze oscure, senza esprimersi chiaramente sulla verità di tale circostanza, essendo necessario comunque il dolo specifico), l'omessa verifica della documentazione relativa al capo A-1. 2.3.4. Con il quarto motivo - assumendo il «travisamento del fatto» e richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - si è censurata la ritenuta inaffidabilità delle scritture contabili societarie (fondata solo sulla presunta inattività dei sindaci e sulle falsificazioni non attribuite a loro), rappresentando che la Corte di merito avrebbe riconosciuto rilevanza - sub specie della sussistenza dell'elemento soggettivo - all'omesso controllo della contabilità da parte dei ricorrenti, senza considerare la mole della documentazione difensiva prodotta; ed evidenziando come, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentale debba fondarsi su elementi ulteriori rispetto all'elemento oggettivo del reato. Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe preso atto della segnalazione inviata al Tribunale di Brescia dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], al quale - a differenza di quanto affermato per il [OSCURATO:PERSONA] - non è stata attribuita alcuna cointeressenza con la fallita. 2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due motivi. 2.4.1. Con il primo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale, in relazione alla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C-1, la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La difesa ha evidenziato come la Corte di merito abbia ritenuto fittizia l'operazione, compiuta lo stesso giorno in cui il Carlo ha assunto l'incarico di amministratore della fallita ([OSCURATO:SOCIETA]. poi divenuta Fertrade s.r.I.), di cessione del complesso immobiliare de quo con la devoluzione della relativa provvista a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (in virtù di due contratti di associazione in partecipazione) ed abbia affermato che la distrazione si è consumata con il 6 CI trasferimento delle somme alle dette società (che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha in ampia misura versato agli ex soci di [OSCURATO:SOCIETA].) e non nella mancata restituzione; tuttavia, nella specie non vi sarebbe prova né sarebbe stata spesa alcuna argomentazione a sostegno di un ruolo dell'imputato nella preparazione di tale complessa operazione fraudolenta né della consapevolezza dell'immediata ripartizione tra i soci delle somme, tanto che nei suoi confronti non è stata elevata l'imputazione per il fatto di cui al capo B. (relativo proprio alla distribuzione delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. ai soci della [OSCURATO:SOCIETA].); il Cono, dunque, ne sarebbe stato solo ignaro esecutore. Inoltre, se l'operazione avesse perseguito sin dall'origine finalità distrattive, non si comprenderebbe la stipula dei successivi contratti di anticipata risoluzione, la cui importanza è stata rimarcata nell'imputazione con la quale si sarebbe contestato all'imputato di non essersi adoperato per ottenere la restituzione delle somme in discorso: ragion per cui la consumazione sarebbe avvenuta non con la corresponsione delle somme da parte della fallita ma con la mancata restituzione di essa e la mancata attivazione per il recupero (che alla luce dei contratti era possibile). Ancora, la mancata restituzione non sarebbe stata determinata dal solo ricorrente (che versava in una delicata situazione di salute e che nella propria memoria ha chiarito le ragioni per cui aveva accettato l'incarico di amministratore e le circostanze della consegna degli assegni circolari per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].). Infine, la pronuncia impugnata sarebbe meritevole di censura anche in ordine alla coscienza e volontà delle condotte distrattive. 2.4.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore (e non prossima) al minimo edittale, dato che il ricorrente avrebbe avuto un ruolo solo esecutivo (ed anzi asservito agli interessi della proprietà) e sarebbe stata esclusa l'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta; inoltre, la pena irrogata non sarebbe uniforme a quella applicata ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato memoria con la quale ha dedotto la complessiva infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. Vero è che con l'atto di appello si era prospettato, sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore e dal teste Nicolosi, l'insussistenza dell'elemento materiale del reato. Tuttavia, la Corte di merito, pur negando la perfetta coerenza dell'iter argomentativo del Tribunale in ordine alla qualificazione del fatto come bancarotta documentale fraudolenta c.d. specifica ovvero generica, ha ritenuto che nella specie siano stati correttamente ravvisati i presupposti della seconda (pure in contestazione, alla stregua dell'editto accusatorio), valorizzando non soltanto l'appostazione contabile di fatture per operazioni inesistenti e l'incompletezza delle scritture, ma dando conto comunque della complessiva inattendibilità di esse pure a ritenere fondata la prospettazione difensiva (secondo cui le scritture prescritte erano state tenute in modalità informatica), così disattendendola in ogni caso (non rivestendo dunque portata decisiva la denunciata erronea inclusione tra le scritture che possono costituire oggetto materiale del reato dei libri sociali, aspetto sul quale dunque non occorre immorare: cfr., al riguardo, Sez. 5, n. 34146 del 27/05/2019, Colella, Rv. 277302 - 01); la sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato come le allegazioni contenute nell'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] avessero riproposto solo taluni dei passaggi della deposizione del curatore ed ha affermato, invece, riportando parte di quest'ultima deposizione oltre a richiamare quanto rassegnato dallo stesso nelle proprie relazioni a sostegno della ritenuta impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari per il tramite delle scritture, chiarendo le ragioni per cui ha ritenuto di prediligere quanto esposto dall'Organo della procedura rispetto al teste di polizia giudiziaria Nicolosi; e al riguardo il ricorso non ha compiutamente denunciato un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 01) Ancora, correttamente la sentenza impugnata ha negato la rilevanza, al fine di escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta documentale, della sua assoluzione dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva - fondata sulla mancanza di prova del suo concreto coinvolgimento nell'emissione e nella contabilizzazione degli assegni posti a sostegno delle ingenti erogazioni di denaro da parte della fallita nelle quali si è sostanziata la bancarotta patrimoniale - evidenziando come essa non farebbe comunque venir meno la complessiva inaffidabilità e non intellegibilità delle scritture contabili tratta anche aliunde. Tanto più che, rileva il Collegio, la mancata partecipazione ai fatti distrattivi, comunque non farebbe venir meno l'obbligo dell'imputato - quale amministratore di fatto - di curarsi della regolare tenuta della contabilità (cfr. Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 33385 del 05/07/2012, Gencarelli, Rv. 253269 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è generico. Invero, «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01: «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione»). Ciò posto, il motivo in esame non si confronta effettivamente con l'iter posto a sostegno della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che non si è limitata a riportare quanto esposto sul punto dal Tribunale ma ha disatteso compiutamente il gravame indicando in maniera congrua e logica - e, dunque, non sindacabile in questa sede di legittimità - gli elementi di fatto che ha ritenuto convergere nel senso dell'esclusione dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del mero ruolo di direttore tecnico da lui formalmente ricoperto (evidenziando non solo come non sia emersa alcuna figura alla quale egli era effettivamente subalterno nell'ambito a lui affidato, ma anche come egli sia andato oltre le incombenze a lui attribuite in forza del contratto stipulato con la fallita, poiché non soltanto ha impartito direttive ai lavoratori ma si è relazionato con i funzionari dell'Agenzia delle entrate, avendo piena contezza dei luoghi in cui erano custoditi i documenti da essa richiesta, decidendo di ostenderli solo allorché costoro si sono ripresentati nei locali aziendali, ove egli era costantemente presente, muniti di un provvedimento del Pubblico ministero; si è relazionato prioritariamente con il curatore, palesando piena consapevolezza dell'attività dell'impresa e della composizione del compendio aziendale; è intervenuto nella nomina degli amministratori di diritto e nel reperimento della nuova sede, nelle pratiche assicurative senza che avere alcuna partecipazione sociale; si è relazionato con i fornitori che pure intestavano alla S.L.M. di [OSCURATO:PERSONA] estratti conto e preventivi nonché i solleciti di pagamento; ancora, la Corte di merito ha rilevato che la società con sede in Zambia, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, «aveva il suo riferimento italiano» nella sede della fallita; che egli, pur avendo prestato attività per lungo tempo per la fallita, non risulta aver percepito compensi; infine, ha valorizzato la ragione che ha determinato un diverbio tra il [OSCURATO:PERSONA] e il presidente del collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA]). 3. Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] difetta di specificità. La Corte di merito - che, come esposto, ha ritenuto la bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica negando rilevanza rispetto alla sussistenza del reato, nei termini pure sopra chiariti, all'assoluzione del ricorrente dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale - ha tratto la sussistenza del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 9 C.t 279838 - 01) non soltanto dalle eclatanti carenze contabili relative ai beni societari (ribadendo come nell'ambito della gestione di essi fosse emerso il ruolo di dominus del [OSCURATO:PERSONA]) ma, al di là di tale dato, alla luce dei «segnali di rischio» derivanti dagli accertamenti che erano stati compiuti dall'Agenzia delle entrate eilalla Guardia di finanza, nel corso dei quali pure il domicilio del [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a perquisizione. E la difesa non si è confrontata compiutamente con tale argomentazione. 4. Il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha espresso una motivazione con evidenza congrua in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, argomentando sulla scorta del ruolo centrale del ricorrente nella commissione del fatto (così ritenendo congruo il discostamento contenuto dal minimo edittale) e alla luce dei suoi precedenti, il cui apprezzamento a mente dell'art. 133 cod. proc. pen. non è impedito dall'esclusione della recidiva (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 - 01); e richiamando - quanto all'esclusione delle generiche - il difetto di profili passibili di favorevole apprezzamento (sulla scorta della sua età al momento del fatto, del suo comportamento pre- processuale e del limitato risarcimento offerto, oltre che della gravità della vicenda e dei suoi precedenti), così esponendo gli elementi che ha ritenuto preponderanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 5. Il quinto motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha già chiarito che, «in tema di patteggiamento, il giudice di appello può accogliere la richiesta dell'imputato rigettata in primo grado, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, solo a condizione che sia chiamato a decidere sulle medesime imputazioni originariamente contestate» (Sez. 6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv. 282114 - 01, resa in un caso analogo al presente in cui la Corte ha ritenuto non censurabile il rigetto dell'istanza da parte del giudice di appello, avendo il tribunale assolto l'imputato da alcuni dei reati oggetto della richiesta di rito alternativo formulata in primo grado; cfr. pure Sez. 3, n. 32036 del 17/06/2022, Marchionne, Rv. 283503 - 01; Sez. 6, n. 41566 del 05/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257797 - 01). 6. Il primo motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Anzitutto, con riferimento all'ordine di censure in discorso non può rilevare ex se il vizio di motivazione: «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Ciò posto, a proposito della ritualità della richiesta di prova per testi, è dirimente considerare che: - come affermato da questa Corte in più occasioni - «in tema di lista testimoniale, l'onere di indicare le circostanze relative all'esame può essere soddisfatto anche solo riferendosi ai "fatti del processo", a condizione che vi sia un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, mentre, ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati o i capi di imputazione siano più di uno, il mero riferimento non è sufficiente poiché impedisce al giudice di vagliare l'attinenza della prova» (Sez. 1, n. 7912 del 21/01/2022, Basco, Rv. 282915 - 01; Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 248221 - 01); - non è in contrasto con tale principio la pronuncia richiamata nel ricorso, secondo cui «l'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze su cui deve vertere l'esame è adempiuto se i temi che la parte intende proporre nell'istruzione dibattimentale possono inequivocamente individuarsi e, quindi, anche se tale individuazione è consentita dall'inserimento della lista nel decreto di citazione, in modo da rendere chiaro che i fatti su cui i testimoni devono essere esaminati sono quelli oggetto dell'imputazione. Sez. 2, n. 38526 del 23/09/2008, Scaccianoce, Rv. 241114 - 01); - nel caso in esame, la difesa aveva chiesto l'ammissione di quarantaquattro testimoni, per riferire «sulle circostanze per cui è processo e, in particolare, sulle circostanze e modalità del fatto addebitato in rubrica»; al [OSCURATO:PERSONA] erano contestati distinti fatti di bancarotta commessi in relazione a due diverse società (segnatamente: bancarotta distrattiva e documentale, inerente alla S.L.M, ai capi da A-1 ad A-5; bancarotta distrattiva e documentale inerente alla Fertrade s.r.I.), nella diversa qualità di amministratore di diritto (per un periodo) e sindaco della prima e di sindaco della seconda; e le imputazioni (segnatamente quelle contraddistinte dalla lettera A.) contengono una minuta elencazione delle operazioni e delle appostazioni contabili in contestazione: - dunque, la richiesta di prova testimoniale era inammissibile perché priva della indicazione, con la necessaria specificità, delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l'esame (art. 468, comma 1, cod. proc. pen.). Fermo quanto appena esposto, il motivo in esame è poi del tutto generico sulla necessità ai fini del decidere della rinnovazione dell'istruttoria in appello; ed è erroneo e generico nella parte in cui assume la mancata ammissione di una prova decisiva, sol che si pensi che «non è ammissibile la deduzione, con ricorso per cassazione, della mancata assunzione di una prova decisiva, allorché la parte ricorrente non ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215809 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015, D'Attilo, Rv. 264659 - 01), ipotesi qui neppure dedotta (e che non può certo trarsi dalla lista dei testimoni, come esposto, del tutto generica), divenendo superflua ogni ulteriore considerazione. 7. Il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA] difetta di specificità poiché non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha disatteso il gravame in maniera congrua e logica (oltre che rilevando la genericità delle allegazioni difensive), ribadendo quanto già esposto a proposito della qualificazione del fatto contestato sub A-5 come bancarotta fraudolenta generica, richiamando gli elementi in forza dei quali ha ritenuto doloso l'agire dei componenti del Collegio sindacale, compreso il [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, alla luce degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, che hanno rilevato operazioni volte a creare liquidità extracontabile), quelli per cui ha ritenuto inidonei a escluderne la responsabilità il sequestro della contabilità (in particolare, l'inattendibilità pure di quella formata successivamente alla cautela) e la collaborazione offerta al curatore (che per l'appunto si colloca dopo il fallimento e i fatti di reato), con un iter che non è minato dall'assoluzione dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva; nel resto, il motivo in esame, a ben vedere, prospetta un alternativo apprezzamento di merito, non consentito in questa sede di legittimità, senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 8. Il primo motivo di ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la dirimente considerazione che non si è affatto confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale - contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti - non ne ha fondato la responsabilità sui fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale rispetto ai quali è stata pronunciata assoluzione, ma ha disatteso il gravame sulla scorta di un'argomentazione più ampia che ha richiamato quanto esposto sulla irregolare tenuta della contabilità della S.L.M., ha indicato analiticamente gli elementi in virtù dei quali ha ascritto anche ai due imputati - che ne erano membri del collegio sindacale - una condotta omissiva dolosa (il difetto di qualsivoglia traccia documentale dello svolgimento dell'attività loro attribuita, la genericità della stessa denuncia di smarrimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei verbali delle adunanze del collegio sindacale; la mancata consegna al curatore pure delle bozze di tali verbali, promessa dal [OSCURATO:PERSONA] al curatore; nonché, quanto al [OSCURATO:PERSONA], il fatto che fosse una società riferibile a lui e alla figlia a curare la predisposizione delle scritture della fallita), iter cui l'impugnazione non ha indirizzato specifiche censure. 9. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e versato in fatto. Anzitutto, esso non si è confrontato con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato non solo come non consti alcuna forma di esercizio - da parte dei sindaci, compresi i ricorrenti - del controllo a loro affidato, sia anteriormente sia successivamente al sequestro della contabilità, ma anche come quest'ultima, anche nel periodo seguente all'esecuzione della cautela, fosse inattendibile; ed ha rimarcato - come in parte già esposto - come fossero plurimi gli elementi che avrebbero dovuto allarmare i componenti del collegio sindacale che, invece, ha redatto senza rilievi la relazione per il bilancio 2007 (nonostante il sequestro intervenuto il 5 luglio 2007); e - anche questo aspetto è stato evidenziato - ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto dolosa lo loro condotta (come pure osservato, rilevando - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - che, nonostante il ruolo di controllo a lui affidato quale sindaco, la predisposizione delle scritture sia stata affidata a una società riferibile a lui e alla figlia). Nel resto, il motivo in esame ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento di merito. 10. Il terzo motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché con esso sono state articolate censure inconducenti rispetto alla decisione impugnata. Si è già rilevato retro come - in relazione all'imputazione sub A-5 - sia stata ritenuta la sussistenza della bancarotta fraudolenta cd. generica, il cui elemento soggettivo deve ricercarsi nel dolo generico. E si è pure già evidenziato, proprio in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], come la Corte di appello abbia analiticamente indicato - è utile rimarcarlo, con una motivazione congrua e logica - gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha attribuito a costoro un agire doloso in termini quantomeno di dolo eventuale, in effetti sufficiente per affermarne la responsabilità per il medesimo delitto (cfr. già, con riferimento ai sindaci, Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 - dep. 1990, Piras, Rv. 184141 - 01). 11. Il quarto motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di ricorso, riferibile solo a quest'ultimo, sono inammissibili poiché - lungi dal muovere compiute censure di legittimità - hanno prospettato un'alternativa ricostruzione dell'accaduto in maniera generica rispetto all'iter argonnentativo della decisione impugnata e, per vero, con allegazioni in fatto e senza invece denunciare il travisamento della prova (che non può essere ritualmente addotto per il tramite del rimando, contenuto nel quarto motivo, alla documentazione offerta in produzione nel giudizio di merito). 12. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché versato in fatto ed inconducente nella parte in cui prospetta che l'estraneità dell'imputato alla predisposizione originaria dell'operazione in relazione alla quale ne è stata affermata la responsabilità. Invero: - la Corte di merito ha rimarcato la connotazione fraudolenta dell'operazione, definita - in maniera non certo illogica - univoca (evidenziando pure le competenze professionali del Conio), rimarcando come essa abbia determinato lo «svuotamento» della fallita e la sua privazione di ogni capacità produttiva, «unico effetto» di essa in mancanza di «una seria logica imprenditoriale», evidenziando pure come la provvista sia stata subito in ampia misura erogata ad ex soci dell'ente (e non trattenuta dagli enti «associanti»), chiarendo le ragioni per cui ha ritenuto (alla stessa stregua del Tribunale) che già nel momento in cui l'operazione ha avuto luogo - e non nel momento della successiva risoluzione dei contratti di associazione in partecipazione - si è determinata la distrazione; - e la giurisprudenza ha già chiarito che, «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene» (pure «attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela»: Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486 - 01); e «anche l'esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento», come il diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., «si concretizzi o meno nell'adozione di strumenti negoziali tipizzati» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.) ovvero nell'«articolato congegno di negozi giuridici tra loro collegati ed apparentemente legittimi» (Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, lezzi Rv. 279089 - 01) «può costituire uno strumento in frode ai creditori [...1, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto, in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio» (Sez. 5, n. 30830/2014, cit.; Sez. 5, n. 15803/2020, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 29187/2021, cit.). Infine, l'impugnazione è del tutto generica in relazione all'elemento soggettivo. 12. Il secondo motivo presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di merito ha esplicato le ragioni per cui si è discostata (di otto mesi) dal minimo edittale (di tre anni di reclusione) e negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando la rilevantissima gravità dell'operazione distrattiva e facendo riferimento al ruolo centrale che vi ha svolto l'imputato; si tratta di una motivazione senz'altro congrua, non occorrendo dilungarsi per osservare: che la pena irrogata è inferiore al medio edittale previsto dall'art. 216, comma 1, legge fall. (che deve essere calcolato «non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01) ed è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore» ad esso a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01); e che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).Infine, il motivo in esame è manifestamente infondato nella parte in cui si è doluto della determinazione della pena in misura diversa rispetto ai coimputati, atteso che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla base di parametri squisitamente individuali» e «nessuna valutazione comparativa tra posizioni diverse è richiesta»; e che «tra i parametri di legittimità per la definizione della pena [non] si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrenti» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880 - 01). 13. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv