CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 31154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2253-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9168/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2014 R.G.N. 606/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 2253/15 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponeva di prestare servizio alle dipendenza dell'INPS e di avere espletato, in virtù dell'o.d.s. 1.9.98, l'incarico, riservato alla qualifica dirigenziale, della Direzione dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] sino al dicembre 2001, data in cui era stata istituita la nuova Area gestione lavoratori autonomi (anch'essa di rilievo dirigenziale) con a capo formalmente il dirigente la [OSCURATO:PERSONA]. Spinà ma attribuita di fatto alla ricorrente. Chiedeva il riconoscimento del trattamento retributivo spettante ai dirigenti e la condanna al pagamento delle differenze retributive, con accessori e spese. L'INPS si costituiva in giudizio deducendo la parziale prescrizione dei crediti; che al personale delle qualifiche ad esaurimento, -quale quella rivestita dalla ricorrente- potevano essere affidate ex ad 15, co.2, L. n. 88/1989 funzioni vicarie del dirigente ed in tale situazione si inquadrava l'incarico attribuito alla Germe; che successivamente con OdS 9.1.01 veniva attribuito alla ricorrente il progetto "Automazione procedura contabile gestione autonomi", progetto anch'esso rientrante in quelli da attribuire al personale appartenente al ruolo ad esaurimento. Il Tribunale accoglieva parzialmente, il ricorso e riconosceva il diritto -per espletamento delle mansioni dirigenziali- alle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale e fino al dicembre 2001, per complessivi €.12.338,25, oltre accessori e metà delle spese di lite. Osservava il primo giudice che l'[OSCURATO:PERSONA] interno era un ufficio di rilievo dirigenziale, che l'incarico era stato espletato con continuità per tre anni, fino al dicembre 2001: solo a tale epoca, infatti, era stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dellnEnte di cui alla delibera organizzativa n.799/98, permanendo fino a quella data l'operatività dell'Ufficio controllo e la sua responsabilità affidata alla Germe. Per il periodo dal gennaio 2002 il giudice rilevava che l'Ufficio area gestione lavoratori autonomi era stato affidato ad interim al Dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale quindi ne era l'unico responsabile, essendo irrilevante la partecipazione della Germe a riunioni con altri dirigenti di altre aree oppure che firmasse comunicazioni interne. • RG 2253/15 Proponeva appello l'INPS deducendo che: 1 ) non era stato tenuto conto che, per effetto della delibera (ri)organizzativa n.799\98, l'Ufficio affidato alla ricorrente non aveva più rilevanza dirigenziale; 2 ) che la preposizione della ricorrente, all'[OSCURATO:PERSONA] era stata disposta in via provvisoria proprio in ragione della imminente riorganizzazione; 3:) che la Germe, in quanto funzionario direttivo preposto alla direzione ufficio, aveva fruito di un trattamento economico aggiuntivo con la conseguenza che il trattamento complessivo era congruo e proporzionale ex art. 36 Cost. L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale, proponendo altresì appello incidentale in ordine al periodo successivo al gennaio 2002. Con sentenza depositata il 20.1.14, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, rigettava integralmente il ricorso di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Germe, affidato a tre motivi, cui resiste l'INPS con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dei commi 2,3,4 e 5, dell'art. 56 e degli articoli 3 e 17 del D.Lgs.n. 29\93 e dei commi 2,3,4,5 dell'art.52 e degli articoli 4, 17 e 25 del D.Igs. n.165\01, nonché dell'art.16 del Regolamento approvato con delibera n.799 del 1998; dell'art.15 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n.88. Con terzo motivo denuncia motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio relativamente alla prevalenza delle funzioni dirigenziali svolte. I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati e risultano infondati. [OSCURATO:PERSONA] muove dal presupposto che la sentenza impugnata abbia ritenuto ostativo al riconoscimento della sua domanda il fatto che la titolarità all'ufficio cui fu (in tesi) preposta era formalmente attribuita ad un effettivo dirigente (dr. [OSCURATO:PERSONA]), senza considerare che essa chiedeva la retribuzione equivalente ex art. 56, co.5, d.lgs n.29\93.RG 2253/15 La doglianza è tuttavia priva di pregio in quanto lq sentenza di merito ha riconosciuto tale diritto alla Germe sino al dicembre 2001, mentre la sentenza impugnata lo ha escluso per il periodo dal gennaio 2002 in poi, allorquando la direzione dell'ufficio venne affidata (sia pure ad interim) ad un effettivo dirigente ([OSCURATO:PERSONA]). Ed invero secondo la Corte capitolina l'esistenza di un effettivo dirigente, responsabile di tutti gli atti, anche quelli compiuti dalla dipendente, escludeva quella pienezza di poteri che caratterizza la funzione dirigenziale e dunque lo svolgimento da parte della Germe di effettive mansioni dirigenziali ancorché di fatto. Le altre considerazioni svolte dalla Germe appaiono inammissibili in quanto dirette ad una rivisitazione dei fatti accertati in sede di merito. Il terzo motivo, poi, è formulato con riferimento al vecchio testo dell'art.360, co.1, n. 5 c.p.c., disponendo il nuovo che oggetto di doglianza possa essere solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, restando così --- assorbito quello incidentale proposto dall'Istituto coh,L3' Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2021 Il