CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 novembre 2020
Cassazione n. 28252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MRNGLI52S01 H501Q), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (GLF NCL56M31F052U) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1095/2020depositata il 12/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Presidente relatoreLINA RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna con un solo motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Itria s.r.l. la sentenza n. 1095\2020, pubblicata il 12.11.2020, della Corte d’appello di Lecce, notificata il 25.11.2020, regolarmente prodotta in copia notificata, nella sola parte in cui statuisce l’integrale compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio. 2.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., regolarmente evocata in giudizio, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3.-Non sono state depositate memorie. 4.- La causa ha ad oggetto una opposizione proposta dalla Sitiride avverso il decreto ingiuntivo richiesto da Itria, nella quale si eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito,l’insussistenza del credito. La corte d’appello, nella sentenza impugnata, pronunciandosi esclusivamente sulla questione preliminare della eccepita incompetenza territoriale, ha ritenuto che il credito azionato non potesse ritenersi liquido e , pertanto , ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi, essendo territorialmente competente il Tribunale di Matera, e ha integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti “in considerazione della particolarità delle questioni trattate”. 5.- La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio per il 18.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l'unico motivo di ricorso la Sitiride s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dell'articolo 111 della Costituzione in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver la Corte d'appello compensato le spese processuali nonostante l'esito decisionale interamente favorevole per l'odierna ricorrente e senza che la ragione giustificativa addotta assolvesse l'obbligo di motivazione secondo il disposto dell'articolo 92 c.p.c. ratione temporis applicabile. 2.-Il ricorso è fondato e va accolto. La disciplina delle spese processuali è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (come affermato da Cass. n. 10213 del 2017); poiché il giudizio per cui è causa è stato introdotto nel 2013, esso è disciplinato ratione temporis dall'articolo 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009, che prevede la possibilità di disporre la compensazione al di fuori delle ipotesi di soccombenza reciproca soltanto per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Tali ragioni, sulla base della giurisprudenza ormai consolidata, devono essere indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica, perché inidonea a consentire il necessario controllo. Nella sentenza oggetto di ricorso la motivazione a base della compensazione integrale di entrambi i gradi - a fronte della soccombenza della controricorrente sulla unica questione trattata, quella della competenza - è meramente generica , tanto che deve considerarsi apparente:il riferimento alla particolarità delle questioni trattate non è minimamente esplicativo appunto di quale sia la particolaritàe non è neppure riconducibile , nella sua genericità, alla nozione di gravi ed eccezionali ragioni, che sottintendono la presenza di elementi di eccezionalità non riconducibili all a necessità di affrontare question i giuridiche e non routinaria. La decisione, peraltro, discendeva dall’esame della sola questione, preliminare, relativa alla competenza territoriale, risolta facendo applicazione di una norma - quella sul luogo di pagamento delle obbligazioni pecuniarie -di piana ricostruzione interpretativa e priva dei caratteri della particolarità e tanto più di quelli della eccezionalità. La motivazione adottata a giustificazione della compensazione delle spese deve considerarsi quindi una motivazione di stile e meramente apparente,per cui la sentenza deve essere cassata sul punto. In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q. M. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giud