CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 1967
Cassazione n. 40849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., dichiarava l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento in favore del Giudice per le indagini preliminari di Palermo e contestualmente, in parziale accoglimento del riesame, annullava l'ordinanza genetica in relazione al reato di cui all'art. 318 cod. pen. contestato al capo D) e all'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio; ritenuto il pericolo di reiterazione e la particolare urgenza, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen. (capi A e B), disponendo, ex art. 27 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Agrigento per le relative determinazioni. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319, 321 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di dare conto degli elementi che provano la concreta sussistenza di un patto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la effettiva commissione di atti illeciti finalizzati a favorire gli imprenditori Caramazza. L'impugnata ordinanza si risolve in un acritico ed erroneo richiamo agli esiti delle intercettazioni, interpretate in modo del tutto distonico rispetto alle emergenze investigative in atti, pur a fronte di elementi atti a revocare in dubbio il significato attribuito alle conversazioni intercettate, quali, in particolare, l'esito negativo della perquisizione operata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualche ora dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale, secondo la prospettazione seguita dal Tribunale, sarebbe avvenuta la consegna della somma di euro 20.000 destinata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 353 cod. pen. e vizio di motivazione. L'impugnata ordinanza, con motivazione meramente assertiva, eludendo l'obbligo di riesaminare ex novo la vicenda ed in totale mancanza di evidenze idonee a provare, seppur sul piano indiziario, la sussistenza di una illecita interferenza nella procedura di gara, ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] senza motivare sull'effettivo rilievo causale del suo contributo, delineato in poche righe e con un iter argomentativo sfornito della necessaria indicazione delle evidenze investigative a supporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse. 2. Costituisce orientamento consolidato di legittimità quello in forza del quale l'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev'essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv. 267909; Sez. 2, n. 19718 del 23/04/2008, Caccavale, Rv. 239800; Cass. Sez. 2, n. 1443 del 28/11/2023, Rv. 285816-01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. [OSCURATO:PERSONA] poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2021, Testini, Rv.249002), occorrendo, pertanto, che la manifestazione di tale volontà sia espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567). 3. Nel caso di specie tale deduzione è mancata, non risultando nemmeno prospettata l'intenzione di utilizzare la decisione in sede di riparazione per ingiusta detenzione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi