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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38476/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La censura della difesa è inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello). s.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processliali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. La censura della difesa è inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello). s. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processliali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38476/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris