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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04702/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 6 luglio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Udine il 13 gennaio 2014; Considerato che: - il primo motivo, che denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato contestato e ritenuto, è generico e non consentito in questa sede, poiché, senza articolare alcun rilievo specificamente critico rispetto alle ragioni ostese sul tema dedotto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6-7), tende a suggerire un'alternativa ricostruzione dei fatti, sulla base di criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260), tuttavia preclusa a questa Corte; - il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), come nel caso di specie, in cui il termine massimo di prescrizione del reato è spirato il 13 luglio 2021; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 6 luglio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Udine il 13 gennaio 2014; Considerato che: - il primo motivo, che denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'assenza di prova in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per l'integrazione del reato contestato e ritenuto, è generico e non consentito in questa sede, poiché, senza articolare alcun rilievo specificamente critico rispetto alle ragioni ostese sul tema dedotto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6-7), tende a suggerire un'alternativa ricostruzione dei fatti, sulla base di criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260), tuttavia preclusa a questa Corte; - il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), come nel caso di specie, in cui il termine massimo di prescrizione del reato è spirato il 13 luglio 2021; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 04702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris