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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10236/2026

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, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria II Grado della Sicilian. 2680/2024, depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/20261.

Con avviso di liquidazione n. 2013/002/Sc/000002189/0/002 l’Agenziadelle Entrate di Palermo richiese la somma di euro 42.786,50 per laregistrazione della sentenza n. 2189/2013 emessa dal Tribunale di Palermo,nella causa civile tra la Curatele del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e del FallimentoBevilacqua Germana (attori) ed Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e BeninatiBanca di Roma, confluiti, al momento della domanda, nel gruppo [OSCURATO:PERSONA](convenuti).In particolare, con la sentenza n. 2189/2013, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento della domanda degli attori, pronunciò lo scioglimento dellacomunione di beni con conseguente attribuzione dei beni comuni ed obbligodi versare alle curatele l’importo loro spettante secondo le rispettive quotedi pertinenza.2.

Impugnato l’avviso di liquidazione da [OSCURATO:PERSONA], la CommissioneTributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 1256/2019, accoglieva ilricorso ed annullava l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione,dovuto alla mancata allegazione della sentenza oggetto di tassazione.L’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate veniva rigettato con lasentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in data4.4.2024, in quanto, come dedotto dalla società contribuente in primogrado, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di risalire alla sentenza oggettodi imposizione e, per altro verso, non risultavano in alcun modo chiariti icriteri di calcolo delle somme dovute apparendo dunque sussistente illamentato vizio formale dell’atto impugnato.3.

Avverso la sentenza della CGT di II grado della Sicilia, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.4.

In data 28.8.2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/20265.

Il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazionee/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 37del DPR 131/1986, art. 7 della legge 212/2000 e art. 54 ultimo comma delDPR 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quantola Corte di giustizia tributaria di II grado avrebbe erroneamente ritenutonecessaria l’allegazione dell’atto presupposto.Sostiene la ricorrente che nella specie, trattandosi di un atto di meraliquidazione, non era necessario né allegare la sentenza, né indicare la baseimponibile e l’aliquota applicata, in quanto “la parte che, per sua volontà oper obbligo di legge, produce un atto per la sua registrazione (o la subisceex officio) ne conosce il contenuto e l'eventuale avviso di liquidazione chesegue è frutto di un'operazione semplice, di natura prettamente aritmetica,da effettuarsi sulla base di dati tutti noti al contribuente che riceve l'atto”(così nella pronuncia impugnata).Secondo l’istante, avuto riguardo alle caratteristiche dello specifico rapportotributario e segnatamente alla circostanza che il soggetto passivo non eraaffatto estraneo all'atto giudiziario tassato, benchè non fosse costituito nelrelativo giudizio, appare senz'altro consentita una lettura non formalisticadelle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamentedifendere, mentre la mancata costituzione nel giudizio non giustificava ilsuo disinteresse dalle vicende processuali.2.

Il motivo non può essere accolto.La sentenza impugnata ha motivato il difetto di motivazione dell’avviso,affermando che: “in tema di imposta di registro, ai fini del correttoadempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7st. contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato adNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenzalegale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cuil'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizionisoggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovatonell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltrol'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e ilnumero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che ilcontribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita inogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquoteapplicate e dell'imposta liquidata. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del07/04/2021, Rv. 660886 - 01).

Nel caso in esame, come dedotto dallasocietà contribuente in primo grado, la stessa non è stata in grado di risalirealla sentenza de qua e, per altro verso, non risultano in alcun modo chiaritii criteri di calcolo delle somme dovute apparendo dunque sussistente illamentato vizio formale dell’atto impugnato” (così nella pronunciaimpugnata).3.

La motivazione della sentenza impugnata si pone in linea conl’orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente, in tema di obbligodi motivazione dell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro, secondocui «nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vagliocomplessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentementedalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato,anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità chepossano in concreto emergere da quest'ultimo» (Cass., n. 2295/2026;Cass. n. 26340/2021).4.

Nei termini sopra illustrati, la CTG ha operato il vaglio complessivo dellamotivazione dell’atto impugnato ed ha accertato, senza che la circostanzain fatto sia stata oggetto di specifica censura nel ricorso, che nell’atto diNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026accertamento - a prescindere dalla pacifica circostanza che il provvedimentogiurisdizionale posto a base del calcolo non sia stato oggetto di allegazione- non erano stati riportati i dati essenziali di determinazione del dovuto(base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), necessari per lacomprensibilità della pretesa impositiva.5.

La CTG ha così operato la suddetta valutazione, ritenendo non chiariti icriteri di calcolo, laddove il motivo, oltre a peccare di autosufficienza, nonavendo illustrato il contenuto rilevante dell’avviso (cfr., tra le tante, Cass.n. 20474/2025), assume la sufficienza motivazionale per esser stata lacontribuente parte (anche se contumace) del giudizio, senza però farsicarico di rappresentare le condizioni di semplicità della tassazione cheavrebbero reso sufficiente il (non precisato) contenuto dell’avviso.Né la mera qualità di parte processuale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio definitocon la pronuncia oggetto di tassazione poteva rendere assolto l’onere dimotivazione dell’avviso nei termini indicati dall’Ufficio, giacchè lacontumacia della contribuente rendeva ancora più cogente l’esigenza dirappresentare gli elementi essenziali della tassazione, da calibrare inrelazione alla semplicità e/o complessità del giudizio, considerando che, ameno di elementi resi evidenti dal contenuto dell’atto tassato, devereputarsi necessario indicare i criteri normativi e matematici dideterminazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata),come pure chiarito da questa Corte (v.

Cass. 2295/2026).6.

In conclusione, in conformità alla proposta di definizione accelerata, ilricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).7.

La conferma della proposta di definizione del ricorso impone l’ulteriorecondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (secondo ildisposto dell’art. 380-bis c.p.c.), applicabile anche nei riguardidell’amministrazione (cfr. Cass. n. 24273/2025).

P.Q.MNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi,spese generali e gli accessori come per legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento,in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00 ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria II Grado della Sicilian. 2680/2024, depositata il 04/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con avviso di liquidazione n. 2013/002/Sc/000002189/0/002 l’Agenziadelle Entrate di Palermo richiese la somma di euro 42.786,50 per laregistrazione della sentenza n. 2189/2013 emessa dal Tribunale di Palermo,nella causa civile tra la Curatele del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e del FallimentoBevilacqua Germana (attori) ed Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e BeninatiBanca di Roma, confluiti, al momento della domanda, nel gruppo [OSCURATO:PERSONA](convenuti).In particolare, con la sentenza n. 2189/2013, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento della domanda degli attori, pronunciò lo scioglimento dellacomunione di beni con conseguente attribuzione dei beni comuni ed obbligodi versare alle curatele l’importo loro spettante secondo le rispettive quotedi pertinenza.2. Impugnato l’avviso di liquidazione da [OSCURATO:PERSONA], la CommissioneTributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 1256/2019, accoglieva ilricorso ed annullava l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione,dovuto alla mancata allegazione della sentenza oggetto di tassazione.L’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate veniva rigettato con lasentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in data4.4.2024, in quanto, come dedotto dalla società contribuente in primogrado, la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di risalire alla sentenza oggettodi imposizione e, per altro verso, non risultavano in alcun modo chiariti icriteri di calcolo delle somme dovute apparendo dunque sussistente illamentato vizio formale dell’atto impugnato.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado della Sicilia, l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo.4. In data 28.8.2025 è stata depositata proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/20265. Il ricorrente ha depositato nei termini richiesta di decisione di cui alsecondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazionee/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 nonché degli artt. 37del DPR 131/1986, art. 7 della legge 212/2000 e art. 54 ultimo comma delDPR 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quantola Corte di giustizia tributaria di II grado avrebbe erroneamente ritenutonecessaria l’allegazione dell’atto presupposto.Sostiene la ricorrente che nella specie, trattandosi di un atto di meraliquidazione, non era necessario né allegare la sentenza, né indicare la baseimponibile e l’aliquota applicata, in quanto “la parte che, per sua volontà oper obbligo di legge, produce un atto per la sua registrazione (o la subisceex officio) ne conosce il contenuto e l'eventuale avviso di liquidazione chesegue è frutto di un'operazione semplice, di natura prettamente aritmetica,da effettuarsi sulla base di dati tutti noti al contribuente che riceve l'atto”(così nella pronuncia impugnata).Secondo l’istante, avuto riguardo alle caratteristiche dello specifico rapportotributario e segnatamente alla circostanza che il soggetto passivo non eraaffatto estraneo all'atto giudiziario tassato, benchè non fosse costituito nelrelativo giudizio, appare senz'altro consentita una lettura non formalisticadelle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamentedifendere, mentre la mancata costituzione nel giudizio non giustificava ilsuo disinteresse dalle vicende processuali.2. Il motivo non può essere accolto.La sentenza impugnata ha motivato il difetto di motivazione dell’avviso,affermando che: “in tema di imposta di registro, ai fini del correttoadempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7st. contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato adNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenzalegale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cuil'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizionisoggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovatonell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltrol'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e ilnumero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che ilcontribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita inogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquoteapplicate e dell'imposta liquidata. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del07/04/2021, Rv. 660886 - 01). Nel caso in esame, come dedotto dallasocietà contribuente in primo grado, la stessa non è stata in grado di risalirealla sentenza de qua e, per altro verso, non risultano in alcun modo chiaritii criteri di calcolo delle somme dovute apparendo dunque sussistente illamentato vizio formale dell’atto impugnato” (così nella pronunciaimpugnata).3. La motivazione della sentenza impugnata si pone in linea conl’orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente, in tema di obbligodi motivazione dell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro, secondocui «nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica ecircostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilitàdella pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vagliocomplessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentementedalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato,anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità chepossano in concreto emergere da quest'ultimo» (Cass., n. 2295/2026;Cass. n. 26340/2021).4. Nei termini sopra illustrati, la CTG ha operato il vaglio complessivo dellamotivazione dell’atto impugnato ed ha accertato, senza che la circostanzain fatto sia stata oggetto di specifica censura nel ricorso, che nell’atto diNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026accertamento - a prescindere dalla pacifica circostanza che il provvedimentogiurisdizionale posto a base del calcolo non sia stato oggetto di allegazione- non erano stati riportati i dati essenziali di determinazione del dovuto(base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), necessari per lacomprensibilità della pretesa impositiva.5. La CTG ha così operato la suddetta valutazione, ritenendo non chiariti icriteri di calcolo, laddove il motivo, oltre a peccare di autosufficienza, nonavendo illustrato il contenuto rilevante dell’avviso (cfr., tra le tante, Cass.n. 20474/2025), assume la sufficienza motivazionale per esser stata lacontribuente parte (anche se contumace) del giudizio, senza però farsicarico di rappresentare le condizioni di semplicità della tassazione cheavrebbero reso sufficiente il (non precisato) contenuto dell’avviso.Né la mera qualità di parte processuale di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio definitocon la pronuncia oggetto di tassazione poteva rendere assolto l’onere dimotivazione dell’avviso nei termini indicati dall’Ufficio, giacchè lacontumacia della contribuente rendeva ancora più cogente l’esigenza dirappresentare gli elementi essenziali della tassazione, da calibrare inrelazione alla semplicità e/o complessità del giudizio, considerando che, ameno di elementi resi evidenti dal contenuto dell’atto tassato, devereputarsi necessario indicare i criteri normativi e matematici dideterminazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata),come pure chiarito da questa Corte (v. Cass. 2295/2026).6. In conclusione, in conformità alla proposta di definizione accelerata, ilricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).7. La conferma della proposta di definizione del ricorso impone l’ulteriorecondanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (secondo ildisposto dell’art. 380-bis c.p.c.), applicabile anche nei riguardidell’amministrazione (cfr. Cass. n. 24273/2025). P.Q.MNumero registro generale 23283/2024Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 10236/2026Data pubblicazione 19/04/2026la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.000,00, oltre a € 200,00 per esborsi,spese generali e gli accessori come per legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 2.000,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento,in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00 ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 10236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris