CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42161/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata Castellammare di Stabia il 7.9.1978 avverso la sentenza in data 24.9.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in riforma della condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 181 comma 1-bis d. Igs. 42/2004 in relazione ad interventi edilizi realizzati su appartamenti di loro propria proprietà in assenza di titolo concessorio, ha dichiarato non doversi procedere per essersi il reato in contestazione estinto per prescrizione nel settembre 2016. Ha tuttavia confermato le statuizioni civili sul cto rilievo che, avendo gli imputati realizzato su un'area dichiarata di notevole interesse pubblico una nuova superficie abitabile, seppure scoperta, costituita da una pavimentazione calpestabile mediante demolizione del preesistente sottotetto, l'opera non potesse ritenersi coperta dalla certificazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune in data 4.3.2020, ostandovi le preclusioni sancite dall'art. 167 d. Igs. 42/2004. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 181 comma 1-bis d. Igs. 42/2004 e al vizio motivazionale, che essendo stata la fattispecie criminosa in contestazione trasformata in contravvenzione secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n.56 del 2016, il termine prescrizionale, pari per le contravvenzioni a cinque anni, era spirato nel 2014, e dunque prima della pronuncia della sentenza di primo grado, nonché dello stesso inizio del processo. Si imponeva conseguentemente, secondo la difesa, l'accertamento da parte della Corte di Appello della sussistenza della fattispecie contravvenzionale, così essendosi trasformata la natura del reato al momento della sua pronuncia tenuto conto l'intervenuta prescrizione del reato avrebbe travolto, venendo meno la condizione indefettibile dell'accertamento di responsabilità, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Precisano che la questione era rilevabile di ufficio e che non aveva potuto costituire oggetto dei motivi di appello essendo stata la sentenza di primo grado emessa prima della pronuncia della Corte Costituzionale e dopo il decorso dei termini per la proposizione del gravame. 2.2. Con il secondo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 167 d. Igs. 42/2004, la disapplicazione dell'atto di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica dell'opera rilasciato dal Comune in data 4.3.2020 atteso che la superficie su cui erano state apposte pavimentazione e ringhiera non era diventata utile con le condotte contestate agli imputati nell'odierno procedimento, ma era già una superficie utile stante la già intervenuta demolizione del sottotetto. Ciò emerge, prosegue il ricorso invocando sul punto il travisamento della prova, dalla deposizione del tecnico comunale D'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che "dove oggi c'è il lastrico solare prima c'era un tetto che è stato demolito ed è stata fatta una pavimentazione con la ringhiera di protezione. ..questo nuovo terrazzo è stato creato al posto del sottotetto che stava sopra precedentemente": pertanto era evidente che l'atto autorizzativo era riferito alla ringhiera e alla pavimentazione poste in essere e non alla creazione di una superficie utile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Il mutamento della qualificazione giuridica del reato in contestazione come fattispecie contravvenzionale per effetto della pronuncia resa alla Consulta n. 56/2016 - che nel ritenere l'irragionevolezza del differente trattamento sanzionatorio disposto dall'art. 181 d. Igs. 42/2004 di fattispecie analoghe, in relazione all'incidenza della condotta su beni sottoposti a vincolo legale (comma 1) ovvero a vincolo provvedimentale (comma 1-bis) attribuendo maggiore gravità alla seconda, ha ritenuto di parificare la risposta sanzionatoria con la riconduzione dei reati previsti dal comma 1-bis che non superino le soglie volumetriche ivi indicate alla fattispecie incriminatrice del comma 1, determinandone così la trasformazione da delitto a contravvenzione - imponeva alla Corte distrettuale di verificare la prescrizione in applicazione dei diversi termini prescritti dall'art. 157 cod. pen. per le contravvenzioni, indipendentemente dalla circostanza che la questione avesse costituito oggetto dell'atto di appello. E ciò non solo perché la questione non avrebbe potuto essere tempestivamente devoluta dagli imputati essendo la pronuncia di incostituzionalità intervenuta in data 11/01/2016 e pubblicata sulla G.U. del 30/03/2016 e dunque non solo successivamente alla pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma anche al decorso dei termini per il gravame, ma ancor prima perché la norma dichiarata incostituzionale, in quanto espunta dall'ordinamento perché infirmata da una invalidità originaria che ne ha condizionato l'applicazione, e che giustifica, rendendola, anzi, indispensabile, la proiezione sui rapporti giuridici pendenti, che da tale incostituzionale norma siano stati disciplinati (retroattività), costituisce oggetto di rilievo officioso. Non può infatti ritenersi, così come affermano i giudici partenopei nel dichiarare il reato comunque prescritto, l'rrilevanza della questione relativa alla riqualificazione dei fatti come contravvenzione in seguito all'intervento della Corte Costituzionale. Le conseguenze che ne derivano balzano, al contrario, evidenti sol che si consideri che mentre antecedentemente alla sentenza della Consulta il delitto paesaggistico fruiva del termine di prescrizione previsto per i delitti di sei anni, prorogabili per effetto delle Eaurrrsterta sette anni e mezzo, dalla mutata natura contravvenzionale delle condotte di abuso paesaggistico sotto-soglia, fra le quali rientra la fattispecie ascritta ai ricorrenti, discende, invece, un più favorevole termine di prescrizione fissato dall'art.157 cod.pen. in quattro anni, elevati per effetto dell'interruzione a cinque. Se, quindi, ai fini dell'applicazione del principio successorio relativo all'applicazione della legge più favorevole sancito dall'art.2, 4 comma cod. pen. deve essere considerata, oltre alle modificazioni concernenti la pena, anche l'incidenza del novum sulla prescrizione del reato quando quest'ultima in seguito alla disciplina sopravvenuta risulti maturata (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014 - dep. 26/03/2014, Cassanelli, Rv. 259059), è chiaro che il rilievo della prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado non avrebbe consentito alcuna pronuncia, in difetto dell'accertamento dell'illecito penale, delle statuizioni civili sorrette esclusivamente dall'accertamento della responsabilità degli odierni ricorrenti. Va infatti puntualizzato che, pur considerando la sospensione intervenuta ai sensi dell'art. 159 n.3) cod. pen. nel corso del giudizio di primo grado, i termini di prescrizione rispetto alla data di accertamento del reato indicata al 26.9.2008 risultano comunque essere spirati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (calcolato il termine di cinque anni ex art. 157 cod. pen. per le contravvenzioni oltre a 135 gg. complessivi di sospensione, derivati da un rinvio dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.9.2015 per adesione dei difensori all'astensione e da quello ad esso immediatamente successivo fino al 23.10.2015 per legittimo impedimento), e, dunque, in data antecedente alla sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si imponeva perciò per i giudici del gravame l'annullamento della sentenza di primo grado dovendo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale trovare applicazione nei processi pendenti, con conseguente rilievo della maturazione della prescrizione della contravvenzione, così essendosi tramutata la natura delittuosa dell'illecito in contestazione, in data antecedente alla sua stessa pronuncia e contestuale declaratoria di improcedibilità per essersi il reato estinto per prescrizione. Conseguentemente tanto la sentenza impugnata che quella di primo grado devono essere annullate in ordine alle statuizioni civili senza necessità di rinvio, ben potendo questa Corte nell'esercizio dei poteri conferitegli dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. provvedere direttamente alla loro eliminazione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado limitatamente al capo concernente le statuizioni civili, capo che elimina Così de