CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 06020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2485/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE TORINO R.G. n. 16891/2022 depositata il22/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal Questore di Torino il 20-9-2022, a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del Giudice di Pace di Torino del 12 - 9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla difesa mediante deposito di memoria scritta e poi sintetizzate in udienza in quanto già eccepite davanti al Giudice di Pace che le aveva, motivatamente, respinte. In particolare il Tribunale affermava che occorreva avere riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici che, nel caso di specie, non apparivano sussistenti. Infatti “L’avvenuta identificazione sul T.N. e l’essere stato soccorso in mare rispondono ed attuano normative nazionali ed eurounitarie e non sono certamente incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari valichi di frontiera e in assenza di documenti”. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 13, D.Lgs. 286/98 – manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto al trattenimento per erroneità della fattispecie contestata (Cass., nn. 3694/13, 19868/18, 20668/05, 4777/22, 5124/22)». Espone il ricorrente che il Tribunale di Torino aveva convalidato il trattenimento ritenendo che il decreto non fosse viziato da profili di illegittimità in quanto “[OSCURATO:PERSONA] è entrato nel territorio italiano in modo irregolare (cfr. precedenti dattiloscopici agli atti) e si è, di fatto, sottratto ai controlli di frontiera”. Il ricorrente deduce che è stata erroneamente valutata dal Tribunale la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità della fattispecie contestata. In particolare la fattispecie giustificativa dell’espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia, mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto - segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione dell’ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama( Cass. 4777/22). 2. Il motivo è fondato. Secondo un indirizzo consolidato di questa Corte , il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di man ifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass.19868/2018). Va aggiunto che, i n materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche ‒ ma non solo, ovviamente ‒ nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass.18404/2023). Nella specie, il decreto a monte della convalida del trattenimento è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto- segnalato, quindi ‒ non fermato alla frontiera ‒ bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art.10 ter d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalidadoveva essere disposta. 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rin