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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19464/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20238-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Sarno (SA) via Nunziante n. 24/D presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 171/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di rigetto di domanda di riconoscimento del diritto ad esercitare il passaggio attraverso il tracciato della ferrovia della circumvesuviana srl con domanda di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo, gli odierni ricorrenti hanno denunziato la violazione e/o falsa Ric. 2021 n. 20238 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 applicazione dell’art. 116, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 4) e 5) c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e, da ultimo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2058 c.c.

Il primo motivo appare manifestamente inammissibile perché le censure proposte lamentano plurime violazioni di legge senza spiegare in concreto quale violazione si sia realizzata e nella seconda parte non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato la demanialità della strada e la sua non usucapibilità così come l’impossibilità di costituire diritti reali sul bene.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese è inammissibile in quanto la pronuncia impugnata si è limitata ad applicare il criterio della soccombenza.».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Ric. 2021 n. 20238 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20238 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20238-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Sarno (SA) via Nunziante n. 24/D presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 171/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di rigetto di domanda di riconoscimento del diritto ad esercitare il passaggio attraverso il tracciato della ferrovia della circumvesuviana srl con domanda di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo, gli odierni ricorrenti hanno denunziato la violazione e/o falsa Ric. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 applicazione dell’art. 116, c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 4) e 5) c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e, da ultimo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2058 c.c. Il primo motivo appare manifestamente inammissibile perché le censure proposte lamentano plurime violazioni di legge senza spiegare in concreto quale violazione si sia realizzata e nella seconda parte non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato la demanialità della strada e la sua non usucapibilità così come l’impossibilità di costituire diritti reali sul bene. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese è inammissibile in quanto la pronuncia impugnata si è limitata ad applicare il criterio della soccombenza.». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Ric. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20238/2021 Numero sezionale 5741/2022 Numero di raccolta generale 19464/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 20238 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A
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