CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. attesa la indubbia annotazione intimidatoria della frase proferita dall'imputato (tanto vi vengo a trovare) e non di una generica contestazione rivolta dall'imputato alla legittimità del controllo e conseguente contravvenzione del codice della strada (cfr. pag. 3 s.i); Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta valorizzando, tra l'altro, le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica della condotta; Considerato che è indeducibile e non proposta in sede di appello la questione di applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. che involge la ricostruzione della situazione di fatto alla quale non può procedersi in sede di legittimità e che l'applicazione dei pene sostitutive di cui al d.Igs. n. 149 del 2022 può essere proposta in sede esecutiva, rispetto ai giudizi pendenti, alla data del 31 dicembre 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. FAI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] I repftore [OSCURATO:PERSONA]