CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha rideterminato in mitius la pena nei confronti degli ultimi tre imputati, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando nel resto la prima decisione che li aveva condannati per i reati fallimentari a loro ascritti; premesso che non deve procedersi alla trattazione orale del procedimento, richiesta dalla difesa, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1 stesso codice, senza la partecipazione delle parti), e che, di conseguenza, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, non ricorrendo un diritto al rinvio per il giorno fissato per la deliberazione camerale (cfr. Sez. 7, ord. n. 23200 del 20/04/2023, Fois, n.m); considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 24 legge fall. - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di incompetenza in ragione della connessione tra i fatti in imputazione (pur relativi a due diverse società), radicandola alla luce del reato più grave (oltre che commesso in precedenza) a mente dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.; e la difesa ha inteso censurare tale conclusione per il tramite del richiamo della norma che regola la competenza del tribunale fallimentare e, comunque, per il tramite di allegazioni assertive comunque correlate alla continuità tra le due imprese fallite e alla distinte gestione di esse e non alla connessione tra gli illeciti penali in contestazione; - il secondo motivo - che assume la violazione degli artt. 223, comma 2, n. 2, e 219, n. 1 legge fall. - non contiene rituali censure di legittimità ma si affida a enunciati assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), peraltro versati in fatto, senza neppure prospettare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili li ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.