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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 agosto 1993

Cassazione n. 08721/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 3aku Florian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1993 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia dell'8 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il cittadino albanase [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestatigli di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 -bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi di Desenzano il 2 settembre 2017.

Rilevava la Corte territoriale come dovesse essere dichiarata inammissibile l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia, nel corso del giudizio di primo grado, aveva dichiarato l'esito negativo della messa alla prova alla quale l'imputato era stato ammesso, con sospensione del procedimento, avendo il prevenuto in seguito chiesto e ottenuto la definizione dello stesso procedimento nelle forme del rito abbreviato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.586 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata di revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e non anche di accertamento dell'esito negativo della prova: provvedimento, dunque, impugnabile solo unitamente alla sentenza finale, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondato il motivo così come dedotto in termini di violazione di legge.

2. La disciplina processuale dell'istituto della messa alla prova è molto chiara nel definire gli spazi di impugnabilità da parte dell'imputato dei provvedimenti adottati dal giudice in quella materia.

Ed infatti, mentre l'art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen., prevede espressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca il proprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova (impugnazione che, peraltro, ha efficacia sospensiva rispetto all'ordinanza impugnata, dato che il comma 4 del predetto art. 464 -octies del codice di rito stabilisce che il procedimento riprende il suo corso solo qua+ quella decisione di revoca sia divenuta definitiva), nulla è stabilito in ordine tanto all'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento ex art. 464-ter cod. proc. pen. quanto all'ordinanza con cui il giudice, al termine del periodo di prova, ne accerta l'esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso a mente dell'art. 464- septies, comma 2, cod. proc. pen.

Per tali ultimi provvedimenti non può che valere, perciò, la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen., secondo cui «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza» (in questo senso, in relazione all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto ex art. 464-ter cod. proc. pen., Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).

Regola, questa, operante anche laddove il procedimento di primo grado si sia svolto e sia stato definito nelle forme del rito abbreviato.

In tale ottica non è pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia con la quale questa Corte di cassazione ha sostenuto che, in tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280853): e ciò per l'ovvia considerazione che nel caso esaminato in tale decisione il provvedimento impugnato non era quello di accertamento dell'esito negativo della prova, ma quello di revoca della ordinanza ammissiva alla messa alla prova che, come anticipato, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto per cui, in tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 -septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464 -octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256).

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio terrà conto del principio di diritto così come enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 3aku Florian, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1993 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, e confermava nel resto la medesima pronuncia dell'8 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il cittadino albanase [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati contestatigli di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 -bis e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi di Desenzano il 2 settembre 2017. Rilevava la Corte territoriale come dovesse essere dichiarata inammissibile l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia, nel corso del giudizio di primo grado, aveva dichiarato l'esito negativo della messa alla prova alla quale l'imputato era stato ammesso, con sospensione del procedimento, avendo il prevenuto in seguito chiesto e ottenuto la definizione dello stesso procedimento nelle forme del rito abbreviato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.586 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata di revoca della precedente ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e non anche di accertamento dell'esito negativo della prova: provvedimento, dunque, impugnabile solo unitamente alla sentenza finale, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondato il motivo così come dedotto in termini di violazione di legge. 2. La disciplina processuale dell'istituto della messa alla prova è molto chiara nel definire gli spazi di impugnabilità da parte dell'imputato dei provvedimenti adottati dal giudice in quella materia. Ed infatti, mentre l'art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen., prevede espressamente che l'imputato può proporre immediatamente ricorso per cassazione per violazione di legge avverso l'ordinanza con cui il giudice revoca il proprio precedente provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova (impugnazione che, peraltro, ha efficacia sospensiva rispetto all'ordinanza impugnata, dato che il comma 4 del predetto art. 464 -octies del codice di rito stabilisce che il procedimento riprende il suo corso solo qua+ quella decisione di revoca sia divenuta definitiva), nulla è stabilito in ordine tanto all'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento ex art. 464-ter cod. proc. pen. quanto all'ordinanza con cui il giudice, al termine del periodo di prova, ne accerta l'esito negativo e dispone che il processo riprenda il suo corso a mente dell'art. 464- septies, comma 2, cod. proc. pen. Per tali ultimi provvedimenti non può che valere, perciò, la regola generale fissata dall'art. 586 cod. proc. pen., secondo cui «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza» (in questo senso, in relazione all'impugnazione dell'ordinanza di rigetto ex art. 464-ter cod. proc. pen., Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Regola, questa, operante anche laddove il procedimento di primo grado si sia svolto e sia stato definito nelle forme del rito abbreviato. In tale ottica non è pertinente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia con la quale questa Corte di cassazione ha sostenuto che, in tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280853): e ciò per l'ovvia considerazione che nel caso esaminato in tale decisione il provvedimento impugnato non era quello di accertamento dell'esito negativo della prova, ma quello di revoca della ordinanza ammissiva alla messa alla prova che, come anticipato, è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione. Va, pertanto, ribadito il principio di diritto per cui, in tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464 -septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464 -octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256). 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che nel nuovo giudizio terrà conto del principio di diritto così come enunciato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad
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