Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 723/2010
ECLI:EU:C:2010:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑496/08 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione — Funzionari — Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado — Eccezione di illegittimità — Diritti quesiti — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»
Massime della sentenza
1.
Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Diritti quesiti — Superamento
di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente al 1° maggio 2004
(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2, 8 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
2.
Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Contestazione della legittimità
di una nuova disposizione dello Statuto
(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2, n. 1, 8, n. 1, e 10, nn. 1, 2 e 3; regolamento del Consiglio
n. 723/2004)
3.
Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Violazione del principio
di parità di trattamento — Insussistenza
(Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
1.
Poiché tra i funzionari e l’amministrazione si instaura un rapporto giuridico fondato sullo Statuto e non di tipo contrattuale,
i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore, pur con il rispetto
delle esigenze che derivano dal diritto comunitario. La modifica si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto
l’impero della vecchia legge, tranne in presenza di diritti quesiti, vale a dire diritti il cui fatto generatore è anteriore
alla modifica legislativa.
Così, i funzionari che sono avanzati nella loro carriera grazie al superamento di un concorso interno, organizzato sotto il
vigore del vecchio Statuto, hanno acquisito il diritto al rispetto dell’avanzamento così effettuato durante la vigenza di
detto Statuto. Tuttavia, siffatto diritto implica soltanto che nei loro confronti sia applicato il medesimo trattamento statutario,
segnatamente per quanto riguarda l’avanzamento nella carriera, riservato a tutti i funzionari del nuovo grado al quale essi
hanno in tal modo avuto accesso.
L’ampio potere discrezionale di cui il legislatore dispone per procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e segnatamente
per cambiare la struttura dei gradi dei funzionari non può autorizzarlo a procedere a modifiche che, in particolare, non sarebbero
correlate a tale necessità o che non terrebbero conto delle competenze che tali gradi dovrebbero riflettere. Tuttavia, il
legislatore non può per questo essere vincolato ad un obbligo di stretta conservazione del rapporto che esisteva in precedenza
tra tali gradi prima della modifica dello Statuto. Pertanto, i funzionari non possono invocare utilmente asseriti diritti
quesiti ad essere inquadrati in un grado superiore, conseguito durante la vigenza del vecchio Statuto, al fine di sostenere
che gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto sarebbero viziati da illegittimità.
(v. punti 82-87)
2.
I funzionari non possono richiamarsi al principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una
nuova disposizione dello Statuto, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale,
come quello della nuova struttura di carriera introdotto dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari
delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti.
(v. punto 93)
3.
I funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto non si trovano
nella stessa situazione giuridica e di fatto dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. I primi hanno acquisito,
conformemente alle norme dello Statuto, migliori prospettive di carriera rispetto ai secondi, di cui si è tenuto conto nelle
disposizioni transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto.
Dato che, adottando un nuovo Statuto, il legislatore comunitario ha rimodellato il sistema complessivo delle carriere in vigore
fino ad allora, esso non poteva essere tenuto a riprodurre in maniera esattamente identica la gerarchia dei gradi del vecchio
Statuto, a meno di pregiudicare la propria possibilità di apportare modifiche allo Statuto. Conseguentemente, il confronto
dei ranghi gerarchici precedenti e successivi alla riforma dello Statuto non è, di per sé, determinante per valutare la conformità
del nuovo Statuto al principio della parità di trattamento.
Il nuovo Statuto differenzia la carriera dei funzionari che, sotto il vigore del vecchio Statuto, appartenevano a gradi diversi
della gerarchia e garantisce a quelli che hanno superato il concorso di passaggio di categoria prospettive di carriera differenti
da quelle dei funzionari che non hanno superato lo stesso concorso. In particolare, il regime transitorio, e segnatamente
l’art. 10, nn. 1 e 2, dell’allegato XIII dello Statuto, assicura, mediante la regola del blocco dell’avanzamento di carriera
e quella della fissazione delle percentuali di promozione per i differenti gradi, migliori prospettive di carriera ai funzionari
che sotto il vigore del vecchio Statuto avevano gradi più elevati e, pertanto, a quelli che sono saliti di grado a seguito
del superamento di un concorso di passaggio di categoria.
(v. punti 102, 105-106)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 marzo 2010 (
*
)
«Impugnazione – Funzionari – Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»
Nel procedimento C‑496/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 17 novembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionaria del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),
Jean-[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Wolwelange (Lussemburgo),
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles (Belgio),
rappresentati dall’avv. E. Boigelot, avocat,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato dalle sigg.re L.G. Knudsen e K. Zejdová, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra K. Zieleśkiewicz, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dalla
sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Hau e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 settembre 2008, causa T‑47/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso
proposto contro le decisioni di reinquadramento nel grado di ciascuno di essi (in prosieguo: le «decisioni controverse») adottate
a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto
dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).
I –
Contesto normativo
A –
Disposizioni rilevanti dello Statuto nella versione applicabile fino al 30 aprile 2004
2
L’art. 45, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004 (in
prosieguo: il «vecchio Statuto»), disponeva quanto segue:
«Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire
soltanto mediante concorso.
(…)».
B –
Disposizioni rilevanti dello Statuto nella versione applicabile a partire dal 1° maggio 2004
3
Il vecchio Statuto è stato modificato dal regolamento n. 723/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004.
4
L’art. 5, nn. 1 e 2, dello Statuto, nella versione in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «nuovo Statuto»
o lo «Statuto»), così dispone:
«1. Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui
corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (...) e un gruppo di funzioni degli assistenti (...).
2. (…) Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d’ufficio».
5
L’art. 6, nn. 1 e 2, del nuovo Statuto prevede quanto segue:
«1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per
ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.
2. Per garantire l’equivalenza della carriera media nella struttura delle carriere anteriormente al 1° maggio 2004 (in appresso
denominata “vecchia struttura di carriera”) e a decorrere da tale data (in appresso denominata “nuova struttura di carriera”),
e fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 dello Statuto, la suddetta tabella
garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di ogni anno corrispondano
al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1° gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la
percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio
di cinque anni a decorrere dal 1° maggio 2004.
(...)».
6
Il nuovo Statuto prevede un regime transitorio descritto al suo allegato XIII. Le considerazioni alla base dell’istituzione
di tale regime transitorio sono illustrate al trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, che così dispone:
«Occorre prevedere un regime transitorio per consentire un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure, rispettando
i diritti acquisiti del personale, nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell’entrata in vigore delle presenti
modifiche dello Statuto, e prendendo in considerazione le sue legittime aspettative».
7
L’art. 1 dell’allegato XIII del nuovo Statuto dispone che:
«1. Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello
Statuto sono sostituite dal testo seguente:
“1. Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui
corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.
2. La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi”.
2. Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio».
8
L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII del nuovo Statuto prevede quanto segue:
«1. Il 1° maggio 2004, fatto salvo l’articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni
di cui all’articolo 35 dello Statuto sono ridenominati come segue:
Grado precedente
Nuovo grado (intermedio)
Grado precedente
Nuovo grado (intermedio)
Grado precedente
Nuovo grado (intermedio)
Grado precedente
Nuovo grado (intermedio)
A 1
A*16
A 2
A*15
A 3/LA 3
A*14
A 4/LA 4
A*12
A 5/LA 5
A*11
A 6/LA 6
A*10
B 1
B*10
A 7/LA 7
A*8
B 2
B*8
A 8/LA 8
A*7
B 3
B*7
C 1
C*6
B 4
B*6
C 2
C*5
B 5
B*5
C 3
C*4
D 1
D*4
C 4
C*3
D 2
D*3
C 5
C*2
D 3
D*2
D 4
D*1
(…)».
9
L’art. 8, n. 1 dell’allegato XIII del nuovo Statuto prevede che:
«1. I gradi introdotti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal 1° maggio 2006:
Grado precedente (intermedio)
Nuovo grado
Grado precedente (intermedio)
Nuovo grado
A*16
AD16
A*15
AD 15
A*14
AD 14
A*13
AD 13
A*12
AD 12
A*11
AD 11
B*11
AST 11
A*10
AD 10
B*10
AST 10
A*9
AD 9
B*9
AST 9
A*8
AD 8
B*8
AST 8
A*7
AD 7
B*7 / C*7
AST 7
A*6
AD 6
B*6 / C*6
AST 6
A*5
AD 5
B*5 / C*5 / D*5
AST 5
B*4 / C*4 / D*4
AST 4
B*3 / C*3 / D*3
AST 3
C*2 / D*2
AST 2
C*1 / D*1
AST 1
(…)».
10
L’art. 10 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, ai nn. 1‑3, stabilisce quanto segue:
«1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio 2006
ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:
a) nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;
b) nell’ex categoria D, fino al grado AST 5.
2. Per i suddetti funzionari, in deroga alle disposizioni dell’allegato I, sezione B dello Statuto, a decorrere dal 1° maggio
2004, le percentuali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto sono le seguenti:
Carriera C
[OSCURATO:PERSONA]1.[5].2004 fino a
Dopo il 30.4.2010
30.4.2005
30.4.2006
30.4.2007
30.4.2008
30.4.2009
30.4.2010
C*/AST 7
–
–
–
–
–
–
–
C*/AST 6
5 %
5 %
5 %
10 %
15 %
20 %
20 %
C*/AST 5
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
C*/AST 4
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
C*/AST 3
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
C*/AST 2
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
C*/AST 1
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
Carriera D
[OSCURATO:PERSONA] in vigore fino a
Dopo il 30.4.2010
30.4.2005
30.4.2006
30.4.2007
30.4.2008
30.4.2009
30.4.2010
D*/AST 5
–
–
–
–
–
–
–
D*/AST 4
5 %
5 %
5 %
10 %
10 %
10 %
10 %
D*/AST 3
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
D*/AST 2
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
D*/AST 1
–
–
–
–
–
–
–
3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni,
dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione (…)».
II –
I fatti quali risultano dalla sentenza impugnata
11
I ricorrenti sono funzionari del [OSCURATO:PERSONA] europeo.
12
Dal punto 23 della sentenza impugnata emerge che, durante la vigenza del vecchio Statuto, essi hanno superato concorsi interni
di passaggio di categoria. Così, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è passata dal grado C 1 al grado B 5, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è passato dal grado
D 1 al grado C 5, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è passato dal grado C 3 al grado B 5, il sig. Hau, agente temporaneo di grado C 1, è passato
al grado B 4, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è passato dal grado D 1 al grado C 5 e, infine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è passato dal grado
C 1 al grado B 5. Il passaggio al nuovo grado di tutti i suddetti funzionari è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore
del nuovo Statuto.
13
Le decisioni controverse, pervenute ai ricorrenti nel corso della prima settimana del mese di maggio 2004 sotto forma di lettere
non datate provenienti dal direttore generale del personale del [OSCURATO:PERSONA], hanno portato a loro conoscenza il grado intermedio
in cui sarebbero stati collocati con efficacia a decorrere dal 1° maggio 2004. In forza di tali decisioni, il grado B 5 della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato ridenominato B*5, il grado C 5 del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato ridenominato C*2, il grado B 5 del sig. [OSCURATO:PERSONA]
è stato ridenominato B*5, il grado B 4 del sig. Hau è stato ridenominato B*6, il grado C 4 del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato
ridenominato C*3 ed il grado B 4 del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato ridenominato B*6.
14
I summenzionati gradi intermedi dei ricorrenti sono stati ridenominati una seconda volta con effetto a decorrere dal 1° maggio
2006, vale a dire dalla fine del periodo transitorio istituito dal nuovo Statuto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, dell’allegato XIII
del nuovo Statuto. Pertanto, il grado intermedio B*5 della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ridenominato AST 5; il grado
intermedio C*2 del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ridenominato AST 2; il grado intermedio B*5 del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ridenominato
AST*5; il grado intermedio B*6 del sig. Hau doveva essere ridenominato AST 6; il grado intermedio C*3 del sig. [OSCURATO:PERSONA]
doveva essere ridenominato AST 3 ed il grado intermedio B*6 del sig. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ridenominato AST 6.
15
Ciascun ricorrente, tra il 13 maggio ed il 30 luglio 2004, ha proposto reclamo avverso le decisioni controverse nella parte
in cui fissano il loro inquadramento nel grado intermedio a decorrere dal 1° maggio 2004. Tali reclami sono stati respinti
con decisioni comunicate a ciascuno dei ricorrenti tra il 27 ottobre ed il 25 novembre 2004.
III –
Procedimento dinanzi al Tribunale
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2005, i ricorrenti hanno proposto un ricorso
diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni controverse e l’annullamento di ogni atto conseguente e/o
relativo a tali decisioni e, dall’altro, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, valutati in via equitativa
in EUR 60 000 per ciascun ricorrente, con riserva di aumento e/o diminuzione di tale importo in corso di procedimento.
17
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 6 aprile 2005, è stato ammesso l’intervento del Consiglio dell’Unione
europea a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].
18
Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale l’ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA], con decisione 13 febbraio 2006, ha
approvato la proposta del segretario generale diretta, in particolare, a reinquadrare i funzionari che avevano cambiato categoria
sotto il vigore del vecchio Statuto ma che, al 1° maggio 2004, continuavano a percepire lo stipendio base della vecchia categoria.
A seguito di tale decisione, il 20 marzo 2006 sono state adottate decisioni individuali relative alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata reinquadrata nel grado intermedio B*6, il
sig. [OSCURATO:PERSONA] nel grado intermedio C*4 ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel grado intermedio C*4, con effetto, per tutti i funzionari
in questione, dal 1° maggio 2004.
IV –
La sentenza impugnata
A –
Sulla ricevibilità
19
Nel proprio controricorso dinanzi al Tribunale il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato diverse eccezioni di irricevibilità relative,
segnatamente, all’interesse ad agire di taluni ricorrenti.
1. Sull’interesse ad agire del sig. [OSCURATO:PERSONA]
20
[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fosse passato, nell’anno 2002, dalla categoria C alla categoria B
a seguito del suo superamento del concorso interno di passaggio di categoria, la sua carriera sarebbe progredita nel modo
seguente: il 1° maggio 2004 il suo grado C 3 sarebbe stato ridenominato C*4, e questo a sua volta sarebbe stato ridenominato
AST 4 il 1° maggio 2006. Ne conseguirebbe che, se il sig. [OSCURATO:PERSONA] non avesse beneficiato del passaggio di categoria, il
suo grado, il 1° maggio 2006, sarebbe stato meno elevato di quello in cui è attualmente inquadrato, vale a dire il grado AST 5.
Per tale motivo, egli non avrebbe alcun interesse ad impugnare la decisione controversa di reinquadramento che lo riguarda.
21
Il Tribunale ha respinto tale eccezione affermando che il passaggio di categoria del sig. [OSCURATO:PERSONA], risultante dal superamento
del suddetto concorso, non si rifletteva nel suo inquadramento nel grado intermedio B*5 e successivamente, dal 1° maggio 2006,
nel grado AST 5. Ne sarebbe prova il fatto che, mentre il sig. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del suo passaggio nella categoria B, aveva
un grado superiore ai funzionari di grado C 1 che non avevano superato un concorso di passaggio di categoria, egli si sarebbe
ritrovato, a partire dal 1° maggio 2006, in un grado inferiore a quello dei suddetti funzionari, poiché questi ultimi avevano
il grado AST 6, mentre egli aveva solamente il grado AST 5.
2. Sull’interesse ad agire del sig. Hau
22
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il sig. Hau è privo di interesse ad agire, non essendo passato dalla categoria C alla categoria
B, ai sensi dell’art. 45, n. 2, del vecchio Statuto, dal momento che egli era agente temporaneo della categoria C prima di
essere assunto come funzionario della categoria B a seguito del suo superamento del concorso interno.
23
Il Tribunale ha respinto detta eccezione dichiarando che, pur essendo certo che il sig. Hau era agente temporaneo di grado
C 1 al momento del suo superamento del concorso per il passaggio dalla categoria C alla categoria B, il [OSCURATO:PERSONA] ha consentito
la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni per il passaggio di categoria. Conseguentemente, il sig. Hau
ha potuto partecipare ad un simile concorso in condizioni di parità con i funzionari della categoria C. Pertanto, il Tribunale
rileva che tale concorso lo ha portato ad avanzare nella scala gerarchica passando dalla categoria C alla categoria B, alla
pari dei funzionari che avevano superato il concorso in questione ed erano passati a detta categoria. Il Tribunale ha quindi
ritenuto che il superamento del concorso per il passaggio di categoria non avesse permesso al sig. Hau di accedere all’inquadramento
in un grado superiore, al quale aveva diritto rispetto ai funzionari della vecchia categoria C che non avevano superato un
simile concorso.
3. Sul venir meno dell’oggetto della domanda di annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e
ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
24
[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la domanda di annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
nonché ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era divenuta priva di oggetto nei loro confronti, poiché tali decisioni erano state annullate
e sostituite dalle decisioni individuali adottate il 20 marzo 2006, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, con le
quali i ricorrenti in questione avrebbero ottenuto retroattivamente l’inquadramento che rivendicavano.
25
Il Tribunale ha riconosciuto che le decisioni del 20 marzo 2006 non rimediavano pienamente alle censure dei tre ricorrenti
interessati formulate contro le decisioni controverse adottate nei loro confronti, dal momento che esse non ripristinano l’inquadramento
in un grado superiore che spettava a tali ricorrenti, sotto il vigore del vecchio Statuto, rispetto ai funzionari che non
avevano superato concorsi interni per il passaggio di categoria durante la vigenza del medesimo Statuto.
26
Il Tribunale ha tuttavia accolto tale eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha dichiarato che le decisioni 20 marzo 2006,
pur non prevedendo espressamente la revoca delle decisioni controverse, le sostituiscono nei loro effetti nei confronti dei
tre ricorrenti in questione, poiché esse si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1° maggio 2004. Le decisioni controverse
relative ai tre ricorrenti in parola sono dunque divenute inesistenti nei loro riguardi, e questo a partire dal momento in
cui sono state sostituite dalle decisioni 20 marzo 2006.
27
Conseguentemente, secondo il Tribunale, l’obiettivo a cui era diretta la domanda di annullamento, vale a dire ottenere l’eliminazione
delle decisioni controverse, sarebbe stato raggiunto, relativamente ai tre ricorrenti summenzionati, con l’adozione e l’applicazione
retroattiva delle decisioni individuali 20 marzo 2006. Peraltro, il Tribunale ha preso atto che i ricorrenti avevano ammesso,
in udienza, che una pronuncia sull’annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed ai sigg. [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] non era più necessaria.
B –
Nel merito
1. Sulla domanda di annullamento
28
A sostegno della propria domanda di annullamento delle decisioni controverse, i ricorrenti hanno dedotto diversi motivi attinenti,
in primo luogo, all’illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, in secondo luogo, alla violazione
del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo ed ultimo luogo,
alla violazione degli artt. 6, 45 e 45 bis e dell’allegato XIII dello Statuto nonché alla violazione del principio di promozione
basata sul merito e all’errore manifesto di valutazione in cui è incorso il [OSCURATO:PERSONA].
29
Per motivi di semplificazione, occorre richiamare solamente le valutazioni espresse dal Tribunale che costituiscono oggetto
di contestazioni nell’ambito della presente impugnazione.
30
A sostegno dell’eccezione di illegittimità rivolta contro gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, i ricorrenti
hanno lamentato la violazione dei diritti quesiti, dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
nonché la violazione del principio della parità di trattamento. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che le misure transitorie
previste dall’allegato XIII del nuovo Statuto non hanno permesso di rimediare al loro problema, vale a dire la retrocessione
nella loro carriera che ritengono di avere subìto, né di tutelare i loro diritti quesiti in termini di inquadramento in un
grado superiore a quello dei funzionari che non avevano superato concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore
del vecchio Statuto.
31
Per quanto riguarda i diritti quesiti, il Tribunale ha ricordato che i funzionari non possono farli valere, salvo il caso
in cui la loro fattispecie costitutiva si sia realizzata sotto l’impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate
alle disposizioni statutarie (sentenza della Corte 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 463, punto 5).
In un sistema come quello della funzione pubblica comunitaria, in cui la gerarchia tra funzionari è soggetta a modifiche,
il Tribunale ha rammentato che l’inquadramento in un grado superiore conseguito da taluni funzionari rispetto ad altri, ad
un determinato momento della loro carriera, non costituisce un diritto quesito che debba essere tutelato dalle disposizioni
dello Statuto come quelle in vigore dal 1° maggio 2004.
32
Tuttavia, secondo il Tribunale, i funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria prima di tale
data possono legittimamente attendersi che lo Statuto offra loro migliori prospettive di carriera di quelle dal medesimo offerte
ai funzionari che non hanno superato un simile concorso sotto il vigore del vecchio Statuto e siffatte prospettive fanno sorgere
in capo ad essi diritti quesiti che devono essere tutelati dal nuovo Statuto. Nella fattispecie, dai criteri di reinquadramento
previsti dagli artt. 2 e 8 dell’allegato del nuovo Statuto non emergerebbe necessariamente che le prospettive di carriera
dei funzionari che hanno superato un simile concorso non siano migliori di quelle a cui possono aspirare i funzionari risultati
inidonei in tali concorsi. Al contrario, l’allegato XIII del nuovo Statuto, segnatamente il suo art. 10, contiene disposizioni
che differenziano i funzionari a seconda della categoria alla quale appartenevano anteriormente al 1° maggio 2004, prevedendo
possibilità di avanzamento di carriera che variano in base alla categoria di cui facevano parte durante la vigenza del vecchio
Statuto.
33
Con riguardo alla violazione del legittimo affidamento, il Tribunale ha affermato che un funzionario non può far valere il
principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione normativa, in un settore
nel quale il legislatore gode di un ampio potere discrezionale (sentenza del Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 55). Sarebbe questo il caso della modifica del sistema di carriere dei funzionari nonché
dell’adozione di norme transitorie che accompagnano detta modifica, ivi comprese le disposizioni relative all’inquadramento
nel grado contenute agli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto.
34
Per quanto concerne l’addebito relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, il Tribunale ha accertato
che dagli scritti dei ricorrenti non emergono i profili di violazione di tale principio da parte degli artt. 2 e 8 dell’allegato
XIII del nuovo Statuto e che, in ogni caso, tale addebito è manifestamente infondato in quanto i funzionari non hanno diritto
al mantenimento dello Statuto in vigore al momento della loro assunzione (sentenza Leonhardt/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55).
35
A sostegno del motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento, i ricorrenti hanno rilevato che,
a seguito del nuovo inquadramento nel grado, funzionari collocati in una categoria inferiore a quella dei ricorrenti si ritrovano,
dal 1° maggio 2006, in un grado superiore o uguale a quello di questi ultimi. Inoltre, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inquadrato
in maniera diversa rispetto a funzionari che hanno superato lo stesso concorso.
36
Il Tribunale ha in proposito affermato che non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento l’inquadramento
dei funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente al 1° maggio 2004 in un grado
inferiore o uguale a quello dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. Infatti, alla luce della modifica radicale
del sistema delle carriere, il confronto del rango gerarchico dei funzionari prima e dopo tale data non sarebbe di per sé
determinante per la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento da parte degli artt. 2 e 8 dell’allegato
XIII del nuovo Statuto. In ogni caso, i vincitori del concorso di passaggio di categoria avrebbero ottenuto, grazie alle disposizioni
di cui eccepiscono l’illegittimità, migliori prospettive nell’avanzamento della loro carriera.
37
Inoltre, con riguardo alla seconda parte di tale motivo, vale a dire alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], che afferma di essere
stato ingiustamente trattato in maniera differente rispetto ad altri vincitori dello stesso concorso, il Tribunale ha rilevato
che gli altri candidati erano stati assunti come funzionari sotto il vigore del nuovo Statuto e che pertanto il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e questi ultimi si trovavano in situazioni giuridiche differenti.
2. Sulla domanda di risarcimento danni
38
A sostegno della propria domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno affermato che, a seguito di un eventuale annullamento delle
decisioni controverse, il loro asserito danno morale e materiale doveva essere compensato dalla corresponsione di tutte le
somme che avrebbero percepito se fossero stati inquadrati nel grado effettivamente corrispondente alle loro funzioni.
39
Il Tribunale ha esaminato separatamente, da un lato, la domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quella dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], Hau e [OSCURATO:PERSONA].
40
Per quanto riguarda il primo gruppo dei suddetti funzionari, il Tribunale ha accertato che, indipendentemente dall’asserita
illegittimità delle decisioni controverse relative a tali funzionari, sulla quale non si è pronunciato, non ricorreva almeno
uno degli altri requisiti necessari per far sorgere la responsabilità. Rispetto al preteso danno materiale, esso ha ritenuto
che il reinquadramento avvenuto grazie alle decisioni adottate nel corso del procedimento giudiziario non avesse comportato
alcun aumento dello stipendio percepito grazie ai gradi intermedi e che, conseguentemente, i ricorrenti non avessero dimostrato
l’esistenza del danno materiale lamentato. Inoltre, con riguardo all’asserito danno morale, il Tribunale ha osservato che
il [OSCURATO:PERSONA], adottando le decisioni controverse, si è limitato ad applicare, nei confronti dei ricorrenti in questione,
l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII del nuovo Statuto e che, pertanto, il principio di buona amministrazione ed il dovere di
sollecitudine non sarebbero stati violati. Infine, esso ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], adottando e applicando retroattivamente
le decisioni 20 marzo 2006, ha consentito a tali ricorrenti di accedere a gradi superiori a quelli in cui le decisioni controverse
li avevano inquadrati.
41
Per quanto concerne il secondo gruppo di ricorrenti, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, sussiste una stretta
correlazione tra la domanda di annullamento e la domanda risarcitoria diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale
e morale subìto a causa del loro inquadramento intermedio. Poiché i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento
sono stati respinti, ne conseguirebbe che il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso nessuna violazione che possa far sorgere la responsabilità
della Comunità europea nei confronti dei tre ricorrenti in questione.
V –
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
42
Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono alla Corte di:
– dichiarare la loro impugnazione ricevibile e fondata e, conseguentemente,
– per quanto concerne la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza impugnata, da un lato,
per la parte in cui è dichiarato non necessario statuire nei loro confronti in merito al primo capo delle loro conclusioni
e, dall’altro, per la parte in cui è respinta la loro domanda di risarcimento danni, e
– per quanto concerne i sigg. [OSCURATO:PERSONA], Hay e [OSCURATO:PERSONA], annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata,
in cui è respinto il loro ricorso e sono lasciate le proprie spese a loro carico, ed i motivi ad essi relativi.
43
I ricorrenti chiedono inoltre alla Corte di pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso iniziale
dei ricorrenti nella causa T‑47/05:
– annullare le decisioni che riguardano il loro inquadramento nel grado in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo al pagamento dei danni, valutati ex aequo et bono in EUR 60 000 per ciascun ricorrente, e
– condannare comunque il convenuto alle spese.
44
Essi chiedono infine di condannare, in ogni caso, il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.
45
Nel proprio controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proposto un’impugnazione incidentale. Esso chiede alla Corte di:
– dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte
in cui respinge le conclusioni dirette a che siano dichiarati irricevibili i ricorsi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Hau;
– per il resto, respingere l’impugnazione in quanto infondata, e
– condannare i ricorrenti a sopportare le spese del presente giudizio.
46
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto infondata, e
– condannare i ricorrenti alle spese.
VI –
Sulle impugnazioni
47
Nella loro impugnazione principale, i ricorrenti deducono due distinti ordini di motivi, attinenti al giudizio espresso dal
Tribunale, rispettivamente, sulla ricevibilità e sul merito delle domande della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché dei sigg. [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], e sulla ricevibilità e sul merito delle domande dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], Hau e [OSCURATO:PERSONA].
48
Nella sua impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] contesta la parte della sentenza impugnata relativa al rigetto dell’eccezione
di irricevibilità del ricorso, che esso aveva sollevato in primo grado, nonché alla mancanza di interesse ad agire dei sigg. [OSCURATO:PERSONA]
e Hau.
A –
Sulla parte della sentenza impugnata riguardante la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
1. Sulla parte della sentenza impugnata relativa al non luogo a statuire sulla domanda di annullamento
a) Argomenti delle parti
49
I ricorrenti deducono due motivi, attinenti rispettivamente all’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale ed
alla motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata.
50
Essi rilevano che, conformemente alla giurisprudenza della Corte in casi analoghi a quello di specie di sostituzione dell’atto
impugnato in corso di giudizio, la conservazione dell’interesse ad agire del ricorrente può derivare dal rischio di ripetizione
dell’atto asseritamente illegittimo di un’istituzione comunitaria. A tale proposito, i ricorrenti richiamano segnatamente
le sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1965, punto 21), e 26 aprile
1988, causa 207/86, Apesco/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2151, punto 16). A loro avviso, la conservazione dell’interesse ad agire
di un ricorrente può altresì risultare dall’interesse di quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla decisione non
più in vigore. A tale riguardo, essi menzionano in particolare le sentenze 5 marzo 1980, causa 76/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 665, punto 9); 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1375, punto 74),
e 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4333, punto 42).
51
Essi evidenziano inoltre che, nella fattispecie, le decisioni di reinquadramento adottate nel corso del procedimento dinanzi
al Tribunale non rimediano pienamente alle censure mosse in primo grado, in particolare per quanto riguarda l’illegittimità
degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, e non eliminano la lesione di una parte dei loro diritti, a causa
del mancato rispetto della parità di trattamento, dei loro diritti quesiti e della certezza del diritto. Infatti, non solo
dette decisioni non revocherebbero in maniera formale ed espressa le decisioni controverse relative ai ricorrenti interessati,
ma non ripristinerebbero neppure l’inquadramento nel grado superiore che sarebbe spettato a detti ricorrenti sotto il vigore
del vecchio Statuto e che sarebbe stato perso con l’applicazione delle decisioni controverse.
52
[OSCURATO:PERSONA] replica che, secondo la giurisprudenza della Corte richiamata dai ricorrenti, l’oggetto del ricorso deve durare,
così come l’interesse ad agire, per tutto il procedimento e l’esito del ricorso deve poter procurare un beneficio al ricorrente
(sentenza Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42). Così non sarebbe nel caso di specie. Infatti, da un lato, le nuove decisioni
avrebbero lo stesso oggetto delle decisioni controverse alle quali si sostituiscono ex tunc e, dall’altro, il Tribunale potrebbe
solamente annullare le prime decisioni, mentre non potrebbe sostituirle in luogo dell’istituzione. Peraltro, non sussisterebbe
alcun rischio di ripetizione della condotta asseritamente illegittima, in quanto le nuove decisioni hanno modificato il sistema
di inquadramento.
53
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che, come emerge dalla sentenza impugnata, in sede di udienza i ricorrenti hanno ammesso
di non avere più interesse ad una pronuncia del Tribunale sull’annullamento delle decisioni controverse che li riguardano.
I suddetti ricorrenti non avrebbero nemmeno riformulato le proprie conclusioni durante il procedimento dinanzi al Tribunale
per contestare le decisioni 20 marzo 2006, che sostituiscono le decisioni controverse.
54
Infine, quanto alle conseguenze del non luogo a statuire sulla domanda risarcitoria, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale
abbia deciso di esaminare, indipendentemente dalla valutazione della legittimità delle decisioni controverse, la sussistenza
delle altre due condizioni cumulative per l’affermazione della responsabilità delle Comunità europee e abbia potuto accertare
che i ricorrenti, comunque, non avevano dimostrato l’esistenza di un danno materiale e morale.
b) Giudizio della Corte
55
Come emerge dal punto 90 della sentenza impugnata, che sotto tale profilo non è stata messa in discussione dall’impugnazione,
deve ritenersi che i ricorrenti, manifestando il loro accordo sul fatto che il Tribunale non dovesse più pronunciarsi sulla
loro domanda di annullamento, abbiano rinunciato a tale capo delle conclusioni. Di conseguenza il Tribunale, non più investito
da tale parte delle conclusioni, poteva solamente prendere atto della dichiarazione effettuata in corso di udienza. Peraltro,
come ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi, i ricorrenti non hanno più tentato di riformulare le proprie
conclusioni contestando le decisioni 20 marzo 2006. I suddetti ricorrenti hanno al contrario privilegiato la via della presentazione
di un ricorso avverso le summenzionate decisioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.
56
Poiché il precedente rilievo è di per sé sufficiente a giustificare la sentenza impugnata sul punto, tale motivo di impugnazione
deve essere considerato infondato.
2. Sul rigetto della domanda di risarcimento danni
a) Argomenti delle parti
57
A sostegno del loro motivo formulato contro il rigetto da parte del Tribunale della loro domanda risarcitoria, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda
i danni morali che ritengono di avere subìto. A loro avviso, le contestazioni mosse nel loro atto introduttivo del giudizio
nell’ambito della domanda risarcitoria sarebbero, a tale riguardo, ben più ampie di quelle analizzate dal Tribunale nella
sentenza impugnata e riguarderebbero anche lo stato di incertezza in cui essi sono stati posti e le ripercussioni sulla loro
carriera e sulla loro vita professionale e familiare. Orbene, il giudizio estremamente sommario effettuato dal Tribunale sul
capo delle conclusioni in questione non terrebbe conto dei nuovi elementi di danno relativi all’adozione delle nuove decisioni
di inquadramento. La sostituzione, in corso di procedimento, delle decisioni controverse non avrebbe affatto costituito un
risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale dei tre ricorrenti, dal momento che essi restano in uno stato di inquietudine
e incertezza circa l’andamento della propria carriera.
58
[OSCURATO:PERSONA] osserva che i ricorrenti non distinguono fra il danno asseritamente subìto, causato dalle decisioni controverse,
ed il danno che, a loro avviso, perdura in seguito al loro reinquadramento nel grado operato dalle decisioni che sostituiscono
quelle controverse. Nel caso di specie, anche in caso di persistenza di un danno, sarebbe stato impossibile per il Tribunale
esaminare un simile danno senza avere esaminato nel merito le nuove decisioni relative all’inquadramento nel grado dei tre
ricorrenti in questione. In ogni caso, secondo il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di tali decisioni di reinquadramento i ricorrenti
hanno ottenuto un avanzamento nelle loro rispettive carriere.
b) Giudizio della Corte
59
Al punto 168 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato, in via preliminare, che, nell’ambito di una domanda di risarcimento
danni proposta da un funzionario, l’affermazione della responsabilità della Comunità presuppone la contemporanea sussistenza
di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione in questione, all’effettività
del danno asseritamente subìto e al nesso di causalità tra la condotta di tale istituzione ed il danno lamentato. Il Tribunale
ha inoltre rammentato, al punto 169 della suddetta sentenza, che queste tre condizioni sono cumulative, e ciò implica che,
se una di esse non sussiste, non può sorgere la responsabilità della Comunità.
60
Con riguardo al danno morale lamentato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nonché dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivante dalle pretese
violazioni del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine commesse dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha in
particolare dichiarato, al punto 175 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato a fondare le decisioni
controverse sulle disposizioni dello Statuto, non ha violato il principio ed il dovere summenzionati, e ha poi concluso che
l’illegittimità del comportamento individuata quale origine del danno morale asseritamente subìto non fosse pertanto dimostrata
nel caso di specie.
61
Il Tribunale ha quindi motivato a sufficienza il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale. Infatti, la mera
constatazione, da parte del Tribunale, che la dedotta illegittimità del comportamento non era stata dimostrata era sufficiente
a giustificare, in mancanza di una delle tre condizioni cumulative ricordate al punto 169 della sentenza impugnata, il rigetto
della suddetta domanda. Pertanto, il Tribunale non era tenuto a motivare ulteriormente la propria sentenza pronunciandosi
anche sulla sussistenza di un asserito danno morale.
62
Conseguentemente, tale motivo di impugnazione deve essere considerato infondato.
B –
Sulla parte della sentenza impugnata riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché i sigg. Hau e [OSCURATO:PERSONA]
1. Sulla ricevibilità del ricorso dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e Hau
a) Argomenti delle parti
63
Nella propria impugnazione incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] rammenta, con riguardo al sig. [OSCURATO:PERSONA], che tale ricorrente era stato
inquadrato nel grado B dopo aver superato il concorso di passaggio di categoria e che, pertanto, egli si sarebbe trovato in
una situazione identica a quella di tutti i funzionari che avevano il grado B sotto il vigore del vecchio Statuto alla data
di entrata in vigore del nuovo Statuto. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, detto
funzionario era inquadrato, prima del concorso interno di passaggio di categoria, nel grado C 3 e, dopo aver passato tale
concorso, nel grado B 5, poi B*5 ed infine AST 5. A seguito di tali promozioni, egli avrebbe attualmente il grado AST 7. Il
ricorrente sarebbe quindi stato reinquadrato, sotto il regime del nuovo Statuto, tenendo conto del suo inquadramento nel grado
B, e non nel grado C, del vecchio Statuto. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dello stesso avanzamento di carriera dei funzionari che avevano raggiunto il grado B del
vecchio Statuto e, pertanto, tale ricorrente non sarebbe stato discriminato rispetto a detti funzionari.
64
Con riguardo al sig. Hau, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale ricorrente era nella
stessa situazione degli altri ricorrenti. Infatti, al momento della partecipazione al concorso, egli era agente temporaneo
e, grazie al superamento di quest’ultimo, egli non è passato di categoria, ma ha beneficiato del cambiamento di status di
agente temporaneo in quello di funzionario. Il Tribunale avrebbe qualificato la situazione del sig. Hau in modo non corretto,
dal momento che, a seguito del superamento del concorso di passaggio di categoria, tale ricorrente avrebbe ottenuto non già
un avanzamento di grado, ma un cambiamento della propria posizione statutaria.
65
I ricorrenti deducono che il [OSCURATO:PERSONA] si limita a riproporre gli argomenti già presentati in primo grado e a rimettere in
discussione accertamenti di fatto. Il motivo dovrebbe essere considerato irricevibile. Quanto al merito, essi considerano
corretta la motivazione della sentenza impugnata sul rigetto dell’eccezione di irricevibilità.
b) Giudizio della Corte
66
Per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, ai punti 68‑70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto
l’eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], accertando che tale ricorrente aveva interesse ad agire.
Esso ha sottolineato che quest’ultimo, che era passato dal grado C 3 al grado B 5, si ritrovava, il 1° maggio 2006, in un
grado inferiore a quello dei funzionari di grado C 1 che non avevano superato concorsi di passaggio di categoria sotto il
vigore del vecchio Statuto.
67
A tale proposito, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso un errore rilevando, ai punti 68‑70 della sentenza impugnata,
che l’addebito formulato in primo grado dal sig. [OSCURATO:PERSONA] attiene alla circostanza che il suo inquadramento, determinato
secondo le regole del nuovo Statuto, non rispecchia il passaggio di categoria derivante dal superamento del suddetto concorso
e che, conseguentemente, tale addebito riguarda l’asserita mancata considerazione del superamento del concorso alla luce dell’inquadramento
dei colleghi del ricorrente che erano nella stessa categoria sotto il vigore del vecchio Statuto e che non hanno superato
lo stesso concorso.
68
Come dichiarato dal Tribunale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha principalmente lamentato un’alterazione, asseritamente operata dalle norme
transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto, dei rapporti gerarchici formati sotto il vigore del vecchio Statuto.
69
Ne consegue che, nella parte in cui la decisione controversa riguardante il sig. [OSCURATO:PERSONA] non accoglie le sue richieste relative
a tale addebito, il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione di irricevibilità del [OSCURATO:PERSONA].
70
Pertanto, tale motivo di impugnazione incidentale è infondato.
71
Per quanto riguarda il sig. Hau, il Tribunale ha affermato che tale ricorrente, in qualità di agente temporaneo, avrebbe partecipato
al concorso di passaggio di categoria in condizioni di parità con i funzionari e avrebbe perso, a seguito della decisione
controversa che lo riguarda, l’inquadramento in un grado superiore a quello dei funzionari della precedente categoria C che
non avevano superato un simile concorso. Egli avrebbe pertanto interesse ad agire.
72
Si deve in proposito rilevare che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] sulla ricevibilità del ricorso del sig. Hau non riguardano
l’interesse ad agire del ricorrente e dunque la ricevibilità del suo ricorso, ma attengono alla fondatezza di quest’ultimo
e in particolare al diritto del ricorrente di ricevere, a seguito del superamento del concorso di passaggio di categoria,
un trattamento nell’avanzamento di carriera differente da quello applicato ai funzionari inquadrati nel grado C prima dell’entrata
in vigore del nuovo Statuto. Tali argomenti non mettono dunque in discussione la ricevibilità del ricorso da lui proposto.
73
Pertanto, il Tribunale ha, correttamente, dichiarato ricevibile il ricorso del sig. Hau.
74
Da quanto sopra affermato consegue che i motivi di impugnazione incidentale devono essere disattesi e che quest’ultima deve
essere integralmente respinta.
2. Sul rigetto dell’eccezione di illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto
a) Sui motivi attinenti alla violazione dei diritti quesiti
i) Argomenti delle parti
75
I ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con motivazione insufficiente, la soppressione
del precedente inquadramento nel grado operata dal nuovo Statuto costituisce una violazione dei diritti quesiti. La loro nomina
ad un grado superiore sarebbe infatti assimilata ad una promozione avvenuta prima della riforma dello Statuto. I ricorrenti
contestano altresì le valutazioni del Tribunale che figurano ai punti 113‑118 della sentenza impugnata, relative alle asserite
migliori prospettive di carriera di cui beneficerebbero rispetto a quelle dei funzionari che non hanno superato un simile
concorso. Essi deducono inoltre che, a differenza della situazione dei ricorrenti nella causa definita con sentenza 22 dicembre
2008, causa C‑443/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10945), i quali non erano funzionari al momento
dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e pertanto avevano solamente l’idoneità a essere nominati funzionari, i ricorrenti
nella presente causa erano già funzionari e avevano superato un concorso interno di passaggio di categoria, che costituisce
il fatto generatore del loro diritto quesito ad un grado superiore.
76
A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i ricorrenti, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto, sono avanzati
nella loro carriera più rapidamente dei loro colleghi che non hanno superato simili concorsi interni di passaggio di categoria.
Pertanto, l’entrata in vigore del nuovo Statuto non avrebbe minimamente pregiudicato i loro diritti.
77
Il Consiglio sostiene che una situazione giuridica e di fatto di un gruppo di funzionari, definita in relazione a quella di
un altro gruppo di funzionari e non in termini assoluti, non presenta carattere sufficientemente stabile e definitivo per
essere qualificata come diritto quesito. Inoltre, la gerarchia tra funzionari sarebbe sempre soggetta a modifiche e le prospettive
di carriera sarebbero sempre soggette a una certa imprevedibilità. Questo è il motivo per cui non si potrebbe parlare di diritti
quesiti in questo settore. Il Consiglio ritiene quindi che il Tribunale, riconoscendo ai ricorrenti il diritto quesito all’avanzamento
della loro carriera, è giunto ad una conclusione erronea. La situazione di questi ultimi all’epoca della riforma dello Statuto
sarebbe stata vagamente determinata e non avrebbe potuto costituire un diritto che limita l’ampio margine discrezionale del
legislatore, quale riconosciuto dalla Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA].
ii) Giudizio della Corte
78
Al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare dichiarato che l’inquadramento in un grado superiore
conseguito da taluni funzionari rispetto ad altri, ad un momento della loro carriera, non costituisce un diritto quesito che
deve essere tutelato dal nuovo Statuto.
79
Al punto 109 della sentenza impugnata esso ha inoltre rilevato che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, i sigg. [OSCURATO:PERSONA],
Hau e [OSCURATO:PERSONA], a seguito del superamento dei concorsi interni di passaggio di categoria, sono avanzati in carriera. Essi
erano così collocati in un grado superiore a quello dei funzionari che non avevano ottenuto, in esito a tali concorsi interni,
il passaggio di categoria.
80
Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha dichiarato, al punto 110 della sentenza impugnata, che le migliori prospettive
di carriera ottenute dai ricorrenti sotto il vigore del vecchio Statuto rispetto ai funzionari che non avevano superato gli
stessi concorsi costituiscono diritti quesiti che dovevano essere tutelati dal nuovo Statuto.
81
Esso ha in seguito affermato, ai punti 114‑117 della sentenza impugnata, che, grazie alle regole di avanzamento stabilite
dall’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore ha previsto meccanismi di differenziazione nella carriera dei
funzionari a seconda della categoria alla quale appartenevano sotto il vigore del vecchio Statuto. Il Tribunale ha considerato
che tali regole abbiano permesso di garantire il rispetto dei suddetti diritti quesiti.
82
A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tra i funzionari e l’amministrazione non si
instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto. Conseguentemente, i diritti e gli obblighi
dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore, pur con il rispetto delle esigenze che derivano
dal diritto comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
83
Costituisce un principio consolidato che le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto,
si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v., in tal senso,
sentenze 29 giugno 1999, causa C‑60/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3939, punto 24, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 61).
84
Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente attuatesi in vigenza della normativa precedente,
che creano diritti quesiti (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 171, punto 7; 5 dicembre
1973, causa 143/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1433, punto 8; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2305, punto 31,
e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 62). Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo
si sia realizzato prima della modifica legislativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 63).
85
Nel caso di specie, si deve osservare che i ricorrenti, che sono avanzati nella loro carriera grazie al superamento del concorso
interno, hanno acquisito il diritto al rispetto dell’avanzamento così effettuato sotto il vigore del vecchio Statuto. Tuttavia,
contrariamente a quanto essi affermano, siffatto diritto implica soltanto che nei loro confronti sia applicato il medesimo
trattamento statutario, segnatamente per quanto riguarda l’avanzamento nella carriera, riservato a tutti i funzionari del
nuovo grado al quale essi hanno in tal modo avuto accesso.
86
L’ampio potere discrezionale di cui il legislatore dispone per procedere alle modifiche dello Statuto necessarie, alle condizioni
ricordate ai punti 82 e 83 della presente sentenza, e segnatamente per cambiare la struttura dei gradi dei funzionari, non
può autorizzarlo a procedere a modifiche che, in particolare, non sarebbero correlate a tale necessità o che non terrebbero
conto delle competenze che tali gradi dovrebbero riflettere. Tuttavia, il legislatore non può per questo essere vincolato
ad un obbligo di stretta conservazione del rapporto che esisteva in precedenza tra tali gradi prima della modifica dello Statuto.
87
Pertanto, i ricorrenti non possono invocare utilmente asseriti diritti quesiti ad essere inquadrati in un grado superiore,
conseguito durante la vigenza del vecchio Statuto, al fine di sostenere che gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto
sarebbero viziati da illegittimità.
88
Conseguentemente, e dal momento che il legislatore, come ha rilevato il Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, ha
adottato, in tale nuovo Statuto, disposizioni che differenziano l’avanzamento nella carriera di detti funzionari tenendo conto
della categoria alla quale appartenevano sotto il vigore del vecchio Statuto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere
che il Tribunale, che ha sufficientemente motivato il proprio giudizio, avrebbe commesso un errore di diritto respingendo
il loro motivo attinente alla violazione dei diritti quesiti.
b) Sul motivo attinente alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
i) Argomenti delle parti
89
Per quanto riguarda la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, i ricorrenti ritengono che il Tribunale,
erroneamente e con motivazione insufficiente, abbia concluso che essi non potessero fondatamente riporre il proprio legittimo
affidamento nella conservazione di una situazione esistente in mancanza di diritti quesiti. La portata dei due principi in
parola sarebbe diversa, poiché la fonte del principio della tutela del legittimo affidamento sarebbe differente dall’acquisizione
di simili diritti. Inoltre, a differenza dei ricorrenti nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti
avrebbero, nel caso di specie, basato le proprie aspettative in termini di avanzamento di carriera sul superamento di un concorso
di passaggio di categoria e, quindi, su una situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto. Riconoscere
che il legislatore possa non tenere conto di una simile aspettativa significherebbe porlo al di sopra del principio generale
della tutela del legittimo affidamento.
90
A tale proposito, il Consiglio rileva che la prospettiva di carriera dei ricorrenti non costituisce una situazione abbastanza
stabile da poter essere considerata acquisita. Esso rammenta inoltre che, secondo la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
i singoli non potrebbero avvalersi di tale principio per contestare la legittimità di una nuova disposizione in materia di
funzione pubblica comunitaria.
ii) Giudizio della Corte
91
Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale, per i motivi richiamati al punto 34 della presente sentenza, ha dichiarato
che i ricorrenti non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di
una disposizione dello Statuto.
92
Una simile valutazione, sufficientemente motivata, della portata del principio della tutela del legittimo affidamento non
appare viziata da errori giuridici.
93
Infatti, i singoli non possono richiamarsi al principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione
di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore, come nel caso specifico, dispone
di un ampio potere discrezionale (sentenze 19 novembre 1998, causa C‑284/94, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7309, punto 43,
e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 91).
94
Ne consegue che gli argomenti dei ricorrenti relativi alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
sono infondati.
c) Sul motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento
i) Argomenti delle parti
95
Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha adottato un’interpretazione erronea del principio della parità di trattamento laddove
ha ritenuto che, anche qualora le decisioni controverse cagionassero loro una perdita in termini di carriera rispetto ai loro
colleghi che non hanno superato concorsi interni di passaggio di categoria, non potrebbe ricorrere alcuna violazione di tale
principio. Il Tribunale avrebbe così riconosciuto, con motivazione insufficiente, che situazioni differenti possono essere
trattate in maniera identica. Esso avrebbe inoltre erroneamente constatato che le norme transitorie in questione sono in grado
di rispondere alle esigenze di rispetto del suddetto principio.
96
Peraltro, nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe a torto rifiutato di censurare il fatto che, sulla base in
particolare degli artt. 2, n. 1, 4 e 5 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, egli sarebbe stato trattato in maniera differente
rispetto ai funzionari che avevano superato lo stesso concorso e che quindi si trovavano nella sua stessa situazione giuridica.
97
[OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio replicano che il Tribunale ha correttamente dichiarato che il sistema delle carriere è stato
radicalmente modificato dal nuovo Statuto, ma che quest’ultimo prevede vantaggi per i funzionari inquadrati in un grado più
elevato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto. Il Consiglio sottolinea, inoltre, che l’inquadramento nel nuovo sistema
gerarchico non è di per sé determinante per valutare se il legislatore abbia tenuto conto delle differenze in termini di prospettive
di carriera tra i funzionari che, sotto il vigore del vecchio Statuto, hanno superato un concorso di passaggio di categoria
e quelli che non ne hanno superato alcuno.
98
Riguardo alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio evidenziano che l’interpretazione delle disposizioni
in questione effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], in cui
la Corte ha dichiarato che funzionari assunti in date diverse non possono essere considerati nella stessa situazione giuridica.
ii) Giudizio della Corte
99
Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile
al diritto della funzione pubblica comunitaria, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche
non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento dell’assunzione e tale disparità di trattamento
non è oggettivamente giustificata (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C‑459/98 P, Martínez del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑135, punto 50, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76).
100
Costituisce inoltre principio consolidato che il legislatore sia tenuto, nell’emanare le norme che disciplinano in particolare
la funzione pubblica comunitaria, al rispetto del principio generale della parità di trattamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 78).
101
Come il Tribunale ha giustamente ricordato al punto 142 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza emerge altresì che
il principio di uguaglianza è violato quando due situazioni diverse sono trattate in maniera identica (v., a tale riguardo,
sentenza 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6767, punto 63).
102
A tale proposito il Tribunale ha accertato, al punto 145 della sentenza impugnata, che i ricorrenti i quali hanno superato
un concorso interno di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto non si trovano nella stessa situazione giuridica
e di fatto dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. Esso ha inoltre dichiarato, ai punti 146 e 147 della
sentenza impugnata, che i primi hanno acquisito, conformemente alle norme dello Statuto, migliori prospettive di carriera
rispetto ai secondi, di cui si è tenuto conto nelle disposizioni transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto.
103
Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, siffatto giudizio, la cui motivazione, come ricordato al punto 37 della presente
sentenza, è sufficiente, non è viziata da alcun errore di diritto.
104
Infatti, si deve rilevare che i ricorrenti si limitano a sostenere che il regime transitorio in questione non contiene disposizioni
relative, in particolare, alla categoria dei funzionari vincitori di un concorso sotto il vigore del vecchio Statuto e che,
comunque, le migliori prospettive di carriera di cui beneficerebbero sotto il nuovo Statuto non sono significative e certe.
105
Orbene, una simile argomentazione non è in grado di dimostrare che il nuovo Statuto violerebbe, nei confronti di tali funzionari,
il principio della parità di trattamento. Infatti, come risulta dal punto 86 della presente sentenza, dal momento che, adottando
un nuovo Statuto, il legislatore comunitario ha rimodellato il sistema complessivo delle carriere in vigore fino ad allora,
esso non poteva essere tenuto a riprodurre in maniera esattamente identica la gerarchia dei gradi del vecchio Statuto, a meno
di pregiudicare la propria possibilità di apportare modifiche allo Statuto. Conseguentemente, il confronto dei ranghi gerarchici
precedenti e successivi alla riforma dello Statuto non è, di per sé, determinante per valutare la conformità del nuovo Statuto
al principio della parità di trattamento.
106
Il nuovo Statuto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, differenzia la carriera dei funzionari che, sotto il vigore
del vecchio Statuto, appartenevano a gradi diversi della gerarchia e garantisce a quelli che hanno superato il concorso di
passaggio di categoria prospettive di carriera differenti da quelle dei funzionari che non hanno superato lo stesso concorso.
In particolare, il regime transitorio, e segnatamente l’art. 10, nn. 1 e 2, dell’allegato XIII dello Statuto, assicura, mediante
la regola del blocco dell’avanzamento di carriera e quella della fissazione delle percentuali di promozione per i differenti
gradi, migliori prospettive di carriera ai funzionari che sotto il vigore del vecchio Statuto avevano gradi più elevati e,
pertanto, a quelli che sono saliti di grado a seguito del superamento di un concorso di passaggio di categoria.
107
Infine, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto, ai punti 152‑155 della sentenza impugnata, che tale
ricorrente non si trovasse nella stessa situazione giuridica di un altro funzionario che aveva superato il suo stesso concorso,
ma che era stato assunto come funzionario sotto il vigore del nuovo Statuto, mentre il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto e
inquadrato in un nuovo grado all’esito di tale concorso mentre vigeva il vecchio Statuto. In tal modo, il Tribunale non ha
commesso errori di diritto e ha fornito una motivazione sufficiente.
108
Infatti, due funzionari reinquadrati in un grado superiore durante la vigenza di norme statutarie differenti si trovano, per
ciò solo, in situazioni diverse (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 79 e 80).
109
Da tutte le considerazioni precedenti risulta che le affermazioni dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha errato nel respingere
l’eccezione di illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto e secondo cui la sentenza non è sufficientemente
motivata sono infondate.
3. Sul rigetto della domanda di risarcimento danni
110
Dal momento che i ricorrenti rinviano alla loro argomentazione riferita alla parte della sentenza impugnata relativa alla
suddetta eccezione di illegittimità al fine di contestare anche i punti 177‑180 della sentenza impugnata, relativi alla domanda
di risarcimento danni, occorre parimenti considerare infondato tale motivo dell’impugnazione principale.
111
Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è fondato, l’impugnazione principale dev’essere respinta.
VII –
Sulle spese
112
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese.
113
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3,
dello stesso regolamento, tuttavia, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali,
la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché sia i ricorrenti che il [OSCURATO:PERSONA]
sono rimasti soccombenti, occorre disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
114
In conformità all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, applicabile altresì ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento,
le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio deve essere condannato a sopportare
le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione principale è respinta.
2)
L’impugnazione incidentale è respinta.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Hau e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] europeo ed il Consiglio
dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.