CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30478/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione diresponsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti, quanto il secondomotivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche e laquantificazione della pena, difettano della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delleargomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenzaimpugnata.Rilevato altresì che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa col primomotivo, per costante giurisprudenza di questa Corte è configurabile il delitto dimaltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei (come nelcaso in esame), in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza diconvivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, checostituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venutimeno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti (Sez. 6, n. 19839del 07/04/2022, G., Rv. 283465 – 01);Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena èmanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare lapena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella speciel’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso uncongruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, inparticolare pag. 6-7 della sentenza impugnata), essendo stata peraltro applicatauna pena inferiore alla media edittale (e dunque non necessitante di specificamotivazione);Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (siveda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e/o della condizionedelle parti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in casodi diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.