CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, ESTER ADA978 SCIPLINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 118/2024 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 7634/2024Numero sezionale 978/2026MILANO, depositata il 12/03/2024 R.G.N. 1088/2023; Numero di raccolta generale 20598/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/06/202625/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel giudizio in tema di diniego di sgravio relativo a plurimiavvisi di addebito INPS per i quali la parte privata assume lamancata notifica e l’illegittimità delle pretese per intervenutaprescrizione dei crediti, la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione di prime cure, ritenuta acquisita laprova delle relative notifiche ed irretrattabile la prescrizioneante notifica degli avvisi, non introdotta tempestivamente(nel termine di 40 giorni); quanto alla prescrizione postnotifica degli avvisi ha ritenuto acquisita la prova degli attiinterruttivi provenienti dal concessionario notificatiritualmente a mezzo pec e non contestati specificamente,conseguendone l’esclusione della prescrizione post notificadegli avvisi.2. Ricorre la parte privata in epigrafe indicata, con ricorsoaffidato a tre motivi; hanno resistito, con controricorso, INPSe [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE3. Il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art.2697 c.c. per non avere INPS provato la rituale notificazionedegli avvisi di addebito, è inammissibile per carenzad’interesse posto che, all’esito dell’accertata notificazionedegli atti d’intimazione di pagamento, l’opposizione andavaintrodotta a mente dell’art. 24 d.lgs. n.46/99.4. Il secondo e terzo motivo investono l’intervento volontariodi [OSCURATO:PERSONA], tardivo, perché successivo alla costituzione delconvenuto, e tanto travolgerebbe, ad avviso della parteNumero registro generale 7634/2024ricorrente, gli effetti connessi alla produzione documentaleN umero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 20598/2026di [OSCURATO:PERSONA]: sono entrambi da rigettare giacché l’ordine dDait a pubblicazione 18/06/2026esibizione disposto iussu iudicis è espressione diapprezzamento non sindacabile in sede di legittimità (fratante, Cass. n.982/2024) e l’eventuale declaratoriad’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] non si riverberebbesull’ottemperanza all’ordine di esibizione.5. Inoltre, qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatteoggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(fra tante, Cass. n.5102/2024).6. Nella specie, statuendo sulla prescrizione maturatasuccessivamente alla notifica, la Corte di merito haintrodotto anche la mancata specifica contestazione di dettenotifiche non attinta, in questa sede di legittimità, dacensura e tanto basta per l'inammissibilità del motivo.7. Il quarto motivo, pur rubricato come violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., non articola, invero, alcunaspecifica censura argomentativa al fine d’incrinare la portatadella statuizione, limitandosi assertivamente a chiedere, aquesta Corte, di provvedere alla riforma delle ingiustecondanne alle spese inflitte nei gradi precedenti, e tantobasta per ritenere la doglianza esulante dal paradigmaNumero registro generale 7634/2024tassativo dello scrutinio di legittimità per non essere la CorteN umero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 20598/2026in grado di compiere alcun vaglio e disamina. Data pubblicazione 18/06/20268. In conclusione, il ricorso è rigettato.9. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi,euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori dilegge in favore dell'INPS e in euro 1.000,00 oltre speseprenotate a debito in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensidell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio2026Il PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 7634/2024Numero sezionale 978/2026Numero di raccolta generale 20598/2026Data pubblicazione 18/06/2026