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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 1969

Cassazione n. 40491/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1969 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] '(ETERE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto pi °curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17 maggio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha accolto pan ialmente l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con nove diverse sentenze, ril: anendolo sussistente quanto ai delitti giudicati con otto di esse, in parte già r uniti per continuazione dai giudici della cognizione, e respingendo la richiesta limitatamente alla sola condanna emessa in data 09 novembre ; 012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo i relativi delitti commessi al di fuori delle logiche di appartenenza al sodalizio criminoso che legano, invece, tutti gli altri reati di analoga naturà.

Per i delitti riuniti in continuazione ha poi calcolato la pena complessiva in anni cinquantaquattro e mesi quattro di reclusione, ridotta a trent: anni di reclusione in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pe n. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per rr ezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, coi- il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinaz:)ne della pena per i reati ritenuti uniti in continuazione.

Il Tribunale, infatti, ha omesso la motivazione relativa al quant.lin degli aumenti per i reati divenuti satellite, benché tali aumenti, confermando in parte quelli decisi dai giudici della cognizione, siano di misura molto diversa nonostante la sostanziale identità dei fatti, essendosi in particolare irrogati aumenti di pena da un minimo di tre mesi ad un massimo di ottc anni di reclusione per le condotte estorsive.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto d chiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello seconcl D cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena compless va, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche ulcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati ;atellite» 2 y(f (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Questa sertenza ha precisato, in motivazione, che il grado di impegno motivazionale riciiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e des'e essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prc porzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziariente un cumulo materiale di pene.

Similmente, altre pronunce hanno specificE to che è necessaria una congrua motivazione del singolo aumento per il reato satellite quando esso, «pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fatti ;pecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131).

Inoltre si è esplicitamente affermato che «In tema di applicazicne della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato- satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irr)gata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione SUll?. ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimi: disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotti illecita aggiuntiva» (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 273050; Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Rv. 278792).

L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto è del tutto priva di motivazione in ordine alla quantificazione sia degli aurnrnti per i reati già ritenuti satellite dai giudici della cognizione, sia soprattutto per quelli divenuti tali a seguito dell'applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva.

Può escludersi la necessità di una specifica motivazione nei Cel in cui l'aumento applicato è pari a quello già stabilito dal giudice della co perché deve ritenersi che la valutazione della sua congruità sia s tata già effettuata da questi, e non sia stata contestata dal condannato.

La motivazione è, invece, sicuramente carente con riferimento agli aumenti stabiliti per la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 20 gennaio 2010, elencata sub 3), in particolare perché per il reato di cui al capo 22, degradato da reato-base a reato satellite, è stato applicato, senza alcuna giustificazione, un aumento pari ad otto anni di reclusione, mentre per altri episodi analoghi, già ritenuti uniti in continuazione, il giudice della cogn zione ha irrogato aumenti di pochi mesi di reclusione.

La motivazione è sicuramente carente anche con riferimento all'aumento applicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 17 ottobre 2013, elencat sub 6), che è stato indicato in misura pari a cinque anni di reclusione mentre mila parte introduttiva dell'ordinanza si dà atto che tale delitto è stato già ritenute , unito in continuazione con altri, e sanzionato con una pena di soli otto mesi di rgt clusione.

Similmente, con riferimento ai reati giudicati con la sentenza emessa dElla Cbrte di appello di Napoli in data 22 gennaio 2018, elencata sub 2), per uno dei delitti di cui al capo a) è stata applicata una pena molto superiore a quelle determinate per gli altri reati, pur essendo anche questo degradato a reato satellite, creando così una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per fattispecie di reato analoghe, che può ritenersi legittima solo se congruamente motivata.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso devi: essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giL lizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei vinci )i sopra puntualizzati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione ddlla pena scaturita dalla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al --ribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1969 avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] '(ETERE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto pi °curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 maggio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha accolto pan ialmente l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con nove diverse sentenze, ril: anendolo sussistente quanto ai delitti giudicati con otto di esse, in parte già r uniti per continuazione dai giudici della cognizione, e respingendo la richiesta limitatamente alla sola condanna emessa in data 09 novembre ; 012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo i relativi delitti commessi al di fuori delle logiche di appartenenza al sodalizio criminoso che legano, invece, tutti gli altri reati di analoga naturà. Per i delitti riuniti in continuazione ha poi calcolato la pena complessiva in anni cinquantaquattro e mesi quattro di reclusione, ridotta a trent: anni di reclusione in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pe n. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per rr ezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, coi- il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione nella determinaz:)ne della pena per i reati ritenuti uniti in continuazione. Il Tribunale, infatti, ha omesso la motivazione relativa al quant.lin degli aumenti per i reati divenuti satellite, benché tali aumenti, confermando in parte quelli decisi dai giudici della cognizione, siano di misura molto diversa nonostante la sostanziale identità dei fatti, essendosi in particolare irrogati aumenti di pena da un minimo di tre mesi ad un massimo di ottc anni di reclusione per le condotte estorsive. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto d chiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello seconcl D cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena compless va, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche ulcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati ;atellite» 2 y(f (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Questa sertenza ha precisato, in motivazione, che il grado di impegno motivazionale riciiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e des'e essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di prc porzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziariente un cumulo materiale di pene. Similmente, altre pronunce hanno specificE to che è necessaria una congrua motivazione del singolo aumento per il reato satellite quando esso, «pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fatti ;pecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131). Inoltre si è esplicitamente affermato che «In tema di applicazicne della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato- satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irr)gata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione SUll?. ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimi: disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotti illecita aggiuntiva» (Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 273050; Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Rv. 278792). L'ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi, in quanto è del tutto priva di motivazione in ordine alla quantificazione sia degli aurnrnti per i reati già ritenuti satellite dai giudici della cognizione, sia soprattutto per quelli divenuti tali a seguito dell'applicazione dell'istituto della continuazione in sede esecutiva. Può escludersi la necessità di una specifica motivazione nei Cel in cui l'aumento applicato è pari a quello già stabilito dal giudice della co perché deve ritenersi che la valutazione della sua congruità sia s tata già effettuata da questi, e non sia stata contestata dal condannato. La motivazione è, invece, sicuramente carente con riferimento agli aumenti stabiliti per la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 20 gennaio 2010, elencata sub 3), in particolare perché per il reato di cui al capo 22, degradato da reato-base a reato satellite, è stato applicato, senza alcuna giustificazione, un aumento pari ad otto anni di reclusione, mentre per altri episodi analoghi, già ritenuti uniti in continuazione, il giudice della cogn zione ha irrogato aumenti di pochi mesi di reclusione. La motivazione è sicuramente carente anche con riferimento all'aumento applicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 17 ottobre 2013, elencat sub 6), che è stato indicato in misura pari a cinque anni di reclusione mentre mila parte introduttiva dell'ordinanza si dà atto che tale delitto è stato già ritenute , unito in continuazione con altri, e sanzionato con una pena di soli otto mesi di rgt clusione. Similmente, con riferimento ai reati giudicati con la sentenza emessa dElla Cbrte di appello di Napoli in data 22 gennaio 2018, elencata sub 2), per uno dei delitti di cui al capo a) è stata applicata una pena molto superiore a quelle determinate per gli altri reati, pur essendo anche questo degradato a reato satellite, creando così una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per fattispecie di reato analoghe, che può ritenersi legittima solo se congruamente motivata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso devi: essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giL lizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei vinci )i sopra puntualizzati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione ddlla pena scaturita dalla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al --ribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Co
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