CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 14263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sua dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina di cui al capo A), riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per effetto del contestuale proscioglimento dal reato di cui al capo B), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità (per non configurabilità del ritenuto tentativo di rapina, conseguente all'asserita inidoneità degli atti posti in essere), ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, eccessività della pena, omessa motivazione in ordine alla richiesta dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., ingiustificata applicazione della misura di cui all'art. 235 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi riguardanti la omessa motivazione in ordine alla richiesta dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. (in essi assorbito il motivo riguardante l'asseritamente ingiustificata applicazione della misura di cui all'art. 235 cod. pen.), ed è, nel resto, inammissibile. 1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni (che in parte riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti) con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. Il motivo riguardante la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica come tentativo del fatto accertato non considera le argomentazioni, non inficiate da vizi rilevabili in questa sede, che la Corte di appello (f. 2 della sentenza impugnata), richiamando, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del Tribunale, condivise perché avvalorate dalle acquisite risultanze /testimoniali, ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando, in particolare, la testimonianza della p.o., motivatamente ritenuta attendibile, che ha ricordato come l'imputato aggressore fosse "persona molto alta corpulenta", e brandisse "un corpo contundente" proprio all'indirizzo della p.o.: di qui l'idoneità della minaccia ad integrare il ritenuto tentativo. 2, 1.2. Analogo vizio inficia il secondo ed il terzo motivo, poiché il ricorrente non considera quanto dalla Corte di appello posto a fondamento delle ulteriormente contestate statuizioni, ovvero la gravità del reato accertato e la negativa personalità dell'imputato, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 2. Il quarto motivo è fondato. 2.1. Pur a fronte di un motivo di appello sufficientemente specifico (cfr. f. 6 dell'atto di appello), la Corte di appello è rimasta, con riguardo alla richiesta dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. pen., del tutto silente, neppure menzionando i motivi tra quelli proposti. 2.1.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, che colmerà l'evidenziata lacuna. 2.1.2. La suddetta statuizione assorbe il motivo riguardante l'asseritamente ingiustificata applicazione della misura di cui all'art. 235 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la dichiarazione di responsabilità. Così deciso il 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estenso