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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1968

Cassazione n. 04918/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vasto il 13 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in san Salvo, in data antecedente e prossima al 18/04/2022, il 18/04/2022 e il 20/01/2023.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, contestando l'affermazione della non specificità dei motivi appello in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine alla richiesta subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo la ricorrente riproposto nel ricorso i motivi di appello di cui si assume la specificità e il conseguente omesso esame, dovendosi ricordare in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame; conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, Casamento; Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, deo. 2014, Rv. 258962).

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Vasto il 13 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in san Salvo, in data antecedente e prossima al 18/04/2022, il 18/04/2022 e il 20/01/2023. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, contestando l'affermazione della non specificità dei motivi appello in ordine alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine alla richiesta subordinata di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non avendo la ricorrente riproposto nel ricorso i motivi di appello di cui si assume la specificità e il conseguente omesso esame, dovendosi ricordare in proposito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame; conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 32449 del 14/06/2023, Casamento; Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, Rv. 212610; Sez. 2, n. 27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, deo. 2014, Rv. 258962). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'i
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