CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 24761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che chiede l'annullamento senza rinvio letto il ricorso e la memoria del difensore Avv.Ventrella che chiede la correzione ed in subordine l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente indicato nell'intestazione della sentenza come [OSCURATO:PERSONA]) la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 900,00 di multa in relazione ai reati di truffa, anche tentata, nonché di sostituzione di persona. Fileti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza con unico motivo di impugnazione incentrato sulla violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di patteggiamento concordata, non essendo stata prevista in dispositivo la sospensione condizionale della pena. Si chiede in via principale la correzione della sentenza ed in via subordinata l'annullamento con restituzione al Tribunale di Milano. La richiesta è ribadita in una memoria inviata per mail il 21 aprile 2023. Anche nella memoria inviata dal Procuratore Generale si chiede l'annullamento. 2. Il motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va premesso che è illegittima la decisione del giudice che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (ex multis, Sez. 4, n. 7025 del 17 novembre 2022, Padulosi; Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012). In essenza, non è consentito al giudice frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie. Nella fattispecie, Fileti aveva effettivamente subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena, il P.M. aveva prestato il proprio consenso ma il Tribunale non l'ha esaminata. [OSCURATO:PERSONA] a quo avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva, senza accettare la pattuizione in termini solo parziali. L'organo giudicante, pertanto, deve svolgere una nuova valutazione del contenuto complessivo dell'accordo. Non è infatti applicabile in questo caso, come richiesto h dal ricorrente, l'orientamento 'correttivo' propugnato dal precedente della stessa 4^ Sezione per cui «qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto» (sent. n. 5357 del 4 febbraio 2020 Rv. 278444 — 01). Ciò per la semplice ragione che dalla lettura dello scheletrico provvedimento non è possibile comprendere se la mancata applicazione della richiesta sospensione condizionale della pena sia il frutto di una dimenticanza al momento della redazione della sentenza o, ipotesi altrettanto plausibile, conseguenza della frettolosa lettura della istanza, della quale è sfuggito il dettaglio inerente la sospensione condizionale. Per tale ragione si ritiene che non possa essere condivisa la decisione n. 3741 del 14 dicembre 2020 Rv. 280872 - 01 che pare suggerire la lettura del verbale d'udienza al fine di verificare se effettivamente la proposta di patteggiamento contenesse la condizione in questione. Premesso che se la condizione non fosse menzionata nemmeno nel verbale il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo il ricorrente chiedere in Cassazione ciò che non ha già chiesto avanti al primo giudice, in ogni caso l'eventuale menzione nel verbale nulla aggiunge di dirimente per comprendere se si sia trattato di errore: il punto non è se vi sia stato errore (la risposta è ovviamente positiva) ma quale tipo di errore e tale questione può essere eventualmente risolta solo in base al testo della decisione, non aliunde. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023