CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso n. 23109/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], nelle persone dei rispettivi amministratori pro tempore dotati dei poteri di rappresentanza di tali società, elettivamente domiciliate in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso la studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: per procura speciale redatta in calce al ricorso quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; per procura speciale del 22 settembre 2015 munita di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, e Parmalat s.p.a., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Piazza dei Caprettari, n. 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali estese in calce al ricorso controricorrenti avverso la sentenza n. 1727/2014 emessa dalla Corte di appello di Bologna 16 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicata come "Archimede") e la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come "Eureka") vennero ammesse al passivo della Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria per credito pari a C. 237.310.460,17, da indebito oggettivo derivante dalla risoluzione, il 23 dicembre 2003, di contratto quadro col quale Parmalat si era obbligata a cedere periodicamente i propri crediti pro soluto ad Archimede, riservandosi però di incassarli in suo nome per suo conto. 2. Sul rilievo che al momento della risoluzione del contratto in discorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito indicata come "Parmfin") era socio unico di Parmalat, con conseguente applicabilità della norma contenuta nell'art. 2362 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma della disciplina legale delle società di capitali recata dal d.lgs. n. 6 del 2003), Archimede ed Eureka chiesero, tardivamente, di essere ammesse per il medesimo credito da indebito oggettivo al passivo di Parmfin in amministrazione straordinaria. 3. Con sentenza emessa il 17 marzo 2009 il Tribunale di Parma accolse tale domanda. 4. Adita da Parmfin in amministrazione straordinaria e da Parmalat s.p.a. (assuntore del concordato omologato dal Tribunale di Parma), la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 16 luglio 2014, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda tardiva di ammissione al passivo di Parmfin in amministrazione straordinaria. 4.1 La motivazione di tale decisione può essere così sintetizzata: alla luce del contenuto del ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo di Parmalat in amministrazione straordinaria e del decreto che quel credito ammise, "non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA]...applicando il principio della c.d. ragione più liquida, abbia ritenuto non opponibile alla procedura il contratto RPA e le relative cessioni di credito e dunque sussistente il credito vantato dalle ricorrenti in via subordinata, ne confronti della Parmalat, avente ad oggetto la ripetizione delle somme alla stessa indebitamente pagate a titolo (evidentemente) di prezzo dei crediti ceduti ad Archimede in forza di quel contratto"; se l'ammissione di Archimede ed Eureka al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di Parmalat "è avvenuta sul presupposti che il contratto RPA non fosse opponibile alla procedura, erroneamente il Tribunale ha collegato il sorgere del relativo credito nei confronti di Parmfin (ai fini dell'applicazione dell'art. 2362 c.c.), alla data di risoluzione di quel contratto ritenuto privo di effetti"; alla luce del precetto recato dall'art. 1173 cod. civ., l'obbligo di Parmalat di restituzione del danaro ricevuto a titolo di prezzi dei crediti ceduti in esecuzione del contratto in questione sorse nel momento in cui i pagamenti vennero eseguiti; nessuno di questi venne eseguito "successivamente al 19.11.2003, data in cui Parmfin ha riacquistato l'intero capitale sociale della Parmalat s.p.a. (il primo periodo di unipersonalità non viene in considerazione essendosi concluso il 26.1.2000 mentre il contratto RPA è datato 16.3.2000)"; la conseguenza è l'accoglimento dell'appello e "ogni altra questione è assorbita". 5. Le società Archimede ed Eureka chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sei motivi di impugnazione. 6.Le società Parmfin in amministrazione straordinaria e Parmalat resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è nulla in ragione della mera apparenza della sua motivazione, in quanto: l'assunto della Corte di appello, secondo cui il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Parmalat avrebbe ammesso il credito in base alla ragione più liquida e quindi avrebbe ritenuto inopponibili alla procedura il contratto e le cessioni si fonda su una errata interpretazione tanto del contenuto decreto di ammissione di esse ricorrenti al passivo di tale procedura per il credito oggetto di domanda, quanto di quello della sentenza di primo grado, atteso che l'inopponibilità del contratto non ha formato oggetto di delibazione da parte del giudice delegato e che dunque sia questi che il tribunale hanno fatto discendere la natura indebita dei pagamenti non dall'inopponibilità del contratto ma dal venir meno della loro giustificazione negoziale (id est, l'intervenuta risoluzione del contratto); la sentenza impugnata è priva di passaggi logici che rendano intellegibili le ragioni della decisione e comunque contiene affermazioni fra loro radicalmente inconciliabili, atteso che se una domanda è dal giudice accolta in base alla ragione più liquida, non può esservi formazione di giudicato implicito sulle questioni dallo stesso giudice non esaminate. 2. La sentenza impugnata: a) evidenzia che il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di Parmalat ammise le ricorrenti al passivo della procedura per crediti, pari a complessivi €. 237.310.460,17, oggetto della domanda subordinata di ripetizione dell'indebito oggettivo in quel procedimento proposta dalle stesse ricorrenti; b) osserva che se è vero che tale domanda subordinata venne proposta "nella denegata ipotesi in cui il contratto RPA e le cessioni di crediti tra la Parmalat e Archimede non fossero opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria", essa si riferiva ai crediti da indebito oggettivo per i pagamenti eseguiti da Archimede e da Eureka "sino al 23.12.2003, data della missiva con cui Archimede aveva "notificato" alla Parmalat, "la risoluzione del rapporto di mandato all'incasso derivante dal contratto RPA", somma che le odierne appellanti indicano in €. 237.310.460,17"; c) riproduce il contenuto della motivazione alla base della decisione di accoglimento di tale domanda subordinata da parte del giudice delegato, secondo cui "fermo restando che ulteriori approfondimenti, impregiudicato ogni diritto delle parti, potranno essere svolti successivamente, allo stato si deve ritenere che ai creditori istanti debba essere riconosciuto l'importo chiesto a titolo di ripetizione dell'indebito, pari quindi alle somme erogate"; d) afferma che la domanda subordinata in questione venne accolta in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"; valorizzando la premessa di tale domanda (id est, "nella denegata ipotesi in cui il contratto RPA e le cessioni di crediti tra la Parmalat e Archimede non fossero opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria"). La sentenza impugnata, dunque, da un lato afferma che il credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di Parmalat in base alla ragione più liquida (accoglimento della domanda subordinata di ripetizione di indebito oggettivo derivata dalla risoluzione del rapporto di mandato all'incasso derivante dal contratto RPA, verificatasi il 23 dicembre 2003, "data della missiva con cui Archimede aveva "notificato" a Parmalat "la risoluzione" in discorso) e dall'altro ritiene, in inconciliabile contrasto con questa affermazione, che il giudice delegato avesse implicitamente considerato inopponibili alla procedura Parmalat il contratto e le cessioni. E' invero al riguardo da rimarcare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la decisione giudiziale adottata in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.) postula che che sulle altre questioni non esaminate il giudice non abbia compiuto, neppure implicitamente, alcun accertamento; la conseguenza è che il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice (accertamento effettivo, specifico e concreto), come accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua di detto principio (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 20555 del 2020; Cass. n. 1828 del 2018; Cass. n. 5264 del 2015). E' dunque intimamente contraddittorio (oltre che erroneo in diritto) affermare che se una decisione giudiziale è stata assunta in applicazione del principio della "ragione più liquida" ciò significa accertamento implicito relativo a questione (nella specie, quella relativa all'opponibilità alla procedura del contratto coinvolto dalla lite, oggetto di domanda principale) dal giudice dichiaratamente non esaminata. La sentenza impugnata è dunque caratterizzata da motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (come tale costituente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) perché si sostanzia in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr., sul punto: Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022); con conseguente sua cassazione. 3. Con gli altri motivi le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché caratterizzata da: a) violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2704 cod. civ., degli artt. 42, 44, 45, 64-67 e 72 I.fall., degli artt. 19, 36, 49-51 del d.lgs. n. 270 del 1999, degli artt. 6 e 8 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con legge n. 39 del 2004, dell'art. 1418 cod., avendo il contratto data certa, desumibile dalla sua risoluzione avvenuta sulla base del contenuto di documento di data certa anteriore all'apertura della procedura (secondo motivo); b) violazione dell'art. 5 della legge n. 52 del 1991, essendo il contratto opponibile alla procedura anche in applicazione di tale disposizione di legge (terzo motivo); c) omesso esame della data certa della dichiarazione di risoluzione del contratto (quarto motivo); d) omesso esame della data certa dei pagamenti del corrispettivo pattuito nel contratto (quinto motivo); e) violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 1456 e 2033 cod. civ., essendo il diritto alla ripetizione del danaro indebitamente dato sorto per effetto della risoluzione del contratto (sesto motivo). Tali motivi sono inammissibili perché si riferiscono a questioni sulle quali la sentenza impugnata non contiene pronuncia alcuna; avendo con chiarezza affermato che, in ragione della sola ragione determinante l'accoglimento dell'appello, "ogni altra questione è assorbita". Le questioni coinvolte dai motivi dovranno necessariamente essere esaminate nel giudizio di rinvio. 4. Al giudice di rinvio è anche rimessa la decisione relativa alla ripartizione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui