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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42387/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile.

I giudici di merito hanno — contrariamente all'opinione del ricorrente - ampiamente valutato le dichiarazioni delle persone offese e le hanno giudicate coerenti e lineari, oltre che prudenti e riscontrate dalla documentazione medica in atti, sicché le hanno legittimamente poste a base del giudizio di responsabilità; quanto alla pena, hanno pure spiegato che è stata applicata nel minimo edittale e che all'imputato sono state generosamente concesse attenuanti generiche: fatto di cui il ricorrente non pare essersi accorto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il Presidente (Antr4i S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. I giudici di merito hanno — contrariamente all'opinione del ricorrente - ampiamente valutato le dichiarazioni delle persone offese e le hanno giudicate coerenti e lineari, oltre che prudenti e riscontrate dalla documentazione medica in atti, sicché le hanno legittimamente poste a base del giudizio di responsabilità; quanto alla pena, hanno pure spiegato che è stata applicata nel minimo edittale e che all'imputato sono state generosamente concesse attenuanti generiche: fatto di cui il ricorrente non pare essersi accorto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il Presidente (Antr4i S
Sentenza Cassazione n. 42387/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris