CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 38030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M'HAMMED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Hammed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui all'art. 628, comma 1, cod. pen. (capo A) e 628, commi 1 e 3, nr. 1, cod. pen. (capo B). I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1. Con quattro motivi, il ricorrente deduce: 1.1. «Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla credibilità delle dichiarazioni della parte offesa del reato di cui al capo A)»; 1.2. «Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del reato di cui al capo A) quanto all'assenza di riscontri oggettivi riferibili alle dichiarazioni della persona offesa»; 1.3. «Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in esercizio arbitrario delle proprie ragioni»; 1.4. «Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa del reato di cui al capo C)». 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo della fondatezza del primo motivo, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato riguardo ai vizi di legittimità (i primi tre) dedotti in punto di affermazione di responsabilità con riferimento alla rapina di cui al capo A) della rubrica, in relazione alla genuinità delle dichiarazioni della persona offesa, all'assenza di riscontri oggettivi riferiti al dichiarato della medesima ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, invece, con riferimento al quarto motivo relativo alla rapina di cui al capo C) della rubrica. 1. Quanto all'attendibilità della persona offesa, si registra un profilo di contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito - dinanzi al contrasto tra la versione dell'imputato, il quale riconduce il violento impossessamento del denaro all'intento di soddisfare il credito di lavoro che vantava nei confronti dell'offeso (per come sembra ricavarsi anche dallo stesso dichiarato del teste Andreucci a cui la sentenza impugnata fa riferimento) e quella della persona offesa, la quale esclude l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro - pur dando atto «che non vi sono elementi per accertare quale delle due versioni dei fatti sia veritiera» (vedi pag. 7) - finisce, poi, per "sposare" la ricostruzione accusatoria, anziché far prevalere, in applicazione della regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quella favorevole al reo. 2. Inoltre, si ravvisa un profilo di carenza della motivazione laddove la Corte d'appello, a sostegno della versione della persona offesa e della sua piena attendibilità, richiama l'esistenza di "riscontri", quali le dichiarazioni della teste Akhter e le immagini del sistema di videosorveglianza. La prima, infatti, nulla riferisce di preciso sulla causale dell'accaduto essendo stata presente nella seconda occasione del 30/10/2020 e non potendosi ricondurre a confessione di una rapina la circostanza che l'imputato, richiesto di precisare le ragioni dell'impossessamento del denaro nel precedente accesso, l'abbia invitata a tacere, minacciandola di aggressione fisica. Le immagini della videosorveglianza non si riferiscono alle fasi in cui vi sarebbe stata la rapina, ma danno conto della presenza dell'imputato, dallo stesso ammessa per ragioni differenti. Infine, neppure dirimente è il rilievo - utilizzato dalla sentenza impugnata al fine di escludere la valenza a discarico dell'assenza di riprese dell'iter criminis - che l'imputato si sia portato nel sottoscala ove non poteva essere ripreso dalle telecamere, né essere visto dalle lavoranti presenti nel piano superiore del laboratorio (che nulla risulta abbiano riferito sull'accaduto), trattandosi di condotta logicamente "compatibile" anche con l'intento di commettere un reato di tipo diverso nel cui alveo può rientrare quello di esercitare violenza per realizzare un preteso diritto. Allo stesso modo privo di decisivo rilievo appare anche il riferimento - valorizzato ai fini del giudizio di attendibilità della persona offesa - alla mancata costituzione di parte civile. Se, infatti, l'abdicazione a pretese di carattere risarcitorio può, di regola, logicamente esprimere la neutralità del dichiarato proveniente dalla persona offesa, nel caso in esame, però, può anche ricondursi alla ragione di non pretendere "indebiti" risarcimenti. 3. Infine, quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, le modalità "sproporzionate" non assumono alcun decisivo rilievo, posto che dirimente ai fini dell'eventuale derubricazione in esercizio arbitrario è l'elemento psicologico, con la conseguenza che l'eventuale sussistenza di una pretesa giudizialmente tutelabile alla base della violenza non escluderebbe il minor reato (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel caso all'esame, la Corte territoriale ha sottolineato che era credibile che la ragione dell'aggressione fosse la pretesa di recuperare parte della retribuzione dovutagli nell'ambito di un rapporto di lavoro irregolare, ma ha valutato la violenza esercitata sproporzionata rispetto al pretesto che l'aveva determinata, superando i limiti dell'esercizio arbitrario per integrare il delitto di rapina. Se è pur vero che nella motivazione delle citate Sezioni Unite viene precisato che «[...]le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.», la condotta descritta nel capo di imputazione non pare ex sé indice di un intento di sopraffazione tale da rendere irrilevante l'elemento psicologico della volontà di esercitare un preteso diritto. Peraltro, i giudici di merito non precisano se la somma pretesa con violenza e minaccia esorbitasse o meno rispetto alla retribuzione dovutagli. 4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso relativo alla rapina di cui al capo C) della rubrica. In punto di affermazione della responsabilità, il ricorso deduce motivi che non si confrontano con la motivazione svolta dai giudici di appello nel confermare integralmente la decisione del Tribunale; in particolare, vengono prospettate questioni di merito che mirano ad una alternativa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esente da manifesta illogicità. Ne consegue, pertanto, in applicazione del consolidato orientamento, che «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155). Invero, il ricorrente si è limitato a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata al fine di sollecitare una diversa ricostruzione del fatto a fronte di una c.d. "doppia conforme", in cui la puntuale valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado viene condivisa dalla sentenza impugnata, che nella sua struttura argomentativa si salda con quella del primo giudice, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Come sottolineato dai giudici di merito (pagg. 4-6 della sentenza di primo grado, pagg. 9-10 della sentenza impugnata), lo stesso imputato ha parzialmente ammesso i fatti; il denunciante ha offerto una descrizione dettagliata dell'imputato nell'immediatezza del fatto posto che era "persona conosciuta", in quanto cliente abituale della tabaccheria da lui gestita e che lo ha identificato il giorno successivo attraverso il riconoscimento fotografico; non si ravvisa una sostanziale difformità tra il dichiarato della persona offesa e della coniuge, titolare della tabaccheria, poiché da entrambi i testi emerge il mancato funzionamento delle telecamere, sicché il rilievo mosso dal ricorrente risulta sprovvisto della necessaria decisività ed inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Gaudio, Rv. 258774; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605-01). 5. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con riguardo al reato di cui al capo A) della rubrica, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al capo C) della rubrica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara i