CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43020/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina (capo a) ed evasione (capo b) formulando due motivi: - vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria; - violazione di legge relativamente alla omessa riqualificazione della condotta contestata quale ipotesi di violazione di domicilio e/o tentato furto. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla condotta di tentata rapina contestata valutate congiuntamente le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (ritenuta con congrue argomentazioni pienamente attendibile) e le ulteriori emergenze istruttorie, considerate idonee a dimostrare che l' imputato si era introdotto all' interno dell' appartamento della persona offesa per rubare e vistosi scoperto aveva colpito la vittima per garantirsi l' impunità, risultando, quindi, pienamente ingrati gli estremi della rapina impropria. I giudici di appello, nel rigettare la analoga censura oggi reiterata con il secondo motivo, hanno pure chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che doveva escludersi la inquadrabilità dei fatti nell' ipotesi di cui all' art. 614 c.p. non essendo emerso alcun elemento da cui desumere che l'imputato avesse posto in essere solamente una simile condotta illecita ed escludendo, in generale, ipotesi delittuose di segno diverso. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata rapina impropria ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 I