CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 24516/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17160/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., domiciliata ex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ordinanza del Tribunale di Napoli nel procedimento r.g. n. 27026/2020 del 23.6.2022 comunicata il 24.6.2022, lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.10.2020, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 8505/2019, ottenuto da MSC Cruises s.a. (di seguito: MSC) nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per lo Sport (di seguito: ARUS), per la ravvisata nullità per contrarietà a norma imperativa del contratto di noleggio del 9.8.2018 stipulato inter partes. Pende presso la Corte di appello di Napoli il giudizio di impugnazione, promosso da MSC avverso la predetta sentenza di primo grado. Nelle more MSC ha proposto dinanzi al Tribunale di Napoli in via principale una domanda di accertamento negativo del diritto di ARUS di ripetere le somme già versate in parziale esecuzione del predetto contratto di noleggio del 9.8.2018; in via subordinata, MSC ha proposto azione di ingiustificato arricchimento per le prestazioni rese in suo favore ove, in sede di appello, fosse confermata la statuizione di nullità per contrarietà a norma imperativa del contratto sopracitato; in via ancora più gradata, MSC ha proposto azione di compensazione delle reciproche posizioni di dare e avere tra MSC e ARUS fino alla concorrenza della minore di esse. 2. Con ordinanza del 23.6.2022, comunicata il 24.6.2022, il Tribunale ha disposto la sospensione necessaria del giudizio ex art.295 cod.proc.civ. sino alla definizione dell’impugnazione pendente dinanzi alla Corte di appello sulla sentenza 7085/2020 del Tribunale di Napoli. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento necessario di competenza ARUS con unico motivo. Resiste con memoria MSC Cruises. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. MSC Cruises ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e la falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deduce l’insussistenza del rapporto di dipendenza e pregiudizialità tra il procedimento r.g. n. 4309/2020 della Corte di appello di Napoli e il procedimento r.g. n. 27026/2020 del Tribunale di Napoli e lamenta la violazione dell’art. 111, comma 2, Costituzione e dell’art. 6 par. 1, CEDU. 5. In via preliminare la resistente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che la ricorrente è incorsa nel divieto di venire contra factum proprium poiché la stessa ARUS aveva chiesto la sospensione del giudizio ex art.295 cod.proc.civ. , e vi aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni. L’eccezione –su cui il Procuratore generale non ha preso posizione, se non implicitamente - è infondata. Come risulta dallo stesso controricorso di MSC Cruises, nonché dalle difese di ARUS e dalla stessa pronuncia impugnata, l’istanza di sospensione , ex art.295 cod.proc.civ. , era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ARUS in principalità aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità e l’improponibilità dell’azione di controparte, e solo in subordine aveva aderito alla richiesta di controparte. Ne consegue che, quanto al provvedimento di sospensione, ARUS era soccombente e legittimata ad impugnare e che l’ordinanza non è stata neppure pronunciata sull’accordo delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.177, comma 3, n.1, cod.proc.civ. Il che lascia in disparte l’ulteriore rilievo ostativo che la sospensione del processo per pregiudizialità necessaria non è materia di cui le parti possano disporre, come emerge chiaramente dal raffronto con la sospensione prevista dall’art.296 cod.proc.civ. e come affermato in giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 14709 del 13.7.2005). 6. MSC Cruises ha a ltresì eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6, cod.proc.civ. per la mancata produzione di alcuni allegati non specificamente menzionati. L’eccezione è infondata. Gli allegati sono stati indicati nel corpo del ricorso, man mano che veniva fatto loro riferimento, e nessuna norma prescrive una loro collocazione sacramentale e formale inderogabile nella stesura dell’atto. È quindi superfluo ricordare che in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito. (Sez. 6- 3, n. 20996 del 2.10.2020; Sez. 6 - 1, n. 21422 del 24.10.2016;Sez. 3, n. 22526 del 20.10.2006). 7. Il Tribunale partenopeo, pur dando atto che la causa pregiudicante non era stata definita con sentenza passata in giudicato, e che pendeva attualmente il giudizio di appello, ha ordinato comunque la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ravvisando un rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'oggetto di questa causa e le questioni esaminate nella decisione di primo grado. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 21763 del 29.7.2021; Sez. 3, n. 8885 del 29.3.2023), in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), m a può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2. Qualora il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi della norma correttamente applicabile (Sez. 6- 2, n. 17936 del 9.7.2018; Sez. 6 - 1, n. 13823 del 7.7.2016;Sez. U, n. 10027 del 19.6.2012; Sez. 6 - 3, n. 375 del 9.1.2013). Infatti l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Sez.6 - 3, n. 16051 del 18.5.2022). 8. Nella fattispecie il Tribunale, richiamando l'art. 295 c.p.c. e giustificando la propria statuizione in ragione dell'esistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto, ha disposto la sospensione del giudizio in applicazione della predetta norma, indicata dalla parte istante ed espressamente menzionata nell’ordinanza. Il Tribunale, quindi, avendo ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione obbligatoria exart. 295 c.p.c., senza tener conto che il giudizio pregiudicante era stato definito con sentenza non passata in giudicato, è incorso nella violazione denunciata, con conseguente illegittimità della pronuncia. 9. Le conclusioni non muterebbero anche se si volesse interpretare il provvedimento in termini di sospensione facoltativa del processo: il provvedimento impugnato risulterebbe, infatti, emesso in assenza dei presupposti indicati dall'art. 337, comma 2, c.p.c. e, comunque, sarebbe totalmente privo di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato la sospensione facoltativa del procedimento. Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Sez. 6- 3, n. 16142 del 30.7.2015; Sez.6 - 3, n. 14146 del 8.7.2020). Per converso, nella specie, siffatta motivazione manca del tutto. 10. Per i motivi esposti occorre accogliere il ricorso, dichiarare illegittima la disposta sospensione e disporre la prosecuzione del giudizio iscritto al n. 27026/2020 R.G. innanzi al Tribunale di Napoli, rimettendo la regolazione delle spese al giudizio sul merito . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara illegittima la disposta sospensione, e dispone la prosecuzione del giudizio iscritto