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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18080/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15671/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Salerno , via N .

Paganini n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- Oggetto: Tributi-Avviso di intimazione -Questioni.Cons. est.

G.M.

Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 123/22/113, depositatail 13 dicembre 2013.

Vista la relazione scritta del P.G., nella persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 123 / 22 / 1 3 del 13 / 1 2 /201 3 , la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza n . 152 / 0 2 / 1 1 della Commissione tributaria provinciale di Torino ( di seguito CTP ) , che aveva a sua volta rigettatoil ricorso proposto dal contribuente avverso diciotto intimazioni di pagamento, conseguenti alla notifica di altrettante cartelle di pagamento concernenti vari tributi e relative agli anni d’imposta 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009.

1.1. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente, sicché le contestazioni concernenti la pretesa tributaria avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti delle stesse; b) le intimazioni di pagamento erano correttamente motivate e regolarmente sottoscritte anche se tale ultimo requisito non era previsto dalla legge, essendone comunque certa la provenienza; c) i compensi di riscossione erano determinati dalla legge ed erano ugualmente correttamente calcolati gli interessi di mora; d) le spese di lite erano state correttamente poste a carico del contribuente.Cons. est.

G.M.

Nonno

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) resistevanocon controricorso.

4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata anuovo ruolo al fine di consentire la costituzione in giudizio di un nuovo difensore del ricorrente, essendo stato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cancellato dall’albo degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte da [OSCURATO:SOCIETA] (genericità dei motivi, richiesta di nuovo apprezzamento di fatto, decisione conforme all’indirizzo della Corte) saranno valutate con rifer imento ai singoli motivi di ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, nonché degli artt. 11, comma 2, e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. legittimata a resistere nel presente giudizio, essendo stato affidato il potere di riscossione unicamente all’Amministrazione finanziaria.

2.1. A parte ogni questione di inammissibilità del motivo, lo stesso è infondato.

2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di riscossione dei tributi, il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'attribuire la funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che la Cons. est.

G.M.

Nonno esercita tramite [OSCURATO:SOCIETA]., non ha comportato l'estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all'impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi della art. 111 cod. proc. civ., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare» (Cass. n. 21773 del 15/10/2014; Cass. n. 24020 del 24/11/2016).

2.3. Ne consegue la piena legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a resistere nel presente giudizio, ivi comprese le fasi di merito.

3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 521 cod. civ., dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2, coma 1, lett. c), del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimamente emesso il ruolo e notificata l’intimazione di pagamento con riferimento alla pretesa concernente [OSCURATO:PERSONA], sebbene il ricorrente non sia erede di quest’ultimo per avere rinunciato all’eredità; ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. La circostanza che il ricorrente non sia erede di [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non risponda delle obbligazioni tributarie gravanti su quest’ultimo avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti delle cartelle di pagamento regolarmente notificate, sicché il motivo sarebbe inammissibile.

3.3. Tuttavia, risulta agli atti di causa (ed è circostanza pacifica tra le parti, oltre che indicata nella parte in fatto della sentenza impugnata) che l’Amministrazione finanziaria abbia proceduto, in data 23/11/2010, all’annullamento in autotutela con riferimento a lle cartelle di Cons. est.

G.M.

Nonno pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979, annullamento di cui i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto.

3.3.1. Ne consegue che, c on riferimento alle pretese recate dalle suddette cartelle di pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non dichiarata dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo dato atto del provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione finanziaria, si è limitata erroneamente a confermare la sentenza di primo grado.

4. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione degli artt. 25, 26, primo comma, primo e secondo periodo, e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di notificazione delle cartelle di pagamento, non potendo essere le stesse notificate a mezzo del servizio postale, con conseguente inesistenza della notifica.

4.1. I motivi sonoinammissibili e comunque infondati .

4.2. Sotto il primo profilo, con riferimento alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sussiste un accertamento in fatto della CTR, accertamento che non può essere messo in discussione dal contribuente senza la trascrizione o riproduzione, nel contesto del ricorso, delle relate di notificazione (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017), attività in questo caso strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).

4.3. In ogni caso, è pacifico che l’Agente della riscossione sia pienamente legittimato a notificare direttamente le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, in ragione della previsione dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ratione temporis.Cons. est.

G.M.

Nonno

5. Con il sesto motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 7, comma 1 e 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2380 cod. civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato le complessive contestazioni del ricorrente con riferimento alla motivazione dell’avviso di intimazione e alla pretesa concernente gli interessi.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Va, infatti,evidenziato che non sono stati trascritti gli avvisi di intimazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass.

S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), sicché questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare le circostanze lamentate con la censura.

6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato o motivato sulla questione dedotta dal ricorrente, per la quale gli interessi di mora non possono essere chiesti in sede di intimazione.

6.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

6.2. Sotto il primo profilo, la censura sconta lo stesso difetto di autosufficienza rilevato con il motivo che precede.

6.3. In ogni caso, l’affermazione per la quale gli interessi di mora non possano essere richiesti con l’avviso di intimazione è erronea in diritto, maturando detti interessi ex legein ragione del semplice ritardo nel pagamento.

7. Con l’ottavo motivo si deduce violazione o mancata applicazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.Cons. est.

G.M.

Nonno civ., per non avere la CTR considerato l’eccessività dei compensi dovuti dal contribuente inadempiente (aggio, interessi di mora e altri compensi).

7.1. Il motivo va disatteso.

7.2. Il contribuente si duole essenzialmente – ed in maniera alquanto generica e confusa –che la pretesa di aggio, interessi di mora e altri compensi implichi un eccessivo carico a suo danno, con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono il pagamento di tali somme aggiuntive.

7.3. Orbene, nel caso di specie, aggio e compensi dell’Agente della riscossione sono liquidati con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, sicché la questione non può essere sollevata in sede di impugnazione degli avvisi di intimazione ed è, dunque, inammissibile.

7.4. Va aggiunto per completezza che, con riferimento all’aggio, la Corte costituzionale ha già chiarito, con la sentenza n. 120 del 10/06/2021, che la questione è affidata alla discrezionalità del legislatore.

Sicché non sussistono profili di legittimità costituzionale della relativa disposizione di legge.

7.5. Quanto, infine, agli interessi di mora, gli stessi vengono applicati, in ogni caso di ritardo nel pagamento di un debito , anche nelle controversie tra privati ed è sicuramente legittima la previsione di legge che ne indica la misura in favore dell’Amministrazione finanziaria, non avendo il ricorrente nemmeno indicato le ragioni per le quali detta misura sarebbe ingiustificata.

8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tenuto conto delle cartelle sgravate.Cons. est.

G.M.

Nonno

8.1. Con il nono motivosi contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR distinto tra onorari e diritti di procuratore nella liquidazione delle spese.

8.2. Con il decimo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alle contestazioni concernenti le spese di lite liquidate in primo grado.

9. I motivi, che possono essere unitariamente considerati, vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della statuizione di compensazione delle spese dei gradi di merito del presente giudizio e di cui subito si dirà.

10. In conclusione, va accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento oggetto di sgravio.

10.1. La sussistenza di un annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979, non rilevato né dalla CTP né dalla CTR, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spesedi lite relative ai gradi di merito.

10.2. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente per la maggior parte delle questioni sollevate con il ricorso per cassazione , lo stesso va condannato al pagamento di quattro quinti delle spese del giudizio di legittimità in favore di AE e d [OSCURATO:SOCIETA] , nella misura indicata in dispositivo, avuto conto di un valore di lite dichiarato di euro 43.452,00.Cons. est.

G.M.

Nonno

10.3. Resta compensato tra le parti l’ulteriore quinto delle spese di litedel giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di quattro quinti delle spese del presente giudizio, che liquida, per l’intero, in euro 4.100,00 in favore dell’Agenzia del le entrate(e, quindi, dovuti euro 3.280,00), oltre alle spese prenotate a debito, e in euro 4.100,00in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e, quindi, dovuti euro 3.280,00), oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15671/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in Salerno , via N . Paganini n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- Oggetto: Tributi-Avviso di intimazione -Questioni.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 123/22/113, depositatail 13 dicembre 2013. Vista la relazione scritta del P.G., nella persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 123 / 22 / 1 3 del 13 / 1 2 /201 3 , la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza n . 152 / 0 2 / 1 1 della Commissione tributaria provinciale di Torino ( di seguito CTP ) , che aveva a sua volta rigettatoil ricorso proposto dal contribuente avverso diciotto intimazioni di pagamento, conseguenti alla notifica di altrettante cartelle di pagamento concernenti vari tributi e relative agli anni d’imposta 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009. 1.1. La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate al contribuente, sicché le contestazioni concernenti la pretesa tributaria avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti delle stesse; b) le intimazioni di pagamento erano correttamente motivate e regolarmente sottoscritte anche se tale ultimo requisito non era previsto dalla legge, essendone comunque certa la provenienza; c) i compensi di riscossione erano determinati dalla legge ed erano ugualmente correttamente calcolati gli interessi di mora; d) le spese di lite erano state correttamente poste a carico del contribuente.Cons. est. G.M. Nonno 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) resistevanocon controricorso. 4. Con ordinanza resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata anuovo ruolo al fine di consentire la costituzione in giudizio di un nuovo difensore del ricorrente, essendo stato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cancellato dall’albo degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte da [OSCURATO:SOCIETA] (genericità dei motivi, richiesta di nuovo apprezzamento di fatto, decisione conforme all’indirizzo della Corte) saranno valutate con rifer imento ai singoli motivi di ricorso. 2. Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, nonché degli artt. 11, comma 2, e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. legittimata a resistere nel presente giudizio, essendo stato affidato il potere di riscossione unicamente all’Amministrazione finanziaria. 2.1. A parte ogni questione di inammissibilità del motivo, lo stesso è infondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di riscossione dei tributi, il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'attribuire la funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che la Cons. est. G.M. Nonno esercita tramite [OSCURATO:SOCIETA]., non ha comportato l'estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all'impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi della art. 111 cod. proc. civ., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare» (Cass. n. 21773 del 15/10/2014; Cass. n. 24020 del 24/11/2016). 2.3. Ne consegue la piena legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] a resistere nel presente giudizio, ivi comprese le fasi di merito. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 521 cod. civ., dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2, coma 1, lett. c), del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 112 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimamente emesso il ruolo e notificata l’intimazione di pagamento con riferimento alla pretesa concernente [OSCURATO:PERSONA], sebbene il ricorrente non sia erede di quest’ultimo per avere rinunciato all’eredità; ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in parte qua. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. La circostanza che il ricorrente non sia erede di [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, non risponda delle obbligazioni tributarie gravanti su quest’ultimo avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti delle cartelle di pagamento regolarmente notificate, sicché il motivo sarebbe inammissibile. 3.3. Tuttavia, risulta agli atti di causa (ed è circostanza pacifica tra le parti, oltre che indicata nella parte in fatto della sentenza impugnata) che l’Amministrazione finanziaria abbia proceduto, in data 23/11/2010, all’annullamento in autotutela con riferimento a lle cartelle di Cons. est. G.M. Nonno pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979, annullamento di cui i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto. 3.3.1. Ne consegue che, c on riferimento alle pretese recate dalle suddette cartelle di pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non dichiarata dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo dato atto del provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione finanziaria, si è limitata erroneamente a confermare la sentenza di primo grado. 4. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione degli artt. 25, 26, primo comma, primo e secondo periodo, e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di notificazione delle cartelle di pagamento, non potendo essere le stesse notificate a mezzo del servizio postale, con conseguente inesistenza della notifica. 4.1. I motivi sonoinammissibili e comunque infondati . 4.2. Sotto il primo profilo, con riferimento alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sussiste un accertamento in fatto della CTR, accertamento che non può essere messo in discussione dal contribuente senza la trascrizione o riproduzione, nel contesto del ricorso, delle relate di notificazione (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017), attività in questo caso strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 4.3. In ogni caso, è pacifico che l’Agente della riscossione sia pienamente legittimato a notificare direttamente le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, in ragione della previsione dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ratione temporis.Cons. est. G.M. Nonno 5. Con il sesto motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 7, comma 1 e 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 2380 cod. civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 669, dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato le complessive contestazioni del ricorrente con riferimento alla motivazione dell’avviso di intimazione e alla pretesa concernente gli interessi. 5.1. Il motivo è inammissibile. 5.2. Va, infatti,evidenziato che non sono stati trascritti gli avvisi di intimazione, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), sicché questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare le circostanze lamentate con la censura. 6. Con il settimo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato o motivato sulla questione dedotta dal ricorrente, per la quale gli interessi di mora non possono essere chiesti in sede di intimazione. 6.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 6.2. Sotto il primo profilo, la censura sconta lo stesso difetto di autosufficienza rilevato con il motivo che precede. 6.3. In ogni caso, l’affermazione per la quale gli interessi di mora non possano essere richiesti con l’avviso di intimazione è erronea in diritto, maturando detti interessi ex legein ragione del semplice ritardo nel pagamento. 7. Con l’ottavo motivo si deduce violazione o mancata applicazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.Cons. est. G.M. Nonno civ., per non avere la CTR considerato l’eccessività dei compensi dovuti dal contribuente inadempiente (aggio, interessi di mora e altri compensi). 7.1. Il motivo va disatteso. 7.2. Il contribuente si duole essenzialmente – ed in maniera alquanto generica e confusa –che la pretesa di aggio, interessi di mora e altri compensi implichi un eccessivo carico a suo danno, con conseguente illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono il pagamento di tali somme aggiuntive. 7.3. Orbene, nel caso di specie, aggio e compensi dell’Agente della riscossione sono liquidati con le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, sicché la questione non può essere sollevata in sede di impugnazione degli avvisi di intimazione ed è, dunque, inammissibile. 7.4. Va aggiunto per completezza che, con riferimento all’aggio, la Corte costituzionale ha già chiarito, con la sentenza n. 120 del 10/06/2021, che la questione è affidata alla discrezionalità del legislatore. Sicché non sussistono profili di legittimità costituzionale della relativa disposizione di legge. 7.5. Quanto, infine, agli interessi di mora, gli stessi vengono applicati, in ogni caso di ritardo nel pagamento di un debito , anche nelle controversie tra privati ed è sicuramente legittima la previsione di legge che ne indica la misura in favore dell’Amministrazione finanziaria, non avendo il ricorrente nemmeno indicato le ragioni per le quali detta misura sarebbe ingiustificata. 8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tenuto conto delle cartelle sgravate.Cons. est. G.M. Nonno 8.1. Con il nono motivosi contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR distinto tra onorari e diritti di procuratore nella liquidazione delle spese. 8.2. Con il decimo motivo di ricorso si contesta violazione e mancata applicazione dell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alle contestazioni concernenti le spese di lite liquidate in primo grado. 9. I motivi, che possono essere unitariamente considerati, vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della statuizione di compensazione delle spese dei gradi di merito del presente giudizio e di cui subito si dirà. 10. In conclusione, va accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento oggetto di sgravio. 10.1. La sussistenza di un annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979, non rilevato né dalla CTP né dalla CTR, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spesedi lite relative ai gradi di merito. 10.2. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente per la maggior parte delle questioni sollevate con il ricorso per cassazione , lo stesso va condannato al pagamento di quattro quinti delle spese del giudizio di legittimità in favore di AE e d [OSCURATO:SOCIETA] , nella misura indicata in dispositivo, avuto conto di un valore di lite dichiarato di euro 43.452,00.Cons. est. G.M. Nonno 10.3. Resta compensato tra le parti l’ulteriore quinto delle spese di litedel giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 11020030119506671 e n. 1102005003065979; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, di quattro quinti delle spese del presente giudizio, che liquida, per l’intero, in euro 4.100,00 in favore dell’Agenzia del le entrate(e, quindi, dovuti euro 3.280,00), oltre alle spese prenotate a debito, e in euro 4.100,00in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e, quindi, dovuti euro 3.280,00), oltre ad euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura
Sentenza Cassazione n. 18080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris