CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21799-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -resistente con procura – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21799/2024 Ud[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimate - avverso la sentenza n. 1529/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 483/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso depositato in data 17/05/2019 adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatagli dalla Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento ad una serie di cartelle individuate tra quelle che costituivano presupposto dell’atto esecutivo. Si opponevano l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale l’Agenzia delle Entrate Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza che, pronunciando sulle spese di lite, le aveva compensate integralmente. L’INPS e l’INAIL si costituivano chiedendo l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto dell’appello incidentale. Con la sentenza n. 1529/2024 depositata in data 04/04/2024 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, liquidandoin favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo e del secondo grado di giudizio. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo. INPS e INAIL si sono limitati al deposito della procura. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. 4. La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consigliodel 19.12.2025. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022. Si critica la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di secondo grado al di sotto del minimo inderogabile stabilito dalla tabella allegata al d.m. 55/2014. 2. Il valore della controversia in primo grado come in secondo grado (considerato l’appello principale della Agenzia delle Entrate – Riscossione) era costituito dal totale delle somme pretese con le cartelle impugnate e di seguito annullate e,pertanto, pari ad euro 67.961,30. 3. Applicandosi lo scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 delle tabelle allegate al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 atteso che l’attività professionale si era prolungata dopo l’entrata in vigore della novella, la somma liquidabile secondo i valori minimi è pari per il primo grado ad euro 6.115,00 ove si considerino compensabiliattività per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e comunque pari ad euro 4.201,00 ove si escluda la liquidazione per la fase istruttoria; la somma liquidabile secondo i valori minimi è pari per il secondo grado ad euro 7.160,00 ove si considerino liquidabile attività per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e comunque pari ad euro 4.997,00 ove si escluda la liquidazione per la fase istruttoria. 4. La liquidazione operata dalla sentenza impugnata, in euro 2.800,00 per il primo grado e in euro 3.200,00 per il secondo grado appare illegittima in quanto effettuata in via globale, senza distinguere le singole voci, e comunque al di sotto dei minimi spettanti in ragione delle tabelle allegate al d.m. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m. 147/2022e senza specificare eventuali ragioni di ulteriore riduzione. 5. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione del