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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36007/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23.11.2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, pronunciatasi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronuncia disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte limitatamente alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'inapplicabilità dell'aggravante della destrezza ex art. 625 primo comma n.4 ) cod. pen. relativa al furto commesso da [OSCURATO:PERSONA] della borsa di un'avventrice di un bar, ha quantificato la pena, confermato comun que il giudizio di equivalenza tra l'aggravante della recidiva specifica ed infra quinquennale e le attenuanti generiche stante il divieto fissato dall'art. 69 ultimo comma cod. pen., in cinque mesi di reclusione ed C 180,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta:

2.1. la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità per essere il reato di furto, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. 162/2022 conv. nella L. 199/2022, procedibile a querela, ad eccezione di alcune limitate ipotesi non rientranti nella fattispecie in esame, atto questo mai presentato dalla p.o., né avendo costei in altro modo esternato una manifestazione di volontà punitiva;

2.2. la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, malgrado il modesto lucro conseguito dall'imputato;

2.3. l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può essere ritenuto ammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutti i devoluti motivi di doglianza.

Sovvertendo l'ordine della sequenza esposta dalla difesa secondo la regola della pregiudizialità delle doglianze valevole nella presente sede di legittimità, deve osservarsi quanto al secondo motivo che, assestandosi la quantificazione della pena-base, all'esito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, appena al di sopra del minimo edittale (superato di appena un mese e quindici giorni), di nessun particolare onere motivazionale poteva ritenersi gravato il giudice del rinvio.

Risponde infatti all'orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo il quale allorquando la pena si assesti al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice del merito in punto di graduazione del trattamento sanzionatorio, reputandosi a tal fine sufficiente il solo richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283): è la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato.

E ciò tanto più considerando che la difesa neppure ha indicato alcun parametro che il Giudice del merito avrebbe dovuto valutare e che invece non ha esaminato per un maggiore contenimento della misura sanzionatoria inflitta, tale non potendosi ritenere il riferimento alla "modestia del lucro conseguito" dal prevenuto che questa stessa Corte, nella sentenza rescindente già pronunciata, ha espressamente escluso potesse reputarsi irrisorio avuto riguardo alla somma di ben 800 euro e delle carte bancarie contenute nella borsa rubata alla p.o..

Trattandosi perciò di censura volta ad una nuova valutazione della congruità della pena senza che la relativa determinazione risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, la stessa non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

2. La stessa sorte segue il terzo motivo relativo alla sopravvenuta prescrizione del reato.

Occorre al riguardo considerare che all'interno dell'ordinamento processuale penale vige il principio della formazione progressiva del giudicato, sancito dall'art.624 cod. proc. pen., a norma del quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata".

Quantunque tale norma attenga ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, all'interno della cui regolamentazione è inserita, dalla stessa deriva in ogni caso l'intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni del giudice di legittimità quale organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, delle parti non attinte da annullamento e ciò indipendentemente dalla declaratoria di applicabilità dell'art. 624 cod. proc. pen. nel dispositivo della sentenza rescindlente pronunciata dalla Corte di cassazione quando i punti oggetto di annullamento risultino comunque chiaramente individuati.

Nel solco del principio a suo tempo affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, secondo cui la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. in sede di rinvio, con speciale riferimento alle cause estintive del reato sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, sicché, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisunn (Cass., Sez.

Un., 26 marzo 1997, Attinà), si è ritenuto perciò che qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, Malventi, Rv. 274828; in termini cfr. altresì Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019 Rv. 276378, secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento).

Deve pertanto ritenersi nel caso di specie che l'affermazione di responsabilità sul furto in contestazione risulta coperta dall'autorità della cosa giudicata che, malgrado l'annullamento parziale della precedente sentenza pronunciata dalla Corte di appello in data 29.4.2021, si è formata, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata: dal momento infatti che la sentenza rescindente ha interessato la sola applicabilità dell'aggravante del fatto commesso con destrezza ex art. 625 primo comma n.4) cod. pen., ritenuta insussistente per difetto degli elementi costitutivi, con rinvio al giudice a quo per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la disamina rimessa alla Corte distrettuale era limitata esclusivamente alla quantificazione della pena applicabile a seguito dell'esclusa aggravante, restando fermo l'accertamento sulla sussistenza del reato e della relativa responsabilità dell'imputato, trattandosi di statuizioni non oggetto di impugnazione, né attinte dall'annullamento.

Va infatti chiarito che con il termine "parti della sentenza" contenuta nell'art.624 cod. proc. pen. il legislatore ha inteso far riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia concettuale e quindi non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, Sentenza n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106).

L'eccezione di prescrizione del reato in data successiva alla sentenza impugnata è perciò inammissibile.

3. Ne deriva, a cascata, l'inammissibilità anche dell'eccezione di inammissibilità per difetto della condizione di procedibilità, oggetto del primo motivo.

Se è vero che il furto aggravato ritenuto in sentenza necessita ad oggi della querela in forza della recente riforma normativa (d.lgs 150/2022) entrata in vigore, in virtù del d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022, in data 30.12.2022 che, all'art. 2, comma 1, lett. i), prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, va tuttavia rilevato che anche la causa di improcedibilità sopravvenuta, al pari della prescrizione sopravvenuta all'annullamento parziale, è coperta dall'autorità del giudicato.In ogni caso anche la questione dell'improcedibilità introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non può che essere risolta negli stessi termini affermati da questa Corte nel suo supremo consesso in relazione all'identica problematica insorta per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, commi 16 e 17), che ha stabilito la procedibilità a querela di alcuni reati originariamente perseguibili d'ufficio, commessi prima della entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551): deve perciò ribadirsi che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione.

L'irnprocedibilità non riveste, infatti, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Di conseguenza, il mutato regime di procedibilità a querela del reato non determina alcuna possibilità di incidere un "giudicato sostanziale" che si è già formato ed i cui effetti, pur siglati dalla constatazione operata dalla decisione della Cassazione, retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 che ha precisato, in relazione ad una fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale).

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 23.11.2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, pronunciatasi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronuncia disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte limitatamente alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'inapplicabilità dell'aggravante della destrezza ex art. 625 primo comma n.4 ) cod. pen. relativa al furto commesso da [OSCURATO:PERSONA] della borsa di un'avventrice di un bar, ha quantificato la pena, confermato comun que il giudizio di equivalenza tra l'aggravante della recidiva specifica ed infra quinquennale e le attenuanti generiche stante il divieto fissato dall'art. 69 ultimo comma cod. pen., in cinque mesi di reclusione ed C 180,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta: 2.1. la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità per essere il reato di furto, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. 162/2022 conv. nella L. 199/2022, procedibile a querela, ad eccezione di alcune limitate ipotesi non rientranti nella fattispecie in esame, atto questo mai presentato dalla p.o., né avendo costei in altro modo esternato una manifestazione di volontà punitiva; 2.2. la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, malgrado il modesto lucro conseguito dall'imputato; 2.3. l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può essere ritenuto ammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutti i devoluti motivi di doglianza. Sovvertendo l'ordine della sequenza esposta dalla difesa secondo la regola della pregiudizialità delle doglianze valevole nella presente sede di legittimità, deve osservarsi quanto al secondo motivo che, assestandosi la quantificazione della pena-base, all'esito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, appena al di sopra del minimo edittale (superato di appena un mese e quindici giorni), di nessun particolare onere motivazionale poteva ritenersi gravato il giudice del rinvio. Risponde infatti all'orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo il quale allorquando la pena si assesti al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice del merito in punto di graduazione del trattamento sanzionatorio, reputandosi a tal fine sufficiente il solo richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283): è la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato. E ciò tanto più considerando che la difesa neppure ha indicato alcun parametro che il Giudice del merito avrebbe dovuto valutare e che invece non ha esaminato per un maggiore contenimento della misura sanzionatoria inflitta, tale non potendosi ritenere il riferimento alla "modestia del lucro conseguito" dal prevenuto che questa stessa Corte, nella sentenza rescindente già pronunciata, ha espressamente escluso potesse reputarsi irrisorio avuto riguardo alla somma di ben 800 euro e delle carte bancarie contenute nella borsa rubata alla p.o.. Trattandosi perciò di censura volta ad una nuova valutazione della congruità della pena senza che la relativa determinazione risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico, la stessa non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 2. La stessa sorte segue il terzo motivo relativo alla sopravvenuta prescrizione del reato. Occorre al riguardo considerare che all'interno dell'ordinamento processuale penale vige il principio della formazione progressiva del giudicato, sancito dall'art.624 cod. proc. pen., a norma del quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Quantunque tale norma attenga ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, all'interno della cui regolamentazione è inserita, dalla stessa deriva in ogni caso l'intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni del giudice di legittimità quale organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, delle parti non attinte da annullamento e ciò indipendentemente dalla declaratoria di applicabilità dell'art. 624 cod. proc. pen. nel dispositivo della sentenza rescindlente pronunciata dalla Corte di cassazione quando i punti oggetto di annullamento risultino comunque chiaramente individuati. Nel solco del principio a suo tempo affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, secondo cui la possibilità di applicare l'art. 129 c.p.p. in sede di rinvio, con speciale riferimento alle cause estintive del reato sopravvenute all'annullamento, sussiste solo nei limiti della compatibilità con la decisione adottata in sede di legittimità e con il conseguente spazio decisorio attribuito in via residuale al giudice di rinvio, sicché, formatosi il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, dette cause sono inapplicabili non avendo possibilità di incidere sul decisunn (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà), si è ritenuto perciò che qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018, Malventi, Rv. 274828; in termini cfr. altresì Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019 Rv. 276378, secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante comune, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento). Deve pertanto ritenersi nel caso di specie che l'affermazione di responsabilità sul furto in contestazione risulta coperta dall'autorità della cosa giudicata che, malgrado l'annullamento parziale della precedente sentenza pronunciata dalla Corte di appello in data 29.4.2021, si è formata, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata: dal momento infatti che la sentenza rescindente ha interessato la sola applicabilità dell'aggravante del fatto commesso con destrezza ex art. 625 primo comma n.4) cod. pen., ritenuta insussistente per difetto degli elementi costitutivi, con rinvio al giudice a quo per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la disamina rimessa alla Corte distrettuale era limitata esclusivamente alla quantificazione della pena applicabile a seguito dell'esclusa aggravante, restando fermo l'accertamento sulla sussistenza del reato e della relativa responsabilità dell'imputato, trattandosi di statuizioni non oggetto di impugnazione, né attinte dall'annullamento. Va infatti chiarito che con il termine "parti della sentenza" contenuta nell'art.624 cod. proc. pen. il legislatore ha inteso far riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia concettuale e quindi non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, Sentenza n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). L'eccezione di prescrizione del reato in data successiva alla sentenza impugnata è perciò inammissibile. 3. Ne deriva, a cascata, l'inammissibilità anche dell'eccezione di inammissibilità per difetto della condizione di procedibilità, oggetto del primo motivo. Se è vero che il furto aggravato ritenuto in sentenza necessita ad oggi della querela in forza della recente riforma normativa (d.lgs 150/2022) entrata in vigore, in virtù del d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022, in data 30.12.2022 che, all'art. 2, comma 1, lett. i), prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, va tuttavia rilevato che anche la causa di improcedibilità sopravvenuta, al pari della prescrizione sopravvenuta all'annullamento parziale, è coperta dall'autorità del giudicato.In ogni caso anche la questione dell'improcedibilità introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non può che essere risolta negli stessi termini affermati da questa Corte nel suo supremo consesso in relazione all'identica problematica insorta per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità in attuazione della delega di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, commi 16 e 17), che ha stabilito la procedibilità a querela di alcuni reati originariamente perseguibili d'ufficio, commessi prima della entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551): deve perciò ribadirsi che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. L'irnprocedibilità non riveste, infatti, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Di conseguenza, il mutato regime di procedibilità a querela del reato non determina alcuna possibilità di incidere un "giudicato sostanziale" che si è già formato ed i cui effetti, pur siglati dalla constatazione operata dalla decisione della Cassazione, retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542 che ha precisato, in relazione ad una fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen., che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale). Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e con
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