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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 33065/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Lg_1-intimato-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n.64/2025 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/20251- L’avvocato W.T. ha proposto ricorso avverso lasentenza n. 64/2025 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il 20marzo 2025.Non ha svolto difese l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diLg_1 .Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria in data 15 dicembre 2025, senzaperciò osservare il termine di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.2. - [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso dell’avvocatoW.T. contro la decisione emessa dal ConsiglioDistrettuale di [OSCURATO:PERSONA] (CDD) del distretto della Corted’appello di Lg_3 n. 44 del 7 dicembre 2023, confermando laresponsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati e l’applicazionedella sanzione dell’avvertimento.L’incolpazione dell’avvocato W.T. concerneva la«[v]iolazione degli artt. 19 e 52 cdf perché con la nota inviata alConsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lg_1 in data Data_2protocollata ai nn.

OMISSIS , violava i doveri di correttezza e lealtànei confronti dei componenti del C.O.A. di Lg_1 utilizzando leseguenti frasi offensive "Vergogna! Codesto Consiglio non solo non hamai espresso alcuna solidarietà nei confronti dei colleghi calunniatima addirittura ha insinuato volgari sospetti sul loro operato.Vergogna! … Codesto C.O.A. ha dimostrato (certamente al H.O. )chiaramente di avere scelto (tra la tutela dei valori e la piùspregevole aggressione degli stessi) da che parte stare … codestoOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Consiglio … ha liberamente scelto di aprire un procedimentodisciplinare solo nei miei confronti svolgendo ancora una volta(consapevolmente e/o inconsapevolmente) un ruolo sinergico rispettoall'azione del H.O.

".

Commesso in Lg_1 in data OMISSIS ».2.1. - Il C.N.F ha respinto il primo motivo di ricorso attinente allamancata riunione dei due procedimenti disciplinari pendenti a caricodell’avvocato W.T. rivendicando la discrezionalità e ilcarattere ordinatorio di tale statuizione.Il C.N.F ha poi respinto il secondo motivo di ricorso attinente allanullità del procedimento, per avere il Consiglio dell'Ordine degliAvvocati di Lg_1 trasmesso al CDD la missiva provenientedall’incolpato, “valutandone” il rilievo disciplinare per le espressionioffensive utilizzate nei confronti di un collega e del Consiglio stesso.La sentenza impugnata ha al riguardo affermato che la provenienzadella notizia di illecito non ha alcuna incidenza sulla regolarità delsuccessivo procedimento, alla luce della disciplina dettata dall’art. 51,comma 3, della l. n. 247 del 2012, secondo cui «[l]a notizia dei fattisuscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita» dal CDD,così rendendo irrilevante la fonte della segnalazione.

Il CNF ha altresìaffermato che la segnalazione al CDD del possibile comportamentoillecito effettuata dal COA di Lg_1 , lungi dal costituire esercizio dipotestà disciplinare, altro non era che adempimento della funzione divigilanza sua propria.Il C.N.F. ha ancora respinto il terzo motivo di ricorso, relativo allaasserita violazione dell’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, in quantosia il presidente che i componenti del COA, al momento dellasegnalazione della notizia dell’illecito, avevano «l'obbligo giuridico diastenersi versando in una situazione di palese conflitto di interessi».Il conflitto di interessi sarebbe stato determinato dal fatto che iconsiglieri erano stati destinatari delle missive dell’incolpato, nonchéOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025di segnalazioni di presunti comportamenti illeciti in conseguenza di unesposto presentato da altro avvocato.

In proposito, la sentenzaimpugnata ha sostenuto che “nella vicenda in esame il COA haassunto la veste di segnalante, sicché la disposizione appareinapplicabile riferendosi a soggetti la cui attività sia idonea ad influiresulle successive determinazioni amministrative.

Nel caso di specie …la mera notizia dell’illecito disciplinare non determina l’automaticoesercizio dell’azione disciplinare da parte del CDD, sicché lasegnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioniche spettano all’Organo distrettuale”.

Su tale profilo, il C.N.F. haaggiunto che “la situazione rappresentata non pare neppureassurgere alla figura del conflitto d’interessi “, non configurandosi unasituazione di "grave inimicizia", rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p.c.,nella presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo adare inizio a un procedimento.

Il giudice disciplinare ha infinesottolineato che “nel caso di specie il Presidente dell’Ordine, unicosoggetto direttamente nominativamente dalle espressioni diffamanticontenute nella missiva del 18 giugno, non ha partecipato, comeemerge dagli atti, alla deliberazione consiliare di segnalazione al CDDdel contegno del ricorrente”.Quanto alla dedotta nullità del procedimento, giacché il capo diincolpazione recava una data erronea della "nota censurata" (18giugno 2018, anziché 19 giugno 2018), il C.N.F. ha affermatotrattarsi di mero errore materiale, come tale ininfluente sull’eserciziodel diritto di difesa dell’incolpato.In ordine al quarto ed al quinto motivo di ricorso (per l’apparenza el’illogicità della motivazione della decisione del CDD, giacché resasenza l’assunzione delle prove testimoniali e documentali richieste,erroneamente ritenute superflue; per il travisamento del «tenoredelle espressioni censurate assumendone il loro rilievo disciplinare» inOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025conseguenza de «l'incompletezza del quadro probatorio»; per laqualificazione della lettera inoltrata al COA di Lg_1 come nota omissiva e non come «esposto»; per il mancato rinvio dell’udienzadibattimentale per acquisire la documentazione richiesta dalla difesa),il C.N.F. ha affermato che “le condotte contestate sono relative allavalutazione del contenuto sconveniente od offensivo delle frasicontenute in uno scritto.

Nessuna censura, dunque, può esseremossa all’operato del CDD che ha negato la rilevanza delle proverelative ad altri procedimenti disciplinari dai quali si sarebbe dovutaevincere la natura di «esposto» dello scritto stesso, atteso che, ai finidella delibazione dell’offensività delle espressioni usate, non assumealcun valore scriminante il contesto che le ha determinate, né laprovocazione o la ritorsione”.Circa l’eccepito difetto di tipicità della condotta contestata, il C.N.F.ha sostenuto che “le condotte ascritte al ricorrente rientranopienamente della disposizione di cui all’art. 52 del CDF che fa divietoall’Avvocato di farne utilizzo non solo «negli scritti in giudizio» ma piùin generale nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti dicolleghi, magistrati, controparti o terzi, tanto che la giurisprudenza haapplicato la disposizione anche al di fuori dello stretto perimetrodell’attività tipicamente riconducibile al giudizio o all’attivitàriservata”.

Il giudice disciplinare ha poi aggiunto che “[n]eldocumento oggetto di scrutinio, il ricorrente si rivolge al COA nellasua qualità di iscritto, qualificandosi espressamente come “collega” eappellando espressamente i Consiglieri come “colleghi”: appareevidente tale attività rientri a pieno titolo nell’attività professionale diun avvocato e che, per tale motivo, possa farsi applicazione dell’art.52 del Cdf, che, in ogni caso, disciplina l’uso delle parole degli iscrittiall’albo anche “nella dimensione privata e non propriamentenell’espletamento dell’attività forense””.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’incolpato ricorrente aveva poi dedotto che la propria condottasarebbe stata comunque inidonea ad integrare la violazione dell’art.52 del codice deontologico, come pure del dovere generale di cuiall’art. 19 dello stesso, in quanto avrebbe costituito adempimento deldovere di collaborare con le istituzioni forensi, ai sensi dall’art. 71 delcodice.

Sul punto, il C.N.F. ha risposto che “quanto ai finidell’integrazione della condotta di cui all’art. 19 CDF non rileva laqualificazione della missiva in termini di esposto disciplinare avversouno o più colleghi, né assume valore di esimente l’eventuale “veritàdel fatto storico narrato”.

A proposito di quest’ultima va osservato,peraltro, che il procedimento disciplinare iniziato in base all’espostodel ricorrente (il citato n. 16/21, riunito dal CDD di Messina con iprocedimenti 44/2021, 31/2022 e 106/2021), si è concluso consentenza CNF n. 129 del 22 giugno 2023, passata in giudicato, laquale ha disposto in prime cure il proscioglimento dell’incolpato condichiarazione di non esservi luogo a procedimento disciplinare”.Infine, in ordine alla sanzione irrogata, il C.N.F. ha affermato che “lasanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata inrichiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare (art.52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf)”.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso dell’avvocato W.T. si sviluppa in settantapagine e si articola in cinque complessi motivi, cui si farà perciòsintetico rinvio per relationem.1.-Il primo motivo è trattato nelle pagine 21 e seguenti del ricorso edè rubricato come “Omessa riunione dei fascicoli disciplinari iscritti ain. 156/2018 e 159/2018; Violazione e falsa applicazione dell’art. 649c.p.p., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 4 prot. 7 CEDU e dell’art 50 dellaCarta di Nizza in relazione all’art. 59 lett. n) L. 247/2012, nonchédell’art. 97 della Costituzione in relazione all’art. 50 comma V della L.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025247/2012 ed all’art. 10 comma 3 del Regolamento CNF, nonchédell’art. 51 comma 1 della L. 247/2012 in relazione all’art. 21 delCodice Deontologico”.

Si assume che “in relazione al medesimo fatto(segnalazione disciplinare in data Data_1 e successivaintegrazione in data 30/31.07.2018) il CDD di Lg_3 , rigettandoogni richiesta di riunione dei suindicati procedimenti, abbia inflitto alricorrente due distinte sanzioni: l’avvertimento a conclusione delprocedimento iscritto al n. 156/2018 con la decisione n. 44/2023 (v.decisione CDD Lg_3 n. 44/2023 – all. 5 doc. 13 del fascicolo diparte nel procedimento avanti il CNF) e la censura a conclusione delprocedimento iscritto al n. 159/2018, con la decisione del CDD diLg_3 n.37/2024 in data (V. decisione CDD Lg_3 n. 37/2024, all.8 del fascicolo di parte della ricorrente nel presente grado digiudizio)”.Il secondo motivo di ricorso si diffonde invece nelle pagine 26 eseguenti e reca la rubrica “Omessa riunione dei fascicoli disciplinariiscritti ai n. 156/2018 e 159/2018 CDD Lg_3 ; Nullità della sentenzae del procedimento per motivazione inesistente e/o apparente”.1.1. – Questi primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsicongiuntamente, sono infondati.Come già affermato da queste Sezioni Unite, nel procedimentodisciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto allaprocedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sonodettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice diprocedura civile, con la conseguenza che, secondo il principiocostantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede dilegittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo talescelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (Cass. Sez.Un. n. 24896 del 2020).Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Avendo, peraltro, questo giudizio ad oggetto il procedimentodisciplinare attinente alla contestazione che ha dato luogo alladecisione emessa dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] deldistretto della Corte d’appello di Lg_3 n. 44 del 7 dicembre 2023,non può essere motivo di nullità della sentenza qui impugnata laasserita violazione del principio "ne bis in idem" per il successivonuovo esercizio dell'azione disciplinare per il medesimo fatto storico,che avrebbe poi dato luogo, come lamenta il ricorrente, alla decisionedel CDD di Lg_3 n. 37 del 2024, restando comunque valida ladecisione nel merito del primo giudizio ed operando l’eventualepreclusione con riferimento al secondo giudizio.2.- Il terzo motivo di ricorso si sviluppa nelle pagine 29 e seguenti delgravame e reca la rubrica “[v]iolazione e falsa applicazione dell’art.178 c.p.p. e degli artt. 50 comma V e 59 lett. n) L 247/2012 inrelazione all’art. 10 del Regolamento CNF 2/2014, nonché degli artt.29 lett. f), 50 comma IV e comma V e 51 comma 3 della L. 247/2012in relazione agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento CNF 2/2014”.

Ilmotivo riprende la censura sulla “nullità della comunicazione dellanotizia di illecito disciplinare e di tutti gli atti conseguenti per difettodi giurisdizione in quanto atto proveniente da un organo (il COA) a cuila legge non attribuisce più alcuna “cognizione a decidere dell’illecitodisciplinare” essendo devoluta in via esclusiva, ai sensi dell’art. 50 IVcomma L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg.

CNF 2/2014, al CDD, quale“giudice naturale” ogni competenza in materia di giustizia disciplinareai CDD”.

Il ricorrente sostiene che “non è possibile che il COA procedaa valutazioni in ordine al rilievo disciplinare della condottadell’incolpando (poiché ogni prerogativa in ordine a detta valutazioneè riservata dall’art. 50 comma IV L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg.CNF 2/2014 in via esclusiva al CDD)”.2.1. – Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’art. 51 della l. n. 247 del 2012 prescrive che “[l]e infrazioni aidoveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologiasono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina”(comma 1) e che “[l]a notizia dei fatti suscettibili di valutazionedisciplinare è comunque acquisita” (comma 3).Peraltro, l’art. 50 della stessa legge n. 257 del 2012, dopo averdisposto che “[i]l potere disciplinare appartiene ai consigli distrettualidi disciplina forense”, al quarto comma prevede che “[q]uando èpresentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o viè comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordinedeve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzionientro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamentegli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in viaesclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale”.In forza di tale precetto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha,pertanto, il potere – dovere di trasmettere immediatamente alconsiglio distrettuale di disciplina ogni atto che possa costituirenotizia di illecito disciplinare allorquando venga a conoscenza di fattilesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classeforense.Il dovere di trasmissione della notizia di illecito incombente sul COAsuppone soltanto che lo stesso abbia acquisito conoscenza deglielementi costitutivi dello stesso, e non anche una valutazionedell’effettivo rilievo disciplinare del fatto, essendo quest’ultimoapprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivodell’organo titolare del potere di azione, ben più pregnante rispetto aquello che determina l'insorgenza di detto obbligo di comunicazione.Il comportamento osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diLg_1 , che ha trasmesso al CDD la missiva provenienteOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025dall’avvocato W.T. risulta quindi conforme all’art. 50,comma 4, della legge n. 257 del 2012.La natura sostanzialmente amministrativa del procedimento che sisvolge dinanzi al CDD esclude, peraltro, che possano essere invocatecon riferimento ad esso le garanzie tipicamente approntate all’internodel processo, assumendo natura e funzione propriamentegiurisdizionali soltanto il successivo ricorso al Consiglio nazionaleforense (Cass. Sez.

Un., n. 9949 del 2024; n. 36660 del 2022; n.20384 del 2021).3.- Il quarto motivo di ricorso è esposto nelle pagine 39 e seguenti edè aperto dalla rubrica “violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bisdella L. 241/1990 e dell’art. 59 lett. n) legge 247/2012 in relazioneall’art. 50 comma IV L. 247/2012 e dell’art. 37 comma II della L.247/2012”.

Il motivo riprende la doglianza secondo cui “la deliberadel COA di Lg_1 in data Data_3 …, avente ad oggetto l’avviodell’azione disciplinare nei confronti dell’autore della segnalazione indata Data_1 , sia stata assunta in palese violazione dell’art. 6 bisl.241/1990, in quanto l’intero COA di Lg_1 ed i singoli componentidello stesso si trovavano, in relazione al contenuto della predettasegnalazione disciplinare in data Data_1 (…) in una situazione dimanifesto conflitto di interesse che imponeva l’obbligo giuridico diastenersi dal compimento di ogni atto amministrativo”.3.1. – Il quarto motivo non è fondato.Si è già detto della natura amministrativa del procedimentodisciplinare nei confronti degli avvocati che si svolge dinanzi al CDD, ilquale è pertanto soggetto ai principi costituzionali di imparzialità ebuon andamento dell’azione della pubblica amministrazione edetermina la natura provvedimentale dell’atto di irrogazione dellasanzione.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce il doveredi astenersi del responsabile del procedimento e dei titolari degli ufficicompetenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli attiendoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto diinteressi, è già stato ritenuto operante per i consigli degli ordini degliavvocati, in quanto enti pubblici non economici (Cass. Sez.

Un. n.1599 e n.1603).

Il vizio del conflitto di interessi, evocato dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, riguarda, tuttavia, le situazioni ingrado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialitàrichiesta nell'esercizio del potere decisionale.

L’invocata disposizione,che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso diconflitto di interessi, anche solo potenziale, non può quindi applicarsicon riguardo alla delibera con cui, come nella specie, un consigliodell'ordine degli avvocati procede a trasmettere al consigliodistrettuale di disciplina un esposto, una denuncia o comunque unanotizia di illecito disciplinare, in quanto il C.O.A. svolge in tal modouna funzione obbligatoria, che non presenta alcun profilo didiscrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agliadempimenti conseguenti, alla stregua dell’art. 50, comma 4, dellalegge n. 257 del 2012.

La natura vincolata dell’attività consiliare ditrasmissione della notizia di illecito disciplinare al consigliodistrettuale di disciplina esclude, cioè, che vi siano spazi per poterapprezzare profili di imparzialità.4. – Il quinto motivo del ricorso si sviluppa nelle pagine 54 e seguentied è rubricato “[n]ullità della sentenza e del procedimento permotivazione inesistente e/o apparente in relazione al rilievodeontologico della condotta censurata”.

Da pagina 57 a pagina 62 ilricorrente trascrive le censure mosse dinanzi al C.N.F. contro ladecisione del CDD.

Si deduce quindi che il C.N.F. ha “inteso censurareil comportamento ritenuto antigiuridico in relazione al contenuto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025segnalazione di fatti di rilievo disciplinare effettuata con nota delData_1 , sanzionandolo ai sensi degli artt. 19 e 52 del CodiceDeontologico.

Tuttavia, acclarato che con la suindicata pec in dataData_1 (come integrata con segnalazione in dataData_4 ) inviata solo al Coa di Lg_1 (…) il ricorrente haeffettivamente inteso segnalare, ai sensi dell’art. 71 del CodiceDeontologico, un comportamento del COA di Lg_1 (e dei suoicomponenti) in violazione degli obblighi di imparzialità di cui all’art.69 del [OSCURATO:PERSONA], ed accertato dal CDD di Lg_2(nell’ambito del procedimento disciplinare contro l’avv. … iscritto aln. 16/2021, riunito ai procedimenti nn. 44/2021, 106/2021 e31/2022) che la condotta del COA segnalata con le citate note fosseeffettivamente di rilevo disciplinare (determinando addirittura laapprovazione a carico del Presidente dell’Ordine degli Avvocati diLg_1 di ben nove capi di incolpazione ...”.

Si sostiene altresì chela condotta antigiuridica del segnalante poteva ravvisarsi solo perl’utilizzo di espressioni incontinenti, per l’utilizzo di frasioggettivamente offensive, ovvero per la falsità del fatto antigiuridicoaddebitato.4. – Pure il quinto motivo di ricorso risulta non fondato.4.1. - Il CNF ha ravvisato il carattere di illecito disciplinare, ai sensidegli artt. 19 e 52 del codice deontologico forense, nella condottacontestata all’avvocato W.T. relativa allacomunicazione inviata il Data_1 al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Lg_1 , per la violazione dei doveri di lealtà ecorrettezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi, nonché per l’uso diespressioni offensive o sconvenienti nell’esercizio dell’attivitàprofessionale nei confronti di colleghi.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Agli effetti del comma 2 dell’art. 52 del codice deontologico, laritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludonola rilevanza disciplinare della condotta.D’altro canto, ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, leespressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologicoforense rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sonousate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che taledivieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro dellaprofessione, si ponga in contrasto con il diritto di manifestareliberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trovaconcreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelareinteressi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti (Cass. Sez.Un. n. 13168 del 2021; n. 11370 del 2016).4.2. - Il quinto motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa criticadella decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profilitra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza delConsiglio [OSCURATO:PERSONA] e sollecitando un complessivo riesamedella fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni dicensura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36,comma 6, della legge n. 247 del 2012.Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinaresono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite perincompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero perdifetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con laconseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della suarilevanza ai fini della concreta individuazione della condottecostituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezzadella sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo dilegittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (sivedano, tra le tante, Cass. Sez.

Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206,Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022;n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n.21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021).Né la censura allega l’omesso esame di fatti storici, oggetto didiscussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esitodel giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevoleal ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dalConsiglio [OSCURATO:PERSONA].L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delleallegazioni difensive del ricorrente eccedono i limiti del sindacato dilegittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazionecostante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c.Le previsioni del codice deontologico forense, nella specie quelle di cuiagli artt. 19 e 52, hanno la natura di fonte meramente integrativa deiprecetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusie generalmente compresi dalla collettività, essendo libero il giudicedisciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazionetanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione dacontegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto indiverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fattodisciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dettenorme (Cass. Sez.

Un. n. 15852 del 2009).5. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, inquanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lg_1 nonha svolto attività difensive.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - daOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteANTONIO MANNA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Lg_1-intimato-avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n.64/2025 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/20251- L’avvocato W.T. ha proposto ricorso avverso lasentenza n. 64/2025 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il 20marzo 2025.Non ha svolto difese l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diLg_1 .Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria in data 15 dicembre 2025, senzaperciò osservare il termine di cui all’art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.2. - [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso dell’avvocatoW.T. contro la decisione emessa dal ConsiglioDistrettuale di [OSCURATO:PERSONA] (CDD) del distretto della Corted’appello di Lg_3 n. 44 del 7 dicembre 2023, confermando laresponsabilità dell’incolpato per gli addebiti contestati e l’applicazionedella sanzione dell’avvertimento.L’incolpazione dell’avvocato W.T. concerneva la«[v]iolazione degli artt. 19 e 52 cdf perché con la nota inviata alConsiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lg_1 in data Data_2protocollata ai nn. OMISSIS , violava i doveri di correttezza e lealtànei confronti dei componenti del C.O.A. di Lg_1 utilizzando leseguenti frasi offensive "Vergogna! Codesto Consiglio non solo non hamai espresso alcuna solidarietà nei confronti dei colleghi calunniatima addirittura ha insinuato volgari sospetti sul loro operato.Vergogna! … Codesto C.O.A. ha dimostrato (certamente al H.O. )chiaramente di avere scelto (tra la tutela dei valori e la piùspregevole aggressione degli stessi) da che parte stare … codestoOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Consiglio … ha liberamente scelto di aprire un procedimentodisciplinare solo nei miei confronti svolgendo ancora una volta(consapevolmente e/o inconsapevolmente) un ruolo sinergico rispettoall'azione del H.O. ". Commesso in Lg_1 in data OMISSIS ».2.1. - Il C.N.F ha respinto il primo motivo di ricorso attinente allamancata riunione dei due procedimenti disciplinari pendenti a caricodell’avvocato W.T. rivendicando la discrezionalità e ilcarattere ordinatorio di tale statuizione.Il C.N.F ha poi respinto il secondo motivo di ricorso attinente allanullità del procedimento, per avere il Consiglio dell'Ordine degliAvvocati di Lg_1 trasmesso al CDD la missiva provenientedall’incolpato, “valutandone” il rilievo disciplinare per le espressionioffensive utilizzate nei confronti di un collega e del Consiglio stesso.La sentenza impugnata ha al riguardo affermato che la provenienzadella notizia di illecito non ha alcuna incidenza sulla regolarità delsuccessivo procedimento, alla luce della disciplina dettata dall’art. 51,comma 3, della l. n. 247 del 2012, secondo cui «[l]a notizia dei fattisuscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita» dal CDD,così rendendo irrilevante la fonte della segnalazione. Il CNF ha altresìaffermato che la segnalazione al CDD del possibile comportamentoillecito effettuata dal COA di Lg_1 , lungi dal costituire esercizio dipotestà disciplinare, altro non era che adempimento della funzione divigilanza sua propria.Il C.N.F. ha ancora respinto il terzo motivo di ricorso, relativo allaasserita violazione dell’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, in quantosia il presidente che i componenti del COA, al momento dellasegnalazione della notizia dell’illecito, avevano «l'obbligo giuridico diastenersi versando in una situazione di palese conflitto di interessi».Il conflitto di interessi sarebbe stato determinato dal fatto che iconsiglieri erano stati destinatari delle missive dell’incolpato, nonchéOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025di segnalazioni di presunti comportamenti illeciti in conseguenza di unesposto presentato da altro avvocato. In proposito, la sentenzaimpugnata ha sostenuto che “nella vicenda in esame il COA haassunto la veste di segnalante, sicché la disposizione appareinapplicabile riferendosi a soggetti la cui attività sia idonea ad influiresulle successive determinazioni amministrative. Nel caso di specie …la mera notizia dell’illecito disciplinare non determina l’automaticoesercizio dell’azione disciplinare da parte del CDD, sicché lasegnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioniche spettano all’Organo distrettuale”. Su tale profilo, il C.N.F. haaggiunto che “la situazione rappresentata non pare neppureassurgere alla figura del conflitto d’interessi “, non configurandosi unasituazione di "grave inimicizia", rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p.c.,nella presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo adare inizio a un procedimento. Il giudice disciplinare ha infinesottolineato che “nel caso di specie il Presidente dell’Ordine, unicosoggetto direttamente nominativamente dalle espressioni diffamanticontenute nella missiva del 18 giugno, non ha partecipato, comeemerge dagli atti, alla deliberazione consiliare di segnalazione al CDDdel contegno del ricorrente”.Quanto alla dedotta nullità del procedimento, giacché il capo diincolpazione recava una data erronea della "nota censurata" (18giugno 2018, anziché 19 giugno 2018), il C.N.F. ha affermatotrattarsi di mero errore materiale, come tale ininfluente sull’eserciziodel diritto di difesa dell’incolpato.In ordine al quarto ed al quinto motivo di ricorso (per l’apparenza el’illogicità della motivazione della decisione del CDD, giacché resasenza l’assunzione delle prove testimoniali e documentali richieste,erroneamente ritenute superflue; per il travisamento del «tenoredelle espressioni censurate assumendone il loro rilievo disciplinare» inOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025conseguenza de «l'incompletezza del quadro probatorio»; per laqualificazione della lettera inoltrata al COA di Lg_1 come nota omissiva e non come «esposto»; per il mancato rinvio dell’udienzadibattimentale per acquisire la documentazione richiesta dalla difesa),il C.N.F. ha affermato che “le condotte contestate sono relative allavalutazione del contenuto sconveniente od offensivo delle frasicontenute in uno scritto. Nessuna censura, dunque, può esseremossa all’operato del CDD che ha negato la rilevanza delle proverelative ad altri procedimenti disciplinari dai quali si sarebbe dovutaevincere la natura di «esposto» dello scritto stesso, atteso che, ai finidella delibazione dell’offensività delle espressioni usate, non assumealcun valore scriminante il contesto che le ha determinate, né laprovocazione o la ritorsione”.Circa l’eccepito difetto di tipicità della condotta contestata, il C.N.F.ha sostenuto che “le condotte ascritte al ricorrente rientranopienamente della disposizione di cui all’art. 52 del CDF che fa divietoall’Avvocato di farne utilizzo non solo «negli scritti in giudizio» ma piùin generale nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti dicolleghi, magistrati, controparti o terzi, tanto che la giurisprudenza haapplicato la disposizione anche al di fuori dello stretto perimetrodell’attività tipicamente riconducibile al giudizio o all’attivitàriservata”. Il giudice disciplinare ha poi aggiunto che “[n]eldocumento oggetto di scrutinio, il ricorrente si rivolge al COA nellasua qualità di iscritto, qualificandosi espressamente come “collega” eappellando espressamente i Consiglieri come “colleghi”: appareevidente tale attività rientri a pieno titolo nell’attività professionale diun avvocato e che, per tale motivo, possa farsi applicazione dell’art.52 del Cdf, che, in ogni caso, disciplina l’uso delle parole degli iscrittiall’albo anche “nella dimensione privata e non propriamentenell’espletamento dell’attività forense””.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’incolpato ricorrente aveva poi dedotto che la propria condottasarebbe stata comunque inidonea ad integrare la violazione dell’art.52 del codice deontologico, come pure del dovere generale di cuiall’art. 19 dello stesso, in quanto avrebbe costituito adempimento deldovere di collaborare con le istituzioni forensi, ai sensi dall’art. 71 delcodice. Sul punto, il C.N.F. ha risposto che “quanto ai finidell’integrazione della condotta di cui all’art. 19 CDF non rileva laqualificazione della missiva in termini di esposto disciplinare avversouno o più colleghi, né assume valore di esimente l’eventuale “veritàdel fatto storico narrato”. A proposito di quest’ultima va osservato,peraltro, che il procedimento disciplinare iniziato in base all’espostodel ricorrente (il citato n. 16/21, riunito dal CDD di Messina con iprocedimenti 44/2021, 31/2022 e 106/2021), si è concluso consentenza CNF n. 129 del 22 giugno 2023, passata in giudicato, laquale ha disposto in prime cure il proscioglimento dell’incolpato condichiarazione di non esservi luogo a procedimento disciplinare”.Infine, in ordine alla sanzione irrogata, il C.N.F. ha affermato che “lasanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata inrichiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare (art.52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf)”.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso dell’avvocato W.T. si sviluppa in settantapagine e si articola in cinque complessi motivi, cui si farà perciòsintetico rinvio per relationem.1.-Il primo motivo è trattato nelle pagine 21 e seguenti del ricorso edè rubricato come “Omessa riunione dei fascicoli disciplinari iscritti ain. 156/2018 e 159/2018; Violazione e falsa applicazione dell’art. 649c.p.p., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 4 prot. 7 CEDU e dell’art 50 dellaCarta di Nizza in relazione all’art. 59 lett. n) L. 247/2012, nonchédell’art. 97 della Costituzione in relazione all’art. 50 comma V della L.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025247/2012 ed all’art. 10 comma 3 del Regolamento CNF, nonchédell’art. 51 comma 1 della L. 247/2012 in relazione all’art. 21 delCodice Deontologico”. Si assume che “in relazione al medesimo fatto(segnalazione disciplinare in data Data_1 e successivaintegrazione in data 30/31.07.2018) il CDD di Lg_3 , rigettandoogni richiesta di riunione dei suindicati procedimenti, abbia inflitto alricorrente due distinte sanzioni: l’avvertimento a conclusione delprocedimento iscritto al n. 156/2018 con la decisione n. 44/2023 (v.decisione CDD Lg_3 n. 44/2023 – all. 5 doc. 13 del fascicolo diparte nel procedimento avanti il CNF) e la censura a conclusione delprocedimento iscritto al n. 159/2018, con la decisione del CDD diLg_3 n.37/2024 in data (V. decisione CDD Lg_3 n. 37/2024, all.8 del fascicolo di parte della ricorrente nel presente grado digiudizio)”.Il secondo motivo di ricorso si diffonde invece nelle pagine 26 eseguenti e reca la rubrica “Omessa riunione dei fascicoli disciplinariiscritti ai n. 156/2018 e 159/2018 CDD Lg_3 ; Nullità della sentenzae del procedimento per motivazione inesistente e/o apparente”.1.1. – Questi primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsicongiuntamente, sono infondati.Come già affermato da queste Sezioni Unite, nel procedimentodisciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto allaprocedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sonodettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice diprocedura civile, con la conseguenza che, secondo il principiocostantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede dilegittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo talescelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (Cass. Sez.Un. n. 24896 del 2020).Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Avendo, peraltro, questo giudizio ad oggetto il procedimentodisciplinare attinente alla contestazione che ha dato luogo alladecisione emessa dal Consiglio Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] deldistretto della Corte d’appello di Lg_3 n. 44 del 7 dicembre 2023,non può essere motivo di nullità della sentenza qui impugnata laasserita violazione del principio "ne bis in idem" per il successivonuovo esercizio dell'azione disciplinare per il medesimo fatto storico,che avrebbe poi dato luogo, come lamenta il ricorrente, alla decisionedel CDD di Lg_3 n. 37 del 2024, restando comunque valida ladecisione nel merito del primo giudizio ed operando l’eventualepreclusione con riferimento al secondo giudizio.2.- Il terzo motivo di ricorso si sviluppa nelle pagine 29 e seguenti delgravame e reca la rubrica “[v]iolazione e falsa applicazione dell’art.178 c.p.p. e degli artt. 50 comma V e 59 lett. n) L 247/2012 inrelazione all’art. 10 del Regolamento CNF 2/2014, nonché degli artt.29 lett. f), 50 comma IV e comma V e 51 comma 3 della L. 247/2012in relazione agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento CNF 2/2014”. Ilmotivo riprende la censura sulla “nullità della comunicazione dellanotizia di illecito disciplinare e di tutti gli atti conseguenti per difettodi giurisdizione in quanto atto proveniente da un organo (il COA) a cuila legge non attribuisce più alcuna “cognizione a decidere dell’illecitodisciplinare” essendo devoluta in via esclusiva, ai sensi dell’art. 50 IVcomma L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg. CNF 2/2014, al CDD, quale“giudice naturale” ogni competenza in materia di giustizia disciplinareai CDD”. Il ricorrente sostiene che “non è possibile che il COA procedaa valutazioni in ordine al rilievo disciplinare della condottadell’incolpando (poiché ogni prerogativa in ordine a detta valutazioneè riservata dall’art. 50 comma IV L. 247/2012 e 10 comma 1 Reg.CNF 2/2014 in via esclusiva al CDD)”.2.1. – Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’art. 51 della l. n. 247 del 2012 prescrive che “[l]e infrazioni aidoveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologiasono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina”(comma 1) e che “[l]a notizia dei fatti suscettibili di valutazionedisciplinare è comunque acquisita” (comma 3).Peraltro, l’art. 50 della stessa legge n. 257 del 2012, dopo averdisposto che “[i]l potere disciplinare appartiene ai consigli distrettualidi disciplina forense”, al quarto comma prevede che “[q]uando èpresentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o viè comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordinedeve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzionientro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamentegli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in viaesclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale”.In forza di tale precetto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha,pertanto, il potere – dovere di trasmettere immediatamente alconsiglio distrettuale di disciplina ogni atto che possa costituirenotizia di illecito disciplinare allorquando venga a conoscenza di fattilesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classeforense.Il dovere di trasmissione della notizia di illecito incombente sul COAsuppone soltanto che lo stesso abbia acquisito conoscenza deglielementi costitutivi dello stesso, e non anche una valutazionedell’effettivo rilievo disciplinare del fatto, essendo quest’ultimoapprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivodell’organo titolare del potere di azione, ben più pregnante rispetto aquello che determina l'insorgenza di detto obbligo di comunicazione.Il comportamento osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati diLg_1 , che ha trasmesso al CDD la missiva provenienteOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025dall’avvocato W.T. risulta quindi conforme all’art. 50,comma 4, della legge n. 257 del 2012.La natura sostanzialmente amministrativa del procedimento che sisvolge dinanzi al CDD esclude, peraltro, che possano essere invocatecon riferimento ad esso le garanzie tipicamente approntate all’internodel processo, assumendo natura e funzione propriamentegiurisdizionali soltanto il successivo ricorso al Consiglio nazionaleforense (Cass. Sez. Un., n. 9949 del 2024; n. 36660 del 2022; n.20384 del 2021).3.- Il quarto motivo di ricorso è esposto nelle pagine 39 e seguenti edè aperto dalla rubrica “violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bisdella L. 241/1990 e dell’art. 59 lett. n) legge 247/2012 in relazioneall’art. 50 comma IV L. 247/2012 e dell’art. 37 comma II della L.247/2012”. Il motivo riprende la doglianza secondo cui “la deliberadel COA di Lg_1 in data Data_3 …, avente ad oggetto l’avviodell’azione disciplinare nei confronti dell’autore della segnalazione indata Data_1 , sia stata assunta in palese violazione dell’art. 6 bisl.241/1990, in quanto l’intero COA di Lg_1 ed i singoli componentidello stesso si trovavano, in relazione al contenuto della predettasegnalazione disciplinare in data Data_1 (…) in una situazione dimanifesto conflitto di interesse che imponeva l’obbligo giuridico diastenersi dal compimento di ogni atto amministrativo”.3.1. – Il quarto motivo non è fondato.Si è già detto della natura amministrativa del procedimentodisciplinare nei confronti degli avvocati che si svolge dinanzi al CDD, ilquale è pertanto soggetto ai principi costituzionali di imparzialità ebuon andamento dell’azione della pubblica amministrazione edetermina la natura provvedimentale dell’atto di irrogazione dellasanzione.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025L’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sancisce il doveredi astenersi del responsabile del procedimento e dei titolari degli ufficicompetenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli attiendoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto diinteressi, è già stato ritenuto operante per i consigli degli ordini degliavvocati, in quanto enti pubblici non economici (Cass. Sez. Un. n.1599 e n.1603). Il vizio del conflitto di interessi, evocato dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, riguarda, tuttavia, le situazioni ingrado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialitàrichiesta nell'esercizio del potere decisionale. L’invocata disposizione,che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso diconflitto di interessi, anche solo potenziale, non può quindi applicarsicon riguardo alla delibera con cui, come nella specie, un consigliodell'ordine degli avvocati procede a trasmettere al consigliodistrettuale di disciplina un esposto, una denuncia o comunque unanotizia di illecito disciplinare, in quanto il C.O.A. svolge in tal modouna funzione obbligatoria, che non presenta alcun profilo didiscrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agliadempimenti conseguenti, alla stregua dell’art. 50, comma 4, dellalegge n. 257 del 2012. La natura vincolata dell’attività consiliare ditrasmissione della notizia di illecito disciplinare al consigliodistrettuale di disciplina esclude, cioè, che vi siano spazi per poterapprezzare profili di imparzialità.4. – Il quinto motivo del ricorso si sviluppa nelle pagine 54 e seguentied è rubricato “[n]ullità della sentenza e del procedimento permotivazione inesistente e/o apparente in relazione al rilievodeontologico della condotta censurata”. Da pagina 57 a pagina 62 ilricorrente trascrive le censure mosse dinanzi al C.N.F. contro ladecisione del CDD. Si deduce quindi che il C.N.F. ha “inteso censurareil comportamento ritenuto antigiuridico in relazione al contenuto dellaOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025segnalazione di fatti di rilievo disciplinare effettuata con nota delData_1 , sanzionandolo ai sensi degli artt. 19 e 52 del CodiceDeontologico. Tuttavia, acclarato che con la suindicata pec in dataData_1 (come integrata con segnalazione in dataData_4 ) inviata solo al Coa di Lg_1 (…) il ricorrente haeffettivamente inteso segnalare, ai sensi dell’art. 71 del CodiceDeontologico, un comportamento del COA di Lg_1 (e dei suoicomponenti) in violazione degli obblighi di imparzialità di cui all’art.69 del [OSCURATO:PERSONA], ed accertato dal CDD di Lg_2(nell’ambito del procedimento disciplinare contro l’avv. … iscritto aln. 16/2021, riunito ai procedimenti nn. 44/2021, 106/2021 e31/2022) che la condotta del COA segnalata con le citate note fosseeffettivamente di rilevo disciplinare (determinando addirittura laapprovazione a carico del Presidente dell’Ordine degli Avvocati diLg_1 di ben nove capi di incolpazione ...”. Si sostiene altresì chela condotta antigiuridica del segnalante poteva ravvisarsi solo perl’utilizzo di espressioni incontinenti, per l’utilizzo di frasioggettivamente offensive, ovvero per la falsità del fatto antigiuridicoaddebitato.4. – Pure il quinto motivo di ricorso risulta non fondato.4.1. - Il CNF ha ravvisato il carattere di illecito disciplinare, ai sensidegli artt. 19 e 52 del codice deontologico forense, nella condottacontestata all’avvocato W.T. relativa allacomunicazione inviata il Data_1 al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Lg_1 , per la violazione dei doveri di lealtà ecorrettezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi, nonché per l’uso diespressioni offensive o sconvenienti nell’esercizio dell’attivitàprofessionale nei confronti di colleghi.Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025Agli effetti del comma 2 dell’art. 52 del codice deontologico, laritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludonola rilevanza disciplinare della condotta.D’altro canto, ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato, leespressioni sconvenienti od offensive vietate dal codice deontologicoforense rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sonousate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto, senza che taledivieto, previsto a salvaguardia della dignità e del decoro dellaprofessione, si ponga in contrasto con il diritto di manifestareliberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ma trovaconcreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelareinteressi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti (Cass. Sez.Un. n. 13168 del 2021; n. 11370 del 2016).4.2. - Il quinto motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa criticadella decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profilitra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza delConsiglio [OSCURATO:PERSONA] e sollecitando un complessivo riesamedella fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni dicensura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36,comma 6, della legge n. 247 del 2012.Le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia disciplinaresono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite perincompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero perdifetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con laconseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della suarilevanza ai fini della concreta individuazione della condottecostituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezzadella sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo dilegittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (sivedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024; n. 34206,Oscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022;n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n.21963, n. 21962 e n. 13168 del 2021).Né la censura allega l’omesso esame di fatti storici, oggetto didiscussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esitodel giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevoleal ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dalConsiglio [OSCURATO:PERSONA].L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delleallegazioni difensive del ricorrente eccedono i limiti del sindacato dilegittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazionecostante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c.Le previsioni del codice deontologico forense, nella specie quelle di cuiagli artt. 19 e 52, hanno la natura di fonte meramente integrativa deiprecetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusie generalmente compresi dalla collettività, essendo libero il giudicedisciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazionetanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione dacontegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto indiverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fattodisciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dettenorme (Cass. Sez. Un. n. 15852 del 2009).5. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, inquanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lg_1 nonha svolto attività difensive.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - daOscuramento disposto Numero registro generale 9401/2025Numero sezionale 434/2025Numero di raccolta generale 33065/2025Data pubblicazione 18/12/2025parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensidell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteANTONIO MANNA
Sentenza Cassazione n. 33065/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris