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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08630/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 ottobre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, comma terzo, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen..

2. L'Halilovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata alla luce dei precedenti penali specifici, dello stadio avanzato del tentativo e della pericolosità dell'imputato.

La Corte territoriale non ha logicamente valorizzato la confessione dell'imputato, in quanto lo stesso era stato arrestato in flagranza.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- at, guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 9 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 ottobre 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, comma terzo, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen.. 2. L'Halilovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata alla luce dei precedenti penali specifici, dello stadio avanzato del tentativo e della pericolosità dell'imputato. La Corte territoriale non ha logicamente valorizzato la confessione dell'imputato, in quanto lo stesso era stato arrestato in flagranza. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- at, guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 no
Sentenza Cassazione n. 08630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris