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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 21981/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1976/2023depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al D.I. n. 1472/2017emesso dal Tribunale di Rimini, su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., perNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’importo di € 5.480,23 -oltre a interessi- a titolo di residuo dovuto per lafornitura di energia elettrica e gas, con riferimento ad una variegata seriedi fatture, a suo tempo emesse dalla soc. [OSCURATO:PERSONA],incorporata poi in [OSCURATO:SOCIETA]A fondamento dell’opposizione veniva dedotto che l’ingiungente nonaveva allegato l’esistenza di alcun contratto tra le parti, idoneo alegittimare la fornitura ed a chiederne il pagamento, sussistendo dunque,se del caso, unicamente un credito per arricchimento senza causa.

Venivainoltre contestata la sussistenza delle forniture nei termini indicati nellefatture prodotte dall’ingiungente, trattandosi di importi relativi a consumiindicati “in stima”, senza peraltro che constasse il raggiungimento di unaccordo sul prezzo delle forniture.Stigmatizzata l’incoerenza dei dati posti dalla fornitrice a sostegno delcredito ed eccepita in compensazione la sussistenza di un credito in capoallo stesso opponente, per pagamenti eventualmente operati in eccessorispetto a quanto dovuto, il Guaraldi chiedeva la revoca del decretoingiuntivo e la reiezione di qualsivoglia domanda di pagamento avanzatadall’ingiungente.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestava la fondatezza dell’opposizione, dimettendo icontratti di riferimento, indicando analiticamente l’oggetto delle forniture enegando la sussistenza di controcrediti in capo all’opponente, chiedendoquindi la reiezione dell’opposizione e comunque la condanna del Guaraldial pagamento dell’importo di € 5.432,59 oltre interessi.Il Tribunale di Rimini, valorizzando le allegazioni e le produzionidocumentali dell’opposta, con sentenza n. 680/2019 respingeval’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, contestando le modalità diredazione della sentenza, in quanto composta pressoché integralmente dauna copiatura pedissequa degli atti difensivi della convenuta opposta, conconseguente carattere meramente apparente della motivazione, gravataNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026peraltro dalla conferma meramente assertiva della documentazione in atti:ciò, peraltro, senza che fosse stata presa in considerazione alcuna delledifese dell’opponente.Deduceva inoltre che la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. nonavrebbe potuto essere presa in considerazione, in quanto dimessacontestualmente alla costituzione in giudizio della parte, avvenutadirettamente in udienza avanti al giudice e senza che si procedesse inalcun modo al controllo della documentazione in questione.Infine, l’appellante censurava il mutamento di causa petendi posto inessere dall’ingiungente (avendo invocato dapprima, in sede monitoria, uncredito fondato su fatture e poi, in sede di opposizione, un credito fondatosu contratti) ed il fatto che, nonostante la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avesse datoche, nelle more, il credito si era ridotto ad € 5.432,59 (in luogo deglioriginari € 5.480,83), il Tribunale di Rimini non aveva dato alcun rilievo atale circostanza, confermando il decreto ingiuntivo opposto.Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., checontestava la fondatezza del gravame, avveniva poi l’intervento in giudizioex art. 111 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., quale assuntore del concordatopreventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo, chechiedeva parimenti la reiezione dell’appello.La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 1976/2023 del10/10/2023, in parziale accoglimento del gravame e previa declaratoria diinammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., procedeva alla revocadel decreto ingiuntivo opposto e condannava il Guaraldi al pagamentodell’importo di € 5.432,59 oltre accessori, affermando che il giudice diprime cure non si era limitato alla mera reiterazione del contenuto delledifese della convenuta opposta in prime cure, ma aveva richiamato –qualefonte di prova del credito– la produzione documentale di [OSCURATO:SOCIETA]., daritenersi ritualmente prodotta in giudizio e dunque utilizzabile ai fini delladecisione.Numero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026Né riteneva che il riferimento ai contratti di fornitura potesse esserequalificato nei termini di una mutatio libelli, trattandosi unicamente dellaproduzione di documenti atti a suffragare l’esistenza del rapporto disomministrazione su cui era stato fondato il credito: tale documentazionenon era stata del resto contestata e, legittimamente, il Tribunale l’avevaposta a fondamento della propria decisione.Doveva invece prendersi atto della già intervenuta riduzione delcredito nel corso del giudizio di prime cure, con conseguente revoca deldecreto ingiuntivo e condanna del Guaraldi al pagamento del minorimporto di € 5.432,59.3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Guaraldi propone oraricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione econcordato preventivo, e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di assuntrice delconcordato preventivo omologato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione econcordato preventivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsaapplicazione degli artt.166 c.p.c. e 74 att. c.p.c.- Art.360, n.3 c.p.c.”,adducendosi da parte del ricorrente l’erroneità della sentenza impugnataladdove aveva ritenuto che il Guaraldi non avesse mai contestato laproduzione documentale effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., avendo invece lostesso Guaraldi espressamente contestato il fatto che il deposito eraavvenuto direttamente alla prima udienza e conseguentemente esposto diconsiderare come “non depositato” alcun documento ad opera dicontroparte.2.

Con il secondo motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazionedell’art.2697 c.c. e degli artt.115 e 132 c.p.c.

Art.360, n.4 c.p.c., conconseguente nullità del procedimento e della sentenza”, il ricorrente hacensurato la valutazione della corte territoriale che, nel valorizzare inmodo generico e senza riferimenti specifici la documentazione dimessa daNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026Eviva S.p.a. in prime cure, aveva laconicamente respinto i motivi diappello correlati all’omessa dimostrazione del prezzo pattuito, all’omessadimostrazione dell’effettività delle forniture indicate in sede monitoria edalle regole di riparto dell’onere della prova in tema di obbligazionicontrattuali.3.

I motivi, che possono essere congiuntamente in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale adducendoanzitutto che le modalità di deposito della documentazione (direttamentein udienza, in forma cartacea) adottate da [OSCURATO:SOCIETA]. avevano precluso ilcontrollo del contenuto effettivo dei documenti in questione (altrimenti dicompetenza del cancelliere ex artt. 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.) chedel resto non potevano qualificarsi come “non contestati” dal Guaraldi,come invece ritenuto dalla Corte d’appello.Espone infatti il ricorrente che, nella memoria dimessa in esito altermine concesso dal Tribunale di Rimini onde prendere posizione sulladocumentazione in questione, il Guaraldi aveva esposto che “…non intendecompiere alcun atto di fede, senza quindi ritenere come depositato alcunodei documenti indicati nella comparsa di risposta della controparte”.L’odierno ricorrente ha effettivamente mosso contestazioni neiconfronti della documentazione in argomento, con la precisazione che talicontestazioni hanno avuto ad oggetto non tanto il contenuto delladocumentazione in questione, quanto le modalità del deposito dellamedesima, la cui irritualità comportava in definitiva l’inesistenza deldeposito stesso.In proposito va ricordato come questa Corte abbia avuto modo diaffermare che «Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed idocumenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essereelencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelliprodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con laNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti inudienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari,dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di taliadempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude allaparte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di meritodi esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere leirregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, ancheimplicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ovenon sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (daeffettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia diesso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio,che le anzidette norme sono dirette ad assicurare» (cfr Cass. n. 15969 del07/06/2024, Rv. 671265 – 01, resa in fattispecie in cui la sentenzaimpugnata era stata confermata, pur avendo ritenuto ritualmente acquisitial materiale probatorio utilmente scrutinabile - benché privi di specificaindicizzazione - i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta,in quanto non vi erano state obiezioni al riguardo della controparte; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 14661 del 29/05/2019 (Rv. 654267 - 01).A fronte di tale contestazione del deposito in questione in ragioneessenzialmente della relativa modalità di esecuzione (non constando laredazione di un elenco dei documenti medesimi nel verbale d’udienza), lacorte di merito ha nell’impugnata sentenza invero apoditticamenteaffermato che l’odierno ricorrente si è limitato ad una mera genericacontestazione .Motivazione che si appalesa in realtà meramente apparente, epertanto inesistente.

A fortiori in considerazione della mancata indicazionedi quali atti depositati abbia posto a fondamento dell’impugnata decisione.5.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo diricorso, assorbito il 3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla CorteNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 3° motivo.

Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa sezione e composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1976/2023depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al D.I. n. 1472/2017emesso dal Tribunale di Rimini, su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., perNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’importo di € 5.480,23 -oltre a interessi- a titolo di residuo dovuto per lafornitura di energia elettrica e gas, con riferimento ad una variegata seriedi fatture, a suo tempo emesse dalla soc. [OSCURATO:PERSONA],incorporata poi in [OSCURATO:SOCIETA]A fondamento dell’opposizione veniva dedotto che l’ingiungente nonaveva allegato l’esistenza di alcun contratto tra le parti, idoneo alegittimare la fornitura ed a chiederne il pagamento, sussistendo dunque,se del caso, unicamente un credito per arricchimento senza causa. Venivainoltre contestata la sussistenza delle forniture nei termini indicati nellefatture prodotte dall’ingiungente, trattandosi di importi relativi a consumiindicati “in stima”, senza peraltro che constasse il raggiungimento di unaccordo sul prezzo delle forniture.Stigmatizzata l’incoerenza dei dati posti dalla fornitrice a sostegno delcredito ed eccepita in compensazione la sussistenza di un credito in capoallo stesso opponente, per pagamenti eventualmente operati in eccessorispetto a quanto dovuto, il Guaraldi chiedeva la revoca del decretoingiuntivo e la reiezione di qualsivoglia domanda di pagamento avanzatadall’ingiungente.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestava la fondatezza dell’opposizione, dimettendo icontratti di riferimento, indicando analiticamente l’oggetto delle forniture enegando la sussistenza di controcrediti in capo all’opponente, chiedendoquindi la reiezione dell’opposizione e comunque la condanna del Guaraldial pagamento dell’importo di € 5.432,59 oltre interessi.Il Tribunale di Rimini, valorizzando le allegazioni e le produzionidocumentali dell’opposta, con sentenza n. 680/2019 respingeval’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, contestando le modalità diredazione della sentenza, in quanto composta pressoché integralmente dauna copiatura pedissequa degli atti difensivi della convenuta opposta, conconseguente carattere meramente apparente della motivazione, gravataNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026peraltro dalla conferma meramente assertiva della documentazione in atti:ciò, peraltro, senza che fosse stata presa in considerazione alcuna delledifese dell’opponente.Deduceva inoltre che la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. nonavrebbe potuto essere presa in considerazione, in quanto dimessacontestualmente alla costituzione in giudizio della parte, avvenutadirettamente in udienza avanti al giudice e senza che si procedesse inalcun modo al controllo della documentazione in questione.Infine, l’appellante censurava il mutamento di causa petendi posto inessere dall’ingiungente (avendo invocato dapprima, in sede monitoria, uncredito fondato su fatture e poi, in sede di opposizione, un credito fondatosu contratti) ed il fatto che, nonostante la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. avesse datoche, nelle more, il credito si era ridotto ad € 5.432,59 (in luogo deglioriginari € 5.480,83), il Tribunale di Rimini non aveva dato alcun rilievo atale circostanza, confermando il decreto ingiuntivo opposto.Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., checontestava la fondatezza del gravame, avveniva poi l’intervento in giudizioex art. 111 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., quale assuntore del concordatopreventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e concordato preventivo, chechiedeva parimenti la reiezione dell’appello.La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 1976/2023 del10/10/2023, in parziale accoglimento del gravame e previa declaratoria diinammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., procedeva alla revocadel decreto ingiuntivo opposto e condannava il Guaraldi al pagamentodell’importo di € 5.432,59 oltre accessori, affermando che il giudice diprime cure non si era limitato alla mera reiterazione del contenuto delledifese della convenuta opposta in prime cure, ma aveva richiamato –qualefonte di prova del credito– la produzione documentale di [OSCURATO:SOCIETA]., daritenersi ritualmente prodotta in giudizio e dunque utilizzabile ai fini delladecisione.Numero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026Né riteneva che il riferimento ai contratti di fornitura potesse esserequalificato nei termini di una mutatio libelli, trattandosi unicamente dellaproduzione di documenti atti a suffragare l’esistenza del rapporto disomministrazione su cui era stato fondato il credito: tale documentazionenon era stata del resto contestata e, legittimamente, il Tribunale l’avevaposta a fondamento della propria decisione.Doveva invece prendersi atto della già intervenuta riduzione delcredito nel corso del giudizio di prime cure, con conseguente revoca deldecreto ingiuntivo e condanna del Guaraldi al pagamento del minorimporto di € 5.432,59.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Guaraldi propone oraricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.Resistono con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione econcordato preventivo, e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di assuntrice delconcordato preventivo omologato della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione econcordato preventivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsaapplicazione degli artt.166 c.p.c. e 74 att. c.p.c.- Art.360, n.3 c.p.c.”,adducendosi da parte del ricorrente l’erroneità della sentenza impugnataladdove aveva ritenuto che il Guaraldi non avesse mai contestato laproduzione documentale effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., avendo invece lostesso Guaraldi espressamente contestato il fatto che il deposito eraavvenuto direttamente alla prima udienza e conseguentemente esposto diconsiderare come “non depositato” alcun documento ad opera dicontroparte.2. Con il secondo motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazionedell’art.2697 c.c. e degli artt.115 e 132 c.p.c. Art.360, n.4 c.p.c., conconseguente nullità del procedimento e della sentenza”, il ricorrente hacensurato la valutazione della corte territoriale che, nel valorizzare inmodo generico e senza riferimenti specifici la documentazione dimessa daNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026Eviva S.p.a. in prime cure, aveva laconicamente respinto i motivi diappello correlati all’omessa dimostrazione del prezzo pattuito, all’omessadimostrazione dell’effettività delle forniture indicate in sede monitoria edalle regole di riparto dell’onere della prova in tema di obbligazionicontrattuali.3. I motivi, che possono essere congiuntamente in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale adducendoanzitutto che le modalità di deposito della documentazione (direttamentein udienza, in forma cartacea) adottate da [OSCURATO:SOCIETA]. avevano precluso ilcontrollo del contenuto effettivo dei documenti in questione (altrimenti dicompetenza del cancelliere ex artt. 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.) chedel resto non potevano qualificarsi come “non contestati” dal Guaraldi,come invece ritenuto dalla Corte d’appello.Espone infatti il ricorrente che, nella memoria dimessa in esito altermine concesso dal Tribunale di Rimini onde prendere posizione sulladocumentazione in questione, il Guaraldi aveva esposto che “…non intendecompiere alcun atto di fede, senza quindi ritenere come depositato alcunodei documenti indicati nella comparsa di risposta della controparte”.L’odierno ricorrente ha effettivamente mosso contestazioni neiconfronti della documentazione in argomento, con la precisazione che talicontestazioni hanno avuto ad oggetto non tanto il contenuto delladocumentazione in questione, quanto le modalità del deposito dellamedesima, la cui irritualità comportava in definitiva l’inesistenza deldeposito stesso.In proposito va ricordato come questa Corte abbia avuto modo diaffermare che «Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed idocumenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essereelencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelliprodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con laNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti inudienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari,dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di taliadempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude allaparte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di meritodi esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere leirregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, ancheimplicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ovenon sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (daeffettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia diesso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio,che le anzidette norme sono dirette ad assicurare» (cfr Cass. n. 15969 del07/06/2024, Rv. 671265 – 01, resa in fattispecie in cui la sentenzaimpugnata era stata confermata, pur avendo ritenuto ritualmente acquisitial materiale probatorio utilmente scrutinabile - benché privi di specificaindicizzazione - i documenti prodotti in primo grado dalla parte convenuta,in quanto non vi erano state obiezioni al riguardo della controparte; nellostesso senso, cfr. Cass. n. 14661 del 29/05/2019 (Rv. 654267 - 01).A fronte di tale contestazione del deposito in questione in ragioneessenzialmente della relativa modalità di esecuzione (non constando laredazione di un elenco dei documenti medesimi nel verbale d’udienza), lacorte di merito ha nell’impugnata sentenza invero apoditticamenteaffermato che l’odierno ricorrente si è limitato ad una mera genericacontestazione .Motivazione che si appalesa in realtà meramente apparente, epertanto inesistente. A fortiori in considerazione della mancata indicazionedi quali atti depositati abbia posto a fondamento dell’impugnata decisione.5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo diricorso, assorbito il 3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla CorteNumero registro generale 9690/2024Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 21981/2026Data pubblicazione 26/06/2026d'Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 3° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa sezione e composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21981/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris