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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 34015/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B) sub art. 393 cod. pen., dichiara non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione); esaminati i motivi di ricorso.

OSSERVA Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è generico a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che ha effettuato una valutazione di congruità della stessa ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (pag. 3).

Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è stato dedotto per la prima volta in questa Sede ed è, conseguentemente, inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i /20 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B) sub art. 393 cod. pen., dichiara non doversi procedere in ordine al predetto reato perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione); esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il primo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è generico a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che ha effettuato una valutazione di congruità della stessa ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (pag. 3). Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è stato dedotto per la prima volta in questa Sede ed è, conseguentemente, inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i /20 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] dente P
Sentenza Cassazione n. 34015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris