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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 12992/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11894- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. cronologico 2611/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N.

Oggetto R.G.N.11894/2023 Cron.

Rep.

Ud.29/02/2024 CC 70709/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 18.4.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto (pur in epoca successiva al predetto) innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione.

Si è costituita nel giudizio Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno presentato memorie.

La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez.

U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi.

In accoglimento del motivo, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 11894- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. cronologico 2611/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N. Oggetto R.G.N.11894/2023 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC 70709/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorrente, invocando gli articoli 39, 40, 295 e 324 del codice di rito, propone istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 18.4.23 che aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto (pur in epoca successiva al predetto) innanzi al tribunale di Roma e poi confluito in appello e cassazione. Si è costituita nel giudizio Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno presentato memorie. La Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: La corte -pronunciando nell’ambito del motivo (che lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito)- rileva che non si tratta di litispendenza in senso tecnico (con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 c.p.c. e del principio di Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456 -01), essendo la causa – già pendente presso lo stesso ufficio, con applicabilità delle norme sulla riunione e non di quelle sulla litispendenza- è oggi pendente in gradi diversi. In accoglimento del motivo, l’ordinanza impugnata deve dunque essere cassata, dovendo il processo proseguire innanzi al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale di Roma. Così deci
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