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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 11832/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/07/2021 del Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello dell'Aquila dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 3 dicembre 2020, che lo aveva condannato per il reato di peculato, commesso fino al 4 maggio 2012.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività dell'appello.

La Corte di appello ha erroneamente computato i termini per il deposito della impugnazione: tenuto conto del termine di 90 giorni indicato dal Tribunale per il deposito della motivazione della sentenza pronunciata il 3 dicembre 2020 e che il deposito della motivazione è avvenuto il 16 febbraio 2021, il termine di 45 giorni per la presentazione della impugnazione veniva a cadere il 18 aprile 2021 (domenica) e la impugnazione è stata quindi correttamente proposta il giorno successivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ribadito il principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità più recente in tema di computo dei termini processuali, secondo cui, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874; in senso conforme, Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280927).

Nel caso in esame, erroneamente la Corte di appello ha computato, ai fini della tempestività dell'appello, il giorno in cui veniva a scadere il termine per il deposito della sentenza impugnata (3 marzo 2021).

Pertanto, considerato correttamente il dies a quo, il termine di 45 giorni per la presentazione dell'appello veniva a scadere il 18 aprile 2021, che era festivo (domenica), con conseguente spostamento di diritto del termine al giorno successivo, nel quale l'appello risulta essere stato depositato.

3. Sulla base di quanto premesso, l'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

Così deciso il 17/02/2022.

Il Consigliere tnsore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] arrese [OSCURATO:PERSONA] L..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/07/2021 del Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello dell'Aquila dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 3 dicembre 2020, che lo aveva condannato per il reato di peculato, commesso fino al 4 maggio 2012. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività dell'appello. La Corte di appello ha erroneamente computato i termini per il deposito della impugnazione: tenuto conto del termine di 90 giorni indicato dal Tribunale per il deposito della motivazione della sentenza pronunciata il 3 dicembre 2020 e che il deposito della motivazione è avvenuto il 16 febbraio 2021, il termine di 45 giorni per la presentazione della impugnazione veniva a cadere il 18 aprile 2021 (domenica) e la impugnazione è stata quindi correttamente proposta il giorno successivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ribadito il principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità più recente in tema di computo dei termini processuali, secondo cui, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874; in senso conforme, Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280927). Nel caso in esame, erroneamente la Corte di appello ha computato, ai fini della tempestività dell'appello, il giorno in cui veniva a scadere il termine per il deposito della sentenza impugnata (3 marzo 2021). Pertanto, considerato correttamente il dies a quo, il termine di 45 giorni per la presentazione dell'appello veniva a scadere il 18 aprile 2021, che era festivo (domenica), con conseguente spostamento di diritto del termine al giorno successivo, nel quale l'appello risulta essere stato depositato. 3. Sulla base di quanto premesso, l'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il 17/02/2022. Il Consigliere tnsore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] arrese [OSCURATO:PERSONA] L..
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