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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 16042/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 10/6/2025 la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 22/1/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi del d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 349 cod. pen. 2.

Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], contestando il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, nonostante la richiesta difensiva, nonché in tema di dosimetria della pena, oggetto ancora di una lacuna argomentativa.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, ribadita la responsabilità penale degli imputati (invero non contestata in questa sede), ha sottolineato, proprio in ordine a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere accolta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, ritenuto non idonea a scongiurare per il futuro le medesime violazioni contestate in questa sede.

A tale riguardo, la sentenza ha evidenziato che l'imputato era titolare intestatario dell'attività di impresa nello svolgimento della quale erano stati prodotti e gestiti illecitamente i rifiuti oggetto di rubrica, nonché proprietario dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa stessa; ancora, è stato sottolineato che nessuna attività di recupero o di regolarizzazione, valutabile favorevolmente, era stata compiuta (né, peraltro, prospettata neppure nei motivi aggiunti, con i quali era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva, così da risultare che la stessa domanda era "del tutto sganciata in concreto dalla funzione rieducativa a cui comunque le sanzioni sostitutive sono preposte").

5. Rilevato, inoltre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la sentenza, dopo aver ridotto la pena per il coimputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha congruamente ritenuto di non operare nei medesimi termini quanto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in forza delle stesse considerazioni sopra richiamate in tema di conversione della pena, dunque con motivazione non viziata.

6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/6/2025 la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 22/1/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, e 349 cod. pen. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], contestando il vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità, nonostante la richiesta difensiva, nonché in tema di dosimetria della pena, oggetto ancora di una lacuna argomentativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, ribadita la responsabilità penale degli imputati (invero non contestata in questa sede), ha sottolineato, proprio in ordine a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere accolta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, ritenuto non idonea a scongiurare per il futuro le medesime violazioni contestate in questa sede. A tale riguardo, la sentenza ha evidenziato che l'imputato era titolare intestatario dell'attività di impresa nello svolgimento della quale erano stati prodotti e gestiti illecitamente i rifiuti oggetto di rubrica, nonché proprietario dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa stessa; ancora, è stato sottolineato che nessuna attività di recupero o di regolarizzazione, valutabile favorevolmente, era stata compiuta (né, peraltro, prospettata neppure nei motivi aggiunti, con i quali era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva, così da risultare che la stessa domanda era "del tutto sganciata in concreto dalla funzione rieducativa a cui comunque le sanzioni sostitutive sono preposte"). 5. Rilevato, inoltre, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la sentenza, dopo aver ridotto la pena per il coimputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha congruamente ritenuto di non operare nei medesimi termini quanto a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in forza delle stesse considerazioni sopra richiamate in tema di conversione della pena, dunque con motivazione non viziata. 6. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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