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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47364/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], applicatagli, nel quadro di un più ampio scenario delittuoso, in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.

2. Tale scenario era stato giudizialmente ricostruito tramite l'esame delle riprese effettuate da videocamere di sorveglianza e tramite dichiarazioni di testi oculari.

Secondo detta ricostruzione, il 23 ottobre 2022, poco dopo la mezzanotte, sei persone si erano rese protagoniste, all'interno di un bar nel quartiere romano di [OSCURATO:PERSONA], di una serie di comportamenti aggressivi e minatori ai danni di tre cittadini stranieri, rei - agli occhi degli autori dei predetti comportamenti, tra i quali l'odierno indagato, [OSCURATO:PERSONA] - di avere in precedenza offeso la figlia di uno di costoro, [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo aveva rafforzato la minaccia, impugnando già all'interno del locale una pistola, puntandola più volte in direzione delle persone offese e accompagnando il gesto con segni della croce, nonché puntando l'arma alla tempia propria, a sottolineare ulteriormente la gravità dell'intimidazione.

Il teatro dell'azione si era spostato quindi in esterno. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere risalito sulla sua vettura [OSCURATO:PERSONA], era ripartito esplodendo verso l'alto un primo colpo.

Altri due colpi erano stati esplosi, dopo che la vettura si era arrestata, poco oltre, dinanzi ad un altro esercizio commerciale.

3. Il Tribunale del riesame ravvisava la responsabilità concorsuale dei sei agenti, incluso dunque l'odierno indagato, quanto alle violazioni penali in tema di detenzione e porto della pistola, ben visibile perché fin dall'inizio esposta nella fondina alla cintola di [OSCURATO:PERSONA] e costantemente sormontata, sul calcio, dalla sua mano destra.

Si era in presenza, per il Tribunale, di un'aggressione armata premeditata, portata avanti da tutti costoro, avendo gli altri cinque moralmente aderito all'azione per l'intero suo svolgimento, giacché essi avevano contornato Gaetano anche dopo il suo ritorno in strada (allorché questi aveva continuato a brandire l'arma, mostrandola a monito agli astanti).

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ravvisava tanto il pericolo d'inquinamento probatorio - in proposito richiamando il tentativo di ritrattazione di uno dei testi oculari e l'atteggiamento omertoso, e d'intralcio alle indagini, da subito mantenuto dalle persone offese, quale effetto di subita intimidazione - quanto il pericolo di recidiva - stanti i precedenti penali dell'indagato, la sua personalità «compromessa», l'inclinazione all'uso delle armi, il contesto social- criminale dì riferimento - d'intensità tale da giustificare la misura di massimo rigore.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di riesame, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del concorso ideale del ricorrente nei reati contestatigli.

Come si ricaverebbe dai filmati, i sei protagonisti erano giunti sul luogo a bordo di tre distinte vetture ed erano entrati nel bar separatamente, a gruppi di due. [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento nella faccenda doveva considerarsi del tutto estemporaneo, faceva parte dell'ultimo gruppo.

Finché la pistola non fu all'interno sfoderata, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, pertanto, avuto alcuna consapevolezza che Gaetano (che fino a quel momento teneva la mano destra dietro la cintola, essendo la fondina nascosta dal giubbotto) fosse armato.

Il presupposto, su cui era affermata la compartecipazione morale del ricorrente al porto e alla detenzione dell'arma, risultava smentito, in quanto non si sarebbe potuto parlare di preordinata aggressione armata.

La mancata reazione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'estrazione dell'arma nel bar, non integrerebbe concorso punibile, trattandosi di comportamento omissivo che non aveva agevolato la commissione dei reati in questione.

Di essi poteva e doveva rispondere il solo detentore e utilizzatore della pistola.

Né la «perdurante adesione» dell'indagato all'occorso poteva desumersi dall'esplosione del primo sparo in esterno, pressoché contestuale all'uscita degli avventori dal locale, o dalle due esplosioni successive, avvenute allorché l'indagato era già lontano.

4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari e della loro intensità.

Il comportamento dei testimoni e degli informatori non sarebbe dovuto ad azioni intentate o prospettate dall'indagato ai loro danni, mentre il pericolo di recidiva sarebbe inconsistente se specificamente riferito ai titoli di reato per cui la misura era stata applicata (che risalivano alle armi e al loro possesso, e non alla minaccia), in assenza di condanne pregresse per crimini della loro stessa indole.

Non realmente argomentata sarebbe, da ultimo, l'inidoneità contenitiva di misure cautelari gradate, quale gli arresti domiciliari rafforzati da mezzi elettronici di contenimento.5.

Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di cassazione è giudice della motivazione, oltre che dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, anche cautelare, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che il giudice territoriale ha ragionatamente posto a fondamento del quadro di gravità indiziarla, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura delle risultanze che lo integrano, prospettati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, perché altrimenti si trasformerebbe indebitamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto in modo puntuale, con argomentazioni adeguatamente correlate alle obiezioni difensive, delle risultanze delle videoregistrazioni disponibili, e delle dichiarazioni testimoniali con fatica acquisite, da cui ha tratto il ragionevole convincimento, allo stato, che l'indagato fosse consapevole del carattere armato della spedizione minatoria, fin dalla sua pacifica anteriore concertazione.

La qualificazione penalistica è strettamente consequenziale all'avvenuta ricostruzione in fatto della vicenda criminosa.

Qualora infatti più persone, una delle quali armata, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso morale nell'illegale detenzione e nel porto dell'arma, che sia loro visibile, stante la consapevolezza da parte loro della presenza di essa, la sua indispensabilità ai fine della riuscita dell'atto dimostrativo e violento, la chiara adesione ai reati concernenti l'arma medesima e l'evidente rafforzamento del proposito delittuoso posto in essere dall'esecutore materiale (negli esatti termini, Sez. 1, n. 7379 del 28/05/1993, Russo, Rv. 195269-01).

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete abitudini di vita eventualmente rapportate al fatto stesso (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).

Il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere, a sua volta, concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova medesima, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra le molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561-01).

A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito sotto entrambi i profili - sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore in relazione ad essa, analiticamente considerati, da un lato, e sulla base dei segnali di potenziale, e non fortuita, compromissione della prova dichiarativa, dall'altro - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela.

Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale del riesame correttamente evidenziato come almeno il pericolo di reiterazione dei reati non sarebbe adeguatamente infrenato da una restrizione solo domestica, ancorché accompagnata dalle procedure di controllo di cui all'art. 275 -bis cod. proc. pen., stante lo spessore criminale dei fatti e lo sfondo camorristico in cui essi si collocano; onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità contenitiva di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, di attenuato rigore.

3. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], applicatagli, nel quadro di un più ampio scenario delittuoso, in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. 2. Tale scenario era stato giudizialmente ricostruito tramite l'esame delle riprese effettuate da videocamere di sorveglianza e tramite dichiarazioni di testi oculari. Secondo detta ricostruzione, il 23 ottobre 2022, poco dopo la mezzanotte, sei persone si erano rese protagoniste, all'interno di un bar nel quartiere romano di [OSCURATO:PERSONA], di una serie di comportamenti aggressivi e minatori ai danni di tre cittadini stranieri, rei - agli occhi degli autori dei predetti comportamenti, tra i quali l'odierno indagato, [OSCURATO:PERSONA] - di avere in precedenza offeso la figlia di uno di costoro, [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo aveva rafforzato la minaccia, impugnando già all'interno del locale una pistola, puntandola più volte in direzione delle persone offese e accompagnando il gesto con segni della croce, nonché puntando l'arma alla tempia propria, a sottolineare ulteriormente la gravità dell'intimidazione. Il teatro dell'azione si era spostato quindi in esterno. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere risalito sulla sua vettura [OSCURATO:PERSONA], era ripartito esplodendo verso l'alto un primo colpo. Altri due colpi erano stati esplosi, dopo che la vettura si era arrestata, poco oltre, dinanzi ad un altro esercizio commerciale. 3. Il Tribunale del riesame ravvisava la responsabilità concorsuale dei sei agenti, incluso dunque l'odierno indagato, quanto alle violazioni penali in tema di detenzione e porto della pistola, ben visibile perché fin dall'inizio esposta nella fondina alla cintola di [OSCURATO:PERSONA] e costantemente sormontata, sul calcio, dalla sua mano destra. Si era in presenza, per il Tribunale, di un'aggressione armata premeditata, portata avanti da tutti costoro, avendo gli altri cinque moralmente aderito all'azione per l'intero suo svolgimento, giacché essi avevano contornato Gaetano anche dopo il suo ritorno in strada (allorché questi aveva continuato a brandire l'arma, mostrandola a monito agli astanti). Rispetto a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ravvisava tanto il pericolo d'inquinamento probatorio - in proposito richiamando il tentativo di ritrattazione di uno dei testi oculari e l'atteggiamento omertoso, e d'intralcio alle indagini, da subito mantenuto dalle persone offese, quale effetto di subita intimidazione - quanto il pericolo di recidiva - stanti i precedenti penali dell'indagato, la sua personalità «compromessa», l'inclinazione all'uso delle armi, il contesto social- criminale dì riferimento - d'intensità tale da giustificare la misura di massimo rigore. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di riesame, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del concorso ideale del ricorrente nei reati contestatigli. Come si ricaverebbe dai filmati, i sei protagonisti erano giunti sul luogo a bordo di tre distinte vetture ed erano entrati nel bar separatamente, a gruppi di due. [OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento nella faccenda doveva considerarsi del tutto estemporaneo, faceva parte dell'ultimo gruppo. Finché la pistola non fu all'interno sfoderata, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, pertanto, avuto alcuna consapevolezza che Gaetano (che fino a quel momento teneva la mano destra dietro la cintola, essendo la fondina nascosta dal giubbotto) fosse armato. Il presupposto, su cui era affermata la compartecipazione morale del ricorrente al porto e alla detenzione dell'arma, risultava smentito, in quanto non si sarebbe potuto parlare di preordinata aggressione armata. La mancata reazione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'estrazione dell'arma nel bar, non integrerebbe concorso punibile, trattandosi di comportamento omissivo che non aveva agevolato la commissione dei reati in questione. Di essi poteva e doveva rispondere il solo detentore e utilizzatore della pistola. Né la «perdurante adesione» dell'indagato all'occorso poteva desumersi dall'esplosione del primo sparo in esterno, pressoché contestuale all'uscita degli avventori dal locale, o dalle due esplosioni successive, avvenute allorché l'indagato era già lontano. 4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sul rilievo delle esigenze cautelari e della loro intensità. Il comportamento dei testimoni e degli informatori non sarebbe dovuto ad azioni intentate o prospettate dall'indagato ai loro danni, mentre il pericolo di recidiva sarebbe inconsistente se specificamente riferito ai titoli di reato per cui la misura era stata applicata (che risalivano alle armi e al loro possesso, e non alla minaccia), in assenza di condanne pregresse per crimini della loro stessa indole. Non realmente argomentata sarebbe, da ultimo, l'inidoneità contenitiva di misure cautelari gradate, quale gli arresti domiciliari rafforzati da mezzi elettronici di contenimento.5. Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di cassazione è giudice della motivazione, oltre che dell'osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, anche cautelare, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che il giudice territoriale ha ragionatamente posto a fondamento del quadro di gravità indiziarla, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura delle risultanze che lo integrano, prospettati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa, perché altrimenti si trasformerebbe indebitamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto in modo puntuale, con argomentazioni adeguatamente correlate alle obiezioni difensive, delle risultanze delle videoregistrazioni disponibili, e delle dichiarazioni testimoniali con fatica acquisite, da cui ha tratto il ragionevole convincimento, allo stato, che l'indagato fosse consapevole del carattere armato della spedizione minatoria, fin dalla sua pacifica anteriore concertazione. La qualificazione penalistica è strettamente consequenziale all'avvenuta ricostruzione in fatto della vicenda criminosa. Qualora infatti più persone, una delle quali armata, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso morale nell'illegale detenzione e nel porto dell'arma, che sia loro visibile, stante la consapevolezza da parte loro della presenza di essa, la sua indispensabilità ai fine della riuscita dell'atto dimostrativo e violento, la chiara adesione ai reati concernenti l'arma medesima e l'evidente rafforzamento del proposito delittuoso posto in essere dall'esecutore materiale (negli esatti termini, Sez. 1, n. 7379 del 28/05/1993, Russo, Rv. 195269-01). 2. Il secondo motivo è parimenti infondato. In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete abitudini di vita eventualmente rapportate al fatto stesso (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01). Il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere, a sua volta, concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova medesima, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra le molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561-01). A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito sotto entrambi i profili - sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore in relazione ad essa, analiticamente considerati, da un lato, e sulla base dei segnali di potenziale, e non fortuita, compromissione della prova dichiarativa, dall'altro - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale del riesame correttamente evidenziato come almeno il pericolo di reiterazione dei reati non sarebbe adeguatamente infrenato da una restrizione solo domestica, ancorché accompagnata dalle procedure di controllo di cui all'art. 275 -bis cod. proc. pen., stante lo spessore criminale dei fatti e lo sfondo camorristico in cui essi si collocano; onde la ragionevolezza della conseguente valutazione d'inidoneità contenitiva di un regime restrittivo, pur circondato da prescrizioni e cautele, di attenuato rigore. 3. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma
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