Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0012
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 4 febbraio 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
I ricorsi 12-64 e 29-64, proposti dinanzi a voi dal signor Ley, amministratore principale della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., oltre a porre delicati problemi di ricevibilità e di procedura, vi porteranno anche a prendere posizione sull'interpretazione e sull'applicazione di diversi articoli dello Statuto del personale, concernenti le modalità di assunzione e di promozione.
A norma dell'articolo 4 dello Statuto, ogni posto vacante deve essere portato a conoscenza del personale dell'Istituzione non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto. A tal fine, l'articolo 29 stabilisce che detta autorità deve esaminare le possibilità di promozione e di trasferimento interno, come pure la possibilità di organizzare concorsi interni, e le domande di trasferimento di dipendenti di ruolo di altre Istituzioni. A norma di tale articolo possono anche essere banditi concorsi esterni, che possono rivestire aspetti differenti, e può essere perfino adottata una procedura di assunzione diversa dal concorso, qualora si tratti di scegliere dipendenti di grado A 1 e A 2 o, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza.
Tutto ciò dimostra che provvedere a coprire un posto vacante vuol dire dar vita a una operazione complessa che inizia con la decisione di provvedere a tale posto e termina con la decisione con cui viene nominato il nuovo titolare. Tra questi due estremi della procedura si trovano le diverse fasi da me indicate, i diversi procedimenti che servono a scegliere il titolare dell'impiego. Quale posto deve essere attribuito, rispettivamente, a ognuno di questi procedimenti? Le diverse fasi devono susseguirsi secondo un ordine rigoroso? L'amministrazione deve porre mano a ognuno dei mezzi a sua disposizione prima di passare a quello successivo? Tutti questi interrogativi sono più o meno direttamente posti dal ricorso; prima di prenderli in considerazione vorrei però ricordare quali sono gli antefatti della controversia.
Il 29 ottobre 1962 veniva pubblicato, nel n. 16 del «Bollettino d'informazioni al personale della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.» l'avviso di posto vacante n. 403, relativo a un impiego di capo divisione (A/3) presso la direzione «Intese, monopoli, dumping e discriminazioni private» della direzione generale della concorrenza. A questo posto potevano accedere per promozione gli amministratori principali di grado immediatamente inferiore.
Il bollettino conteneva parecchi altri avvisi di posto vacante, e questi erano preceduti da una notifica di carattere generale in cui si invitavano i dipendenti di ruolo che, pur non avendo i requisiti richiesti per la promozione, fossero interessati ai posti vacanti, a darne notizia all'amministrazione, per il caso che questa decidesse di bandire un concorso interno. La notifica così terminava : «Se nessun dipendente dichiarerà di avere interesse, non sarà bandito alcun concorso; in caso contrario, il posto verrà messo a concorso con un ulteriore avviso di posto vacante».
Il signor Ley, che ricopriva da più mesi ad interim il posto dichiarato vacante, presentò la propria candidatura e lo stesso fecero 12 suoi colleghi. Ma, nella seduta del 26 febbraio 1964 e dopo numerose deliberazioni, la [OSCURATO:PERSONA] finì col decidere di non provvedere alla vacanza per mezzo di promozione (procedura prevista all'art. 29-1
a
) dello Statuto), di non organizzare un concorso interno (art. 29-1
b
) e di prendere in considerazione le domande di trasferimento di dipendenti di altre Istituzioni delle Comunità (art. 29-1
c
). E dico subito che il 28 luglio 1964, ossia dopo la presentazione dei ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA], rinunciando a ricoprire il posto mediante il procedimento di cui all'articolo 29-1 c), ha bandito un concorso generale per titoli ed esami.
Già il 9 marzo 1964 il signor Ley, avvalendosi dell'articolo 90 dello Statuto, presentò alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo in cui chiedeva per quali ragioni non si fosse tenuto conto della sua candidatura, contestava che l'amministrazione, quando non copre un posto mediante promozione, possa ricorrere alla procedura di trasferimento senza prima organizzare il concorso interno, e si richiamava infine alle voci secondo cui il posto vacante sarebbe stato, fin dall'inizio, riservato a un Italiano, cosa questa contraria sia al testo sia allo spirito dello Statuto.
Senza attendere una risposta al proprio reclamo, il Ley vi ha aditi il 6 aprile 1964, con il ricorso 12-64, col quale chiede che siano dichiarati nulli e privi di effetto l'avviso di posto vacante n. 403, la notifica di posti vacanti ad esso unita e, in quanto occorra, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che si trovavano a fonda mento di tali pubblicazioni; che sia egualmente dichiarata la nullità della delibera 26 febbraio 1964, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non ricorrere, per ricoprire il posto vacante, a promozione o mutazione, di non bandire un concorso interno e di sollecitare invece domande di trasferimento.
Successivamente, il 9 luglio 1964, il Ley vi presentò un nuovo ricorso (n. 29-64) che avrebbe dovuto costituire un ampliamento di quello precedente e che contiene esattamente le stesse conclusioni del primo. L'unica differenza consiste nel fatto che il nuovo ricorso contiene un mezzo nuovo, che nell'ambito del ricorso 12-64 era stato chiaramente dedotto solo nella replica.
Infine, il ricorrente aveva chiesto, con procedimento sommario, la sospensione della procedura di assunzione iniziata in base all'articolo 29-1
c
), richiesta respinta dal Presidente della Corte con ordinanza 4 maggio 1964, che ha posto a carico del richiedente le spese da lui sostenute. Così ora egli vi chiede di decidere nuovamente su tale questione, ponendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] tutte le spese, comprese quelle del procedimento sommario.
Ricorso 12-64 — Ricorso 29-64 — Spese del procedimento sommario. È seguendo quest'ordine che esaminerò la controversia dinanzi a voi pendente, al fine di non complicare ulteriormente un fascicolo già complesso.
Sul ricorso 12-64
I —
Non vi è alcuna discussione sulla ricevibilità delle conclusioni avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 26 febbraio 1964, concernenti le procedure previste dall'articolo 29-1
a), b)
e
c)
. Le cose invece stanno diversamente per le conclusioni attinenti all'avviso di posto vacante e alla notifica ad esso allegata, che la [OSCURATO:PERSONA] afferma irricevibili perché tardivamente proposte, in quanto presentate 17 mesi dopo la pubblicazione degli atti che ne sono oggetto. Inoltre vi sarebbe nel ricorrente una carenza di interesse ad impugnare gli atti stessi. Pur essendo possibile che in alcuni casi un avviso di posto vacante rechi pregiudizio, a causa delle condizioni che vi si uniscono (si veda in proposito la sentenza
Lassalle
del 4 marzo 1964), ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie; quanto alla notifica, essa non contiene alcun elemento di carattere decisorio e non vincola l'autorità che ha il potere di nomina nell'esercizio delle sue attribuzioni: anche in mancanza di candidature, detta autorità avrebbe egualmente potuto bandire un concorso interno, qualora avesse avuto ragione di credere che ne sarebbe conseguito un risultato utile.
La complessa natura, che ho sottolineato, dell'operazione di assunzione, l'interesse a che non si lasci proseguire fino in fondo un procedimento affetto da un vizio di origine spiegano la possibilità, per gl'interessati, di impugnare direttamente l'atto preliminare, ad esempio la decisione che dichiara l'impiego vacante, nel termine di tre mesi previsto dall'articolo 91, ma solo entro questo termine. [OSCURATO:PERSONA] ammette che in seguito si possa, in via di eccezione, contestare la legittimità dell'atto preliminare nell'ambito di un ricorso formato contro l'atto finale del procedimento, ossia la nomina del candidato prescelto o la decisione di non provvedere a ricoprire il posto vacante di cui trattasi che sarebbe di per sé sufficiente ad eliminare in modo definitivo le probabilità del ricorrente. Ma esclude che possano essere contestati gli atti intermedi consistenti nella decisione di non bandire il concorso interno o di sollecitare le richieste di trasferimento.
Questa tesi mi sembra troppo rigida, poco logica e poco opportuna. Perché attendere la conclusione di un procedimento così lungo e gravoso (nella fattispecie sono passati più di due anni senza che il posto sia stato ricoperto) per verificarne la legittimità? Se si ammette, come fa la [OSCURATO:PERSONA], la ricevibilità delle conclusioni avverso gli atti intermedi, perché escludere che in tale occasione possano essere denunciati gli eventuali vizi degli atti precedenti? E siccome entrambe le parti si sono richiamate al diritto amministrativo francese, dirò che nel suo ambito è possibile, trattandosi di operazioni complesse, contestare la legittimità di atti anteriori in un ricorso avente ad oggetto atti successivi, senza bisogno di attendere la conclusione del procedimento.
Nella specie, a parte ogni questione sulla natura del «Bollettino d'informazioni al personale della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.», la pubblicazione in questa raccolta — il cui titolo indica i destinatari — dell'avviso di posto vacante e della notifica ad esso allegata è stata sufficiente a far decorrere il termine nei riguardi di questi due atti. Le conclusioni ad essi relative sono quindi tardive; ciononostante io penso che il ricorrente conservi il diritto di impugnare le decisioni del 26 febbraio 1964, facendo in particolare valere i vizi che inficierebbero gli atti del 1962 e invocando i mezzi diretti ad ottenerne tardivamente l'annullamento.
D'altra parte, se il Ley ha interesse a chiedere l'annullamento delle decisioni del 1964 — il che non è contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] — egli può avvalersi di tutti i mezzi regolarmente enunciati nell'atto introduttivo a norma dell'articolo 38 del regolamento di procedura, senza che sia necessario stabilire anche l'esistenza di un suo interesse a ottenere l'annullamento di quegli atti anteriori sulla cui illegittimità sono fondati i mezzi da lui proposti.
II —
Fatte queste osservazioni, prenderò successivamente in esame i vari mezzi dedotti col ricorso 12-64.
1.
Il primo è fondato sulla violazione dell'articolo 110 dello Statuto, ravvisata nel fatto che, contrariamente alle disposizioni di tale articolo, la procedura relativa all'avviso di posto vacante e quella relativa all'assunzione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 29, non sono state preliminarmente oggetto di disposizioni generali di esecuzione, da adottarsi in seguito a consultazione del comitato del personale e sentito il comitato dello Statuto, e che, anche supponendo l'esistenza di dette disposizioni generali, resta pur sempre il fatto che esse non sono state portate a conoscenza del personale.
Si tratta di un mezzo a voi ben noto, dato che lo avete spesso incontrato. La vostra giurisprudenza (e in particolare le sentenze
Pistoj
e
Huber
) è costante nel ritenere obbligatorie queste disposizioni generali solo quando senza di esse sarebbe impossibile applicare una norma dello Statuto, o applicarla in modo adeguato. Il caso di specie non mi sembra rientrare in nessuna di queste due ipotesi, né per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, né per quanto attiene all'articolo 29 (che verte sull'assunzione) ove lo si integri con l'Allegato III, che fissa la procedura di concorso. E non basta argomentare dall'esistenza del presente ricorso per affermare la necessità di disposizioni generali ai sensi dell'articolo 110. Per quanto le norme giuridiche siano precise e particolareggiate, non potranno mai prevalere sull'ardore dei ricorrenti e sull'ingegnosità dei loro legali. Indubbiamente la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto lei stessa a impartire delle direttive ad uso dei suoi servizi, specialmente per i concorsi. Ma si tratta di provvedimenti di ordine interno, sprovvisti di efficacia normativa, la cui inosservanza non costituirebbe un illecito e che sono fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 110. Mi sembra quindi che il primo mezzo debba essere respinto.
2 e 3.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene in secondo luogo, e senza maggior fondamento, che anche la «notifica» unita all'avviso di vacanza violerebbe l'articolo 110. Aggiunge, con un terzo mezzo molto più delicato, che detta notifica è viziata da sviamento di potere, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha con essa impedito ai dipendenti di ruolo promovibili, e in particolare a lui stesso, di presentare la propria candidatura per un concorso interno, quando nessuna norma dello Statuto vieta a questa categoria di dipendenti di ruolo di partecipare a un concorso del genere.
A questo mezzo, la [OSCURATO:PERSONA] oppone una duplice obiezione. In primo luogo il ricorrente misconosce l'effettiva portata dell'atto impugnato, che avrebbe avuto l'unico scopo di facilitare all'amministrazione la valutazione della possibilità di organizzare un concorso interno; se tale valutazione avesse portato alla decisione di organizzare un concorso del genere, quest'ultimo sarebbe stato oggetto di un nuovo avviso e nulla avrebbe impedito al ricorrente di porre la propria candidatura. Questa tesi difensiva, però, mal si concilia con i termini della notifica destinata, lo si ricordi, solo ai dipendenti che non avrebbero avuto diritto ad una promozione, e contenente in fine l'avvertimento che se nessun dipendente avesse dichiarato di essere interessato non sarebbe stato bandito alcun concorso. Ci si potrebbe quindi chiedere se la decisione, cui nella specie si è effettivamente giunti, di non bandire il concorso, sia stata determinata — almeno in parte — dall'idea che i dipendenti di ruolo «promovibili» non possono partecipare al concorso interno, nel qual caso si avrebbe, se non uno sviamento di potere, almeno un errore di diritto che vizierebbe la decisione stessa. Questa ipotesi potrebbe trovare conferma in alcuni passi delle proposte presentate alla [OSCURATO:PERSONA] dal commissario responsabile. Vi si dice che la direzione generale interessata, dopo aver scartato a questo punto l'idea di promuovere un amministratore principale, ha esaminato, per escluderla, l'opportunità di organizzare un concorso interno, constatando che nessun dipendente di ruolo aveva manifestato l'intenzione di partecipare a un concorso del genere. E con ciò si riferiva, a quanto sembra, solo ai dipendenti di grado inferiore. Quanto al commissario responsabile, egli afferma di condividere il punto di vista della direzione generale. Ma dai numerosi processi verbali della [OSCURATO:PERSONA] non risulta che quest'ultima, che in definitiva ha deciso sul punto in questione, si sia determinata in base a un'erronea valutazione, in diritto o in fatto, della situazione dei dipendenti di ruolo promovibili, valutazione che sarebbe dovuta alla formulazione per lo meno infelice della «notifica». Quindi, mi sembra che il mezzo non possa essere accolto.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che i dipendenti di ruolo promovibili non avevano diritto a che fosse bandito un concorso interno e di conseguenza non sono legittimati a impugnare l'atto che subordini l'organizzazione del concorso stesso alla candidatura di quei dipendenti di ruolo che non avrebbero potuto essere promossi. Ma questo punto, che investe l'estensione del potere di apprezzamento dell'autorità che ha il potere di nomina, sarà esaminato più avanti.
4.
Il quarto mezzo investe direttamente le decisioni del 26 febbraio 1964, di cui il Ley è legittimato a chiedere l'annullamento. Si tratta delle decisioni di non nominare il ricorrente al posto vacante (29-1
a)
, di non ricorrere a un concorso interno (29-1
b)
, di iniziare la procedura di trasferimento (29-1 c).
Vi leggo in proposito l'istanza di ricorso : «Ad ogni modo, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA]… (si tratta di quelle che ho appena citato) devono essere annullate per
sviamento di potere
, in quanto l'unico scopo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] era quello di attribuire il posto di cui trattasi a un cittadino italiano, anche se persona estranea alle Comunità».
Nella replica il ricorrente aggiunge che nelle stesse decisioni è ravvisabile una violazione dello Statuto del personale, a norma del quale (contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA]) quest'ultima, una volta esaurita la fase [della promozione, avrebbe dovuto bandire un concorso interno prima di passare alla fase del trasferimento.
A mio parere, in questa seconda formulazione il mezzo invocato nell'ambito del ricorso 12-64 non è ammissibile. Per l'articolo 38 del regolamento di procedura, l'istanza di ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei mezzi invocati e l'articolo 42, paragrafo 2 vieta la produzione di nuovi mezzi in corso d'istanza «a meno che si tratti di mezzi fondati su elementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta». E, per respingere qualsiasi argomento diretto a dimostrare la possibilità di applicazione analogica che il Ley tenta di invocare, preciserò che la lettera del regolamento è molto più restrittiva della formula seguita dai giudici amministrativi francesi.
Si è visto che l'istanza di ricorso non conteneva la minima allusione a una qualsiasi violazione della legge o dello Statuto. Senza dubbio se ne parlava nel reclamo presentato a norma dell'articolo 90, il quale però non è parte integrante dell'istanza di ricorso giurisdizionale e questo a sua volta non ha per oggetto una decisione implicita di rigetto, che non è ancora intervenuta, ma impugna direttamente le decisioni della [OSCURATO:PERSONA].
In secondo luogo, la violazione dello Statuto non può essere considerata come un nuovo argomento destinato a rafforzare il mezzo col quale in precedenza si faceva valere lo sviamento di potere. Si tratta di due mezzi distinti, che attengono a vizi differenti della decisione impugnata. Lo sviamento di potere si ha quando dei poteri vengono usati per fini diversi da quelli per i quali sono stati conferiti; se non fosse viziato dal motivo che spinge ad agire, l'atto sarebbe legittimo. La violazione di legge, al contrario, implica necessariamente un'illegittimità obiettiva, che non dipende dalle intenzioni, buone o cattive, di chi agisce.
Infine, essendo nuovo, il mezzo con cui si deduce la violazione dello Statuto non rientra nell'ipotesi eccezionale prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento. Poco importa che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto, nel controricorso, che nel decidere circa l'organizzazione di un concorso interno essa gode di un potere discrezionale; era chiaro fin dall'inizio che la [OSCURATO:PERSONA] aveva «saltato» la fase del concorso interno per passare direttamente a quella del trasferimento. Il che significava necessariamente che, contrariamente a quanto risulta dall'interpretazione dell'articolo 29 data dal Ley, essa non si riteneva obbligata a bandire tale concorso. La violazione dello Statuto, ammesso che ci sia stata, poteva — e quindi doveva — essere invocata fin dal momento in cui è stata depositata l'istanza di ricorso. Essa non è collegata ad alcun elemento di diritto o di fatto emerso durante la fase scritta.
E siccome non lo ritengo nemmeno di ordine pubblico, il mezzo è inammissibile; cesso quindi di occuparmene, in attesa di ritrovarlo nel ricorso 29-64.
Non vi è invece alcun dubbio sulla possibilità di invocare lo sviamento di potere consistente nel fatto che le decisioni impugnate sarebbero dirette ad attribuire il posto vacante a un cittadino italiano, anche se persona non appartenente alle Comunità. Ora, è vero che, a norma dell'articolo 27 dello Statuto, nel procedere a un'assunzione si deve aver riguardo alla base geografica più ampia possibile; ma ciò solo per quanto attiene all'assunzione alla base, all'entrata in servizio. Tanto che l'articolo 7 dispone al contrario che le nomine e i trasferimenti interni avvengono prescindendo da considerazioni di cittadinanza, cittadinanza di cui non si può in alcun caso tener conto in tema di promozioni. E il Ley invoca i principi contenuti nella sentenza
Lassalle
c/
[OSCURATO:PERSONA].
A sostegno del mezzo proposto, il ricorrente deduce un certo numero di elementi di fatto e di argomenti giuridici di valore molto diseguale. Anzitutto non vi è alcuna prova — e questo è il postulato di partenza — che la [OSCURATO:PERSONA] abbia seguito, nell'ambito della direzione generale della concorrenza, una politica costante di «ripartizione geografica» tale che, tenuto conto della ripartizione per cittadinanza nell'organico di tale direzione al momento delle decisioni impugnate, risultasse necessaria la scelta di un cittadino italiano. La difesa ha d'altronde prodotto gli estratti dei processi verbali di numerose sedute, nel corso delle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha discusso sulle decisioni da prendere per ricoprire il posto dichiarato vacante. Essi rivelano certe perplessità di natura giuridica, un desiderio forse eccessivo di trovare per tale posto una persona di primo piano, desiderio cui non rispondevano gli elementi che essa aveva «sotto mano» ; io non vi ho trovato nulla di molto probante, dato che non posso considerare tale il fatto che il commissario responsabile abbia fornito alla [OSCURATO:PERSONA], in seguito a sua richiesta, informazioni sulla ripartizione dei posti nell'ambito della direzione generale, sull'utilizzazione dei posti vacanti, sull'equilibrio geografico e così via. E la tesi del Ley risulta un po' indebolita dal fatto che anche due candidati italiani alla promozione sono stati scartati per i suoi stessi motivi; infatti non mi sembra accertato, contrariamente a quanto egli afferma, che si trattasse di candidati i quali non rispondevano alle condizioni dell'avviso di posto vacante.
In realtà, l'unico elemento che può suffragare la sua tesi è costituito dai passi compiuti dal commissario responsabile presso professori o autorità italiane per sollecitare candidature provenienti dal loro paese. Il fatto non pare contestabile, anche se per provarlo il ricorrente ha attinto agli archivi della direzione, ai quali i dipendenti dovrebbero accedere per le esigenze del servizio e non dei loro ricorsi. Ma non basta da solo per affermare che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] sono viziate da sviamento di potere; è vero che quest'ultimo può essere provato con ogni mezzo, ma è pur sempre necessario che sia provato, e nel caso in esame non lo è. E siccome voi non potete accontentarvi di presunzioni molto vaghe, non vi resta che respingere il motivo.
5.
Rimane da esaminare un ultimo mezzo, fondato sull'affermazione, contenuta nel ricorso, che le decisioni del 26 febbraio 1964 sono «nulle per violazione dell'articolo 25 dello Statuto, per insufficienza o inesattezza della motivazione».
In realtà, e la [OSCURATO:PERSONA] lo fa notare nel controricorso, questo mezzo si presenta sotto due aspetti ben diversi fra loro.
A norma dell'articolo 25, ogni decisione individuale adottatain applicazione dello Statuto dev'essere immediatamente comunicata per iscritto al dipendente interessato, e ogni decisione presa a carico deve essere motivata. Siamo qui in presenza di un'esigenza di carattere formale. Ma le decisioni impugnate riguardano la scelta del modo di procedere all'assunzione che l'autorità intende adottare; sotto questo profilo mi sembra che esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, perché questo attiene in realtà alle decisioni individuali che recano pregiudizio ai loro destinatari. Ciò vale anche per il caso in cui la decisione controversa sia una decisione di rinunciare a effettuare una nomina a norma dell'articolo 29-1
a).
E ritengo che la sentenza
Raponi
, in cui avete stabilito che una decisione di nomina non deve essere motivata nei confronti del destinatario né nei confronti degli altri candidati, possa essere applicata anche nel caso in esame: non sussistono maggiori ragioni di motivare quando l'autorità decide di non effettuare alcuna nomina.
Ma il Ley contesta egualmente l'esattezza dei motivi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato le sue decisioni e che, pur non essendo stati enunciati, tuttavia sussistono. Si tratta quindi di un mezzo che attiene sia alla forma, sia alla sostanza e che nell'istanza di ricorso era stato appena abbozzato.
Intanto, per quanto riguarda la decisione di non coprire il posto vacante usufruendo della procedura di promozione, il verbale dichiara che essa è stata adottata previo scrutinio comparativo dei candidati e dopo aver preso in considerazione i rapporti informativi stesi in merito ad ognuno di essi, come prescrive l'articolo 45 relativo alle promozioni. Secondo il Ley non risulta che l'esame comparativo sia stato completo né che sia stato effettuato con cognizione di causa. In particolare, parrebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia esaminato i fascicoli personali degli interessati né abbia tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva esercitato l'interim.
Tuttavia, il fatto che, avendo deciso di non procedere ad alcuna nomina, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a stabilire una graduatoria non le ha certamente impedito di effettuare quello scrutinio comparativo di cui parla l'articolo 45. E nulla legittima l'illazione secondo cui tale scrutinio non sarebbe stato serio né completo. La consultazione dei fascicoli personali non è prescritta a pena di nullità, e lo stato di servizio del ricorrente era stato da lui stesso esposto in una nota allegata al modulo ufficiale di candidatura.
Rimane infine la decisione di non bandire il concorso interno. [OSCURATO:PERSONA] è stata informata che nessun dipendente di ruolo di grado inferiore rispetto a quelli promovibili aveva pensato di porre la propria candidatura Era in suo potere stabilire se, così stando le cose, fosse il caso di bandire un concorso cui avrebbero partecipato solo i promovibili. Non vedo quindi come si possa parlare, nei confronti della sua decisione, di motivazione insufficiente o erronea.
Ritengo perciò che nessuno dei mezzi invocati a sostegno del ricorso 12-64 possa essere accolto, e passo al ricorso 29-64, sul quale mi soffermerò meno a lungo.
Sul ricorso 29-64
Questo ricorso, proposto il 10 luglio 1964, ha per oggetto le stesse decisioni impugnate col ricorso precedente: le conclusioni formulate e i mezzi invocati sono gli stessi già dedotti nel ricorso 12-64; in più vi è soltanto un mezzo, contenuto nella replica, relativo alla violazione di legge da cui sarebbe viziata la decisione di non organizzare il concorso interno, e che costituisce l'unica ragione d'essere del ricorso, nell'ipotesi in cui, come vi ho proposto, consideriate tale mezzo tardivamente proposto in riferimento al ricorso, 12-64.
La convenuta contesta la ricevibilità del ricorso, ponendo in luce, non senza ragione, certi ondeggiamenti, certe variazioni nel fondamento che il Ley intende dargli. Dopo averlo inizialmente basato sul rigetto implicito del reclamo presentato a norma dell'articolo 90 dello Statuto, rigetto da considerarsi acquisito il 9 maggio 1964, egli lo configura in seguito come introdotto indipendentemente da tale reclamo, ed effettivamente le conclusioni concernono non il rigetto del reclamo, ma le decisioni impugnate nella causa 12-64.
Ad ogni modo, dipenda o no il ricorso dal reclamo presentato a norma dell'articolo 90, la [OSCURATO:PERSONA] lo considera irricevibile. Nella prima ipotesi, perché il reclamo non concerneva tutti gli atti ora impugnati e comunque il silenzio-rifiuto non faceva che confermare decisioni precedenti e in quanto tale non poteva far decorrere un nuovo termine di ricorso. Se invece si considera il ricorso 29-64 come situato al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 90 dello Statuto, la sua irricevibilità dipende dal fatto che esso è stato proposto quando erano trascorsi i tre mesi previsti dall'articolo 91. Per me, il ricorso non è in alcun modo collegato al reclamo, dato che sono pur sempre le decisioni precedenti ad essere impugnate; non è detto però che basti tale constatazione per trarne le conseguenze indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricevibilità, per lo meno nei riguardi delle decisioni del 26 febbraio 1964, che non sono state né pubblicate né notificate. [OSCURATO:PERSONA] ne ha certamente avuto conoscenza al più tardi il 9 marzo 1964, quando ha presentato il suo reclamo ma è dubbio che una conoscenza comunque acquisita possa in questa materia far decorrere il termine per proporre il ricorso giurisdizionale. L'avvocato del ricorrente ha ricordato con estrema chiarezza, durante la discussione, che l'ipotesi è espressamente prevista dall'articolo 173 del trattato di Roma, per quanto riguarda in generale i ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia. Per le controversie tra la Comunità e i suoi dipendenti, l'articolo 179 si limita a dire che la Corte è competente «nei limiti e alle condizioni stabiliti dallo Statuto». Ora, l'articolo 91 di quest'ultimo, nel fissare un termine di tre mesi — diverso quindi dal termine generale — stabilisce che esso decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto dell'autorità competente o della notifica della decisione all'interessato, a seconda che si tratti di un provvedimento di carattere generale o individuale, senza fare la minima allusione alla conoscenza comunque acquisita come eventuale punto di partenza del termine. Si può quindi sostenere che non è possibile parlare di decadenza fino a che non siano passati tre mesi dalla notifica o dalla pubblicazione, a seconda dei casi.
A questa tesi possono essere opposte due obiezioni. Intanto, ammesso che il ricorso sia prematuro fino a che non sia intervenuta la formalità che fa decorrere il termine, cosa succede nel caso in cui l'atto sia già stato applicato? Non si può paralizzare il ricorso esimendosi dal compiere una formalità. In secondo luogo questa tesi, che nel caso di specie rende possibile l'introduzione successiva di due ricorsi contro lo stesso atto, è scarsamente conforme alla ratio del regolamento di procedura e rappresenta un comodo mezzo per eludere il divieto di proporre nuovi mezzi in corso di causa. In certi casi l'inconveniente può essere grave: non credo tuttavia che ciò autorizzi ad aggiungere all'articolo 91 dello Statuto una norma in esso non contenuta. Quindi, pur con qualche esitazione e comunque senza entusiasmo, ritengo di dover ammettere la ricevibilità del ricorso 29-64 in quanto diretto contro le decisioni del 26 febbraio 1964.
Ciò mi permette, ad ogni modo, di riprendere in considerazione il mezzo, precedentemente respinto in quanto tardivo, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l'articolo 29 dello Statuto evitando di bandire un concorso interno prima di passare alla fase del trasferimento. Durante la discussione, questo articolo è stato esaminato nelle sue varie versioni linguistiche, che divergono fra loro solo per minime sfumature e il ricorrente, pur ammettendo che l'autorità che ha il potere di nomina valuta discrezionalmente, in via di principio, le possibilità di promozione e di mutazione, non le riconosce lo stesso potere per quanto riguarda la successiva fase del procedimento di assunzione: il concorso interno. Il fatto che per tale fase sia previsto l'intervento di una [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice, di cui deve in particolare far parte un rappresentante del personale, renderebbe il concorso interno più vantaggioso per i dipendenti di quanto non sia la procedura di promozione, e da ciò conseguirebbe il suo carattere obbligatorio. Vi sono del resto altre istituzioni che ritengono obbligatoria la fase del concorso interno e ricorrono regolarmente a questo mezzo di assunzione; infine, più in generale, lo Statuto è ispirato al criterio della preferenza interna.
Sono perfettamente d'accordo sul principio, ma ritengo purtroppo che nell'articolo 29 esso sia accolto in forma molto attenuata. Rileggiamo l'inizio di tale articolo nella versione francese :
«En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir
examiné :
a)
les possibilités
de promotion et de mutation au sein de l'institution ;
b)
les possibilités
d'organisation de concours internes à l'institution…».
Mi sembra difficile che lo stesso termine «possibilités», usato in due righe successive dello stesso articolo, assuma nei due casi un significato diverso e non conferisca, in entrambi i casi, all'autorità che ha il potere di nomina, facoltà egualmente estese. Del resto, l'autorità in questione non è vincolata da un obbligo di «fare», bensì soltanto da un obbligo di esaminare. Nello stesso modo in cui è obbligata ad esaminare per prima cosa le possibilità di promozione così essa deve in seguito, prima di passare alla procedura di trasferimento, esaminare le possibilità di organizzare un concorso interno; ma l'esistenza di candidati disposti a partecipare a tale concorso non è sufficiente perché l'amministrazione sia tenuta a bandirlo. Ed io, pur convenendo sul fatto che un simile sistema finisce con il conferire all'autorità competente un cèrto potere di apprezzamento che verte anche sull'opportunità di bandire un concorso, non lo ritengo in nulla contrario all'articolo 29. Il mezzo deve essere quindi disatteso, e il ricorso 29-64 respinto.
Ci sono infine le conclusioni formulate nel ricorso 12-64, con le quali si chiede che la parte di spese posta a carico del ricorrente dall'ordinanza del Presidente della Corte del 4 maggio 1964 sia sopportata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dico subito che basterebbe che voi respingiate i due ricorsi, accogliendo le mie conclusioni, perché fosse giustificata nel merito la conferma della decisione impugnata. Vi è però una questione preliminare, ed è quella della ricevibilità delle conclusioni qui esaminate. Qualunque portata abbia l'argomento del ricorrente, secondo il quale la natura provvisoria delle ordinanze emesse in un procedimento sommario dovrebbe far sospendere ogni decisione sulle spese fino alla definizione del giudizio, per respingerlo è sufficiente rifarsi all'articolo 86 del regolamento di procedura, a norma del quale dette ordinanze non sono impugnabili. Siccome sulle spese ha deciso l'ordinanza, chiedere che le spese siano ripartite diversamente significa chiedere la riforma dell'ordinanza: conclusioni del genere non sono ricevibili.
In definitiva, concludo chiedendo :
1.
Che siano dichiarate irricevibili le conclusioni dei ricorsi 12-64 e 29-64 aventi ad oggetto: l'avviso di posto vacante n. 403, la «notifica di posti vacanti presso la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.» e la parte dell'ordinanza 4 maggio 1964 del Presidente della Corte relativa alle spese del procedimento sommario.
2.
Che le restanti conclusioni dei ricorsi indicati siano respinte perché infondate.
3.
Che le spese sopportate dalle parti restino a loro carico, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.