Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 49263/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; L visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanisetta ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 24 giugno 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo 1) e, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi primo e quarto, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2), ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto gravemente indiziato del concorso nel delitto di coltivazione di sostanza stupefacente contestato al capo 2), in quanto avrebbe messo a disposizione del sodalizio contestato al capo 1) il fondo per la coltivazione della piantagione di marijuana e si sarebbe occupato della cura e della predisposizione di misure di vigilanza della stessa.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen., 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora.

Secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze Prisco (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01) e D'Amico (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01), il fondo nel quale sarebbero state eseguite le videoriprese dovrebbe, infatti, essere considerato quale domicilio, stante la chiusura degli accessi, la presenza quotidiana del proprietario, l'installazione di un impianto di videoregistrazione a circuito chiuso, collegato da remoto con il cellulare del titolare, e la presenza di mezzi agricoli e di autovetture.

2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2), contestando altresì i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale del riesame, pur dichiarando inutilizzabili le intercettazioni per effetto della tardiva trasmissione dei decreti autorizzativi, avrebbe ritenuto fittizio il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle argomentazioni spese dal Giudice per le indagini preliminari, che, tuttavia, sarebbero fondate sul contenuto delle intercettazioni.

Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per sostenere il carattere fittizio del predetto contratto sarebbero, dunque, meramente congetturali e non terrebbero conto del fatto che il canone di locazione sarebbe stato effettivamente pagato dall'affittuario.

La presenza dell'indagato sul fondo sarebbe, inoltre, legata alla propria qualifica di proprietario dello stesso.

Oscura sarebbe, del resto, la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui accredita la presenza quotidiana dell'indagato sul fondo al solo fine di occultare la piantagione di cannabis, in quanto nel fondo vi sarebbe anche un pescheto, altre colture arboree e numerosi attrezzi agricoli.

Il sistema di videosorveglianza, peraltro, sarebbe stato installato dall'indagato esclusivamente per ragioni di protezione del fondo.

Anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità sarebbe fondata su argomentazioni meramente congetturali in assenza dell'espletamento di specifiche analisi tossicologiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposto sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen. e 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01, nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno).

Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono, invece, essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. e, dunque, ne è vietata la loro acquisizione e utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; v.

Corte cost. n. 135 del 2001).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non, disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato; Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261053 - 01; Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008 (dep. 03/10/2008), Calabrese, Rv. 241946 - 01, con riferimento a riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile; Sez. 1, n. 4422 del 18/12/2008 (dep. 02/02/2009), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242793 - 01).

In tali casi deve, infatti, essere esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi esposti al pubblico sono caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità da parte di terzi.

La percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata, sicché l'impiego della video camera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, per quanto risulta accertato dall'ordinanza impugnata, il fondo di cui si controverte deve essere considerato un luogo esposto al pubblico, in quanto luogo che, pur non essendo di libero accesso, è posizionato in modo tale che il pubblico può vedere ciò che in esso si trova.

Le videoriprese delle attività svolte sul predetto fondo, eseguite su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono, dunque, state legittimamente operate e sono, dunque, sono utilizzabili quali prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2) e contesta, altresì, la sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.5.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nell'inammissibile proposizione di una lettura alternativa degli elementi di prova posti a fondamento dell'apprezzamento del Tribunale del riesame.

5.1. Il Tribunale di Caltanissetta nell'ordinanza impugnata ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo ove era coltivata la piantagione di sostanza stupefacente, avrebbe perfezionato un contFàtto di affitto rustico del fondo, della durata di quindici anni, con tale [OSCURATO:PERSONA].

Nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, tuttavia, tale contratto sarebbe solo fittizio e volto a precostituire una causa di esonero da responsabilità, in quanto il ricorrente è stato visto agli inquirenti assumere un ruolo attivo nella coltivazione in plurime occasioni e, dunque, occuparsene quotidianamente; in particolare è stata accertata la presenza del ricorrente sul fondo, mediante videoriprese nei giorni del 29 aprile, del 3, 6, 9,10, 13, 17, 20, 21, 24, 27 e 31 maggio e nei giorni del 3, 7, 10 e 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA], del resto, oltre a essere costantemente presente sul fondo, al fine di esercitare attività di vigilanza e di provvedere alla coltivazione e all'irrigazione dello stesso, aveva provveduto a installare un impianto di videoregistrazione, a circuito chiuso, collegato da remoto al proprio cellulare, per garantire il controllo anche notturno del fondo.

Il Tribunale del riesame, dunque, non illogicamente ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto contestato al capo 2) nei confronti del ricorrente.

5.2. Manifestamente infondata è anche la contestazione dell'aggravante.

Occorre rilevare, in via preliminare, che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (ex plurimis: Sez. 6, n.5213 del 11/12/2018 (dep. 01/02/2019), Fucito, Rv. 275028 - 01), come nel caso in cui le esigenze cautelari siano state fondate unicamente sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen ovvero qualora, come nella specie, dalla esclusione dell'aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare (cfr. Sez. 6, n.7203 del 08/02/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254507; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di sostanze stupefacenti, l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all'esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione (Sez. 5 3, n. 39018 del 18/04/2018, Lin, Rv. 273917 - 01; Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013, Grasso, Rv. 254912 - 01).

Il Tribunale del riesame, dunque, non incongruamente ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, in ragione delle dimensioni della piantagione di marijuana, costituita da circa 20.000 piante di canapa indiana di altezza compresa tra 40 e 130 cm., del peso medio di 400 gr. ciascuna, dalle quali si sarebbero potuti ottenere, secondo una prima stima, circa 15 milioni di euro di ricavi.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del 12 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; L visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Caltanisetta ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata con ordinanza del 24 giugno 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestato al capo 1) e, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi primo e quarto, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2), ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto gravemente indiziato del concorso nel delitto di coltivazione di sostanza stupefacente contestato al capo 2), in quanto avrebbe messo a disposizione del sodalizio contestato al capo 1) il fondo per la coltivazione della piantagione di marijuana e si sarebbe occupato della cura e della predisposizione di misure di vigilanza della stessa. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen., 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora. Secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze Prisco (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01) e D'Amico (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01), il fondo nel quale sarebbero state eseguite le videoriprese dovrebbe, infatti, essere considerato quale domicilio, stante la chiusura degli accessi, la presenza quotidiana del proprietario, l'installazione di un impianto di videoregistrazione a circuito chiuso, collegato da remoto con il cellulare del titolare, e la presenza di mezzi agricoli e di autovetture. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore censura la mancanza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2), contestando altresì i presupposti per ritenere integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame, pur dichiarando inutilizzabili le intercettazioni per effetto della tardiva trasmissione dei decreti autorizzativi, avrebbe ritenuto fittizio il contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle argomentazioni spese dal Giudice per le indagini preliminari, che, tuttavia, sarebbero fondate sul contenuto delle intercettazioni. Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per sostenere il carattere fittizio del predetto contratto sarebbero, dunque, meramente congetturali e non terrebbero conto del fatto che il canone di locazione sarebbe stato effettivamente pagato dall'affittuario. La presenza dell'indagato sul fondo sarebbe, inoltre, legata alla propria qualifica di proprietario dello stesso. Oscura sarebbe, del resto, la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui accredita la presenza quotidiana dell'indagato sul fondo al solo fine di occultare la piantagione di cannabis, in quanto nel fondo vi sarebbe anche un pescheto, altre colture arboree e numerosi attrezzi agricoli. Il sistema di videosorveglianza, peraltro, sarebbe stato installato dall'indagato esclusivamente per ragioni di protezione del fondo. Anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità sarebbe fondata su argomentazioni meramente congetturali in assenza dell'espletamento di specifiche analisi tossicologiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposto sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore lamenta l'inosservanza degli artt. 191 cod. proc. pen. e 13 e 14 Cost. e il difetto di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza acquisite con decreto di autorizzazione del pubblico ministero e non già del Giudice per le indagini preliminari, in quanto si tratterebbe di riprese effettuate in luogo di privata dimora. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'A.G. e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 - 01, nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate nei camerini - c.d. privè - di un locale notturno). Le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono, invece, essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. e, dunque, ne è vietata la loro acquisizione e utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01; v. Corte cost. n. 135 del 2001).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, le videoregistrazioni aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non, disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato; Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936 - 01; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261053 - 01; Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008 (dep. 03/10/2008), Calabrese, Rv. 241946 - 01, con riferimento a riprese esterne ad un edificio ne inquadravano l'ingresso, i balconi e il cortile; Sez. 1, n. 4422 del 18/12/2008 (dep. 02/02/2009), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242793 - 01). In tali casi deve, infatti, essere esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi esposti al pubblico sono caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità da parte di terzi. La percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata, sicché l'impiego della video camera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto, per quanto risulta accertato dall'ordinanza impugnata, il fondo di cui si controverte deve essere considerato un luogo esposto al pubblico, in quanto luogo che, pur non essendo di libero accesso, è posizionato in modo tale che il pubblico può vedere ciò che in esso si trova. Le videoriprese delle attività svolte sul predetto fondo, eseguite su autorizzazione del Pubblico Ministero, sono, dunque, state legittimamente operate e sono, dunque, sono utilizzabili quali prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 2) e contesta, altresì, la sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nell'inammissibile proposizione di una lettura alternativa degli elementi di prova posti a fondamento dell'apprezzamento del Tribunale del riesame. 5.1. Il Tribunale di Caltanissetta nell'ordinanza impugnata ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo ove era coltivata la piantagione di sostanza stupefacente, avrebbe perfezionato un contFàtto di affitto rustico del fondo, della durata di quindici anni, con tale [OSCURATO:PERSONA]. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale del riesame, tuttavia, tale contratto sarebbe solo fittizio e volto a precostituire una causa di esonero da responsabilità, in quanto il ricorrente è stato visto agli inquirenti assumere un ruolo attivo nella coltivazione in plurime occasioni e, dunque, occuparsene quotidianamente; in particolare è stata accertata la presenza del ricorrente sul fondo, mediante videoriprese nei giorni del 29 aprile, del 3, 6, 9,10, 13, 17, 20, 21, 24, 27 e 31 maggio e nei giorni del 3, 7, 10 e 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA], del resto, oltre a essere costantemente presente sul fondo, al fine di esercitare attività di vigilanza e di provvedere alla coltivazione e all'irrigazione dello stesso, aveva provveduto a installare un impianto di videoregistrazione, a circuito chiuso, collegato da remoto al proprio cellulare, per garantire il controllo anche notturno del fondo. Il Tribunale del riesame, dunque, non illogicamente ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria del delitto contestato al capo 2) nei confronti del ricorrente. 5.2. Manifestamente infondata è anche la contestazione dell'aggravante. Occorre rilevare, in via preliminare, che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (ex plurimis: Sez. 6, n.5213 del 11/12/2018 (dep. 01/02/2019), Fucito, Rv. 275028 - 01), come nel caso in cui le esigenze cautelari siano state fondate unicamente sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen ovvero qualora, come nella specie, dalla esclusione dell'aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare (cfr. Sez. 6, n.7203 del 08/02/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254507; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in tema di sostanze stupefacenti, l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309 è configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante in considerazione della quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale e ricavabile all'esito del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della piantagione (Sez. 5 3, n. 39018 del 18/04/2018, Lin, Rv. 273917 - 01; Sez. 4, n. 10618 del 18/01/2013, Grasso, Rv. 254912 - 01). Il Tribunale del riesame, dunque, non incongruamente ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, in ragione delle dimensioni della piantagione di marijuana, costituita da circa 20.000 piante di canapa indiana di altezza compresa tra 40 e 130 cm., del peso medio di 400 gr. ciascuna, dalle quali si sarebbero potuti ottenere, secondo una prima stima, circa 15 milioni di euro di ricavi. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
Sentenza Cassazione n. 49263/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris