CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTO Lfato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Trento che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, e in particolare ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione circa l'insussistenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, il Talarico ha rinunciato al motivo di gravarne concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosicché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il