CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la documentazione depositata dalla difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il reclamo proposto, nella propria qualità di persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso nel procedimento n.13733/2022 R.G. GIP. Parte ricorrente ha altresì depositato una serie di documenti allegati inerenti al merito dell'istanza. La richiesta va dichiarata inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.625-bis, comma 4, cod.proc.pen., poiché il rimedio del ricorso straordinario è esperibile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa è soggetto non legittimato a proporre tale impugnazione (Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P. P.Q.M1 5 LUG 2026 n [OSCURATO:PERSONA] Don4fr!rini 2