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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16424/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lE IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art 10 bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di seimila euro di multa.

Interponeva appello Mehdouani, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Messina trasmetteva il gravame a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis.

L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).

Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

LLERIA (Pggl: 2 ____ AP_ 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lE IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art 10 bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di seimila euro di multa. Interponeva appello Mehdouani, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Messina trasmetteva il gravame a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis. L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. LLERIA (Pggl: 2 ____ AP_ 9
Sentenza Cassazione n. 16424/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris