Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00914/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

opriato della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] essendo evidente che da ciò non era dato dedurne la sua intraneità al gruppo criminale.

Tanto più che [OSCURATO:PERSONA], come detto, ne aveva confermato la sua estraneità.

Si citavano poi alcune conversazioni dalle quali appariva evidente come [OSCURATO:PERSONA] fosse indipendente da [OSCURATO:PERSONA].

E come la citazione del cognome [OSCURATO:PERSONA] costituisse solo la presa d’atto di una comune ascendenza.

2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 41, l’estorsione aggravata consumata ai danni di un negozio di frutta e verdura.

Non vi era prova di alcun suo contributo al fatto, consumato dal solo cugino [OSCURATO:PERSONA].

Si era limitato ad accompagnarlo sul posto senza partecipare in alcun modo alla richiesta estorsiva e senza che vi fosse prova che egli ne fosse consapevole.

Né si poteva affermare, come aveva fatto il Tribunale, che la richiesta stessa, fatta per “le mogli dei carcerati”, per la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], per la stessa caratura del prevenuto, e per la mancata corresponsione del corrispettivo, ne provasse il consapevole concorso.

Tutti elementi di per sé non dimostrativi della sua adesione all’altrui condotta e, in parte, neppure provati (come la mancata corresponsione del corrispettivo).

2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze di cautela.

Non si era tenuto conto del tempo silente, da considerarsi anche in relazione alle mafie storiche, visto che le condotte attribuibili all’indagato erano cessate nel 2021, non emergendo poi che questi avesse sostituito il cugino dopo il suo arresto, essendo, invece, subentrato al vertice della consorteria [OSCURATO:PERSONA].

Una valutazione che era stata omessa, pur essendo emerso che, comunque, nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato da [OSCURATO:PERSONA].

Tanto che nelle conversazioni intercettate fino al 2023, egli non era più comparso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], il difensore articola tre motivi.

2.2.1. Con il primo deduce il viziodi motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 32, il delitto associativo.

La motivazione sul punto era inadeguata ed era comune anche ad altri indagati.

Il ricorrente era detenuto da oltre 14 anni e a suo carico erano state citate solo due conversazioni (del 15 gennaio e del 15 febbraio 2021), dalle quali si era dedotto il suo permanente ruolo apicale solo dal fatto che era stato messo al corrente dal fratello dei contrasti sorti fra il cugino [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote [OSCURATO:PERSONA].

E dell’incontro, avvenuto il 15 dicembre 2021, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di un altro clan.

Si era poi dedotto il ruolo attuale del prevenuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur chiarendo che queste riguardavano un precedente periodo rispetto a quello oggetto dell’odierna contestazione.

Se il ricorrente poi si teneva informato di ciò che accadeva nel clan non significava certo che egli ne fosse uno dei compartecipi, visto lo stato di detenzione.

Né, dopo la sua scarcerazione (il 13 agosto 2021 aveva ottenuto il beneficio di cui all’art. 47 ter O.P. ed era stato definitivamente liberato il 1 maggio 2022), si era individuata alcuna sua condotta dalla quale desumere la sua intraneità al clan.

Un dato, argomentato in memoria, che il Tribunale aveva omesso di considerare.

Era stata anche depositata copia di un regolare contratto di lavoro.

Si era poi rilevata anche la genericità dei dialoghi riportati nelle ordinanze e, dalla conversazione del 13 dicembre 2020, si era potuto dedurre che la moglie del prevenuto aveva rifiutato la “mesata”; né poteva dedursi necessariamente un’attività illecita dall’interessamento dell’indagato alla acquisizione di alcuni posti barca.

2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione ancora in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 32, con riferimento alle conversazioni intercettate il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2021.

La conversazione del 15 gennaio era stata travisata; si erano attribuite al ricorrente delle frasi pronunciate dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo, erroneamente, che [OSCURATO:PERSONA] partecipasse alle attività del clan, mentre egli voleva solo rimanerne estraneo ed aveva manifestato anche preoccupazione per i possibili risvolti penali delle stesse.

Quanto alla conversazione del 15 febbraio, non si era tenuto conto del suo integrale contenuto da cui era dato dedurre la protesta di estraneità del ricorrente dalle dinamiche del sodalizio.

2.2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione ancora in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo

47. Non era stato offerto o illustrato alcun elemento concreto che consentisse di concludere che all’interno del carcere il prevenuto disponesse di un telefono.

Sul punto la motivazione del Tribunale era meramente assertiva.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

1. Si deve, innanzitutto, ricordare che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 – 01).

Un principio di diritto che muoveva dalla pur risalente pronuncia delle Sezioni unite Audino (n. 11 del 22/03/2000) con la quale si era appunto affermato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

A ciò deve aggiungersi che: - in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 – 01); - il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01).

2. Restando pertanto nei limiti dettati per il giudizio di legittimità, e compiendo del quadro indiziario un esame non parcellizzato (esame che si rinviene, invece, nei ricorsi), si deve rilevare come la motivazione spesa dal Tribunale per il riesame nel confermare la misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia priva di manifesti vizi logici nella valutazione degli elementi indizianti.

3. Il Tribunale aveva, innanzitutto, dato conto del fatto che le indagini esperite avevano consentito di acclarare la perdurante attività criminale del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] (oggetto di sentenze definitive), operante nel quartiere napoletano della Torretta.

E dell’alleanza (o del confronto a seconda dei tempi) con il clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel limitrofo quartiere di Fuorigrotta.

Esistenza ed operatività che, invero, non sono oggetto di contestazione negli odierni ricorsi che insistono solo sulla partecipazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, nel contestato ruolo apicale.

La più recente “storia” del clan (p. 11) veniva descritta (e ascritta in imputazione) dal Tribunale a partire dal 2020, quando il cugino degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], ne era divenuto l’esponente di punta, in stretto collegamento con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], appunto, entrambi collegati con [OSCURATO:PERSONA], l’altro ricorrente, che era il referente storico del gruppo (come la sentenza definitiva, citata dal Tribunale in nota a p. 11, aveva attestato).

Costoro si erano trovati ad affrontare un contrasto con altra parte della famiglia, con il nipote [OSCURATO:PERSONA] e con lo zio Salvatore.

Osservava il Tribunale come la ricostruzione dell’operatività pregressa poggiasse anche sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e come fonte di prova essenziale delle più recenti condotte fosse stata l’intercettazione delle conversazioni avvenute all’interno dell’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Emergenze a cui si erano aggiunti i riscontri raccolti dalle operazioni di polizia giudiziaria a conferma del contenuto, riguardante attività illecite, delle medesime.

Si era così accertato che il 15 dicembre 2020 si era svolto un summit di camorra in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato lo zio [OSCURATO:PERSONA] di avere bloccato alcune piazze di spaccio, subito però rintuzzato proprio dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva preso le parti ed aveva altresì affermato che “io mica devo dare conto a qualcuno di quel che faccio io alla Torretta .. la Torretta è casa mia e faccio quel che voglio io”.

Così che del tutto evidente era la rivendicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un indiscutibile ruolo nel complessivo contesto camorristico del quartiere, sia del clan [OSCURATO:PERSONA], sia proprio (all’interno del clan, dunque, non potendo certo assumere una dimensione solo individuale).

Tanto che il giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] si premurava di riferire a [OSCURATO:PERSONA] quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva detto, ben sapendo quale sarebbe stata la sua reazione ([OSCURATO:PERSONA] aveva espresso la sua intenzione di attentare alla vita di [OSCURATO:PERSONA]).

Ed anche discorrendo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito il suo ruolo: “io non devo dire a qualcuno qua comando io ? È palese mi sono fatto 20 anni di carcere per il quartiere mio”.

Rivendicando così ancora di essere uno dei referenti del clan, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli riconosceva in una conversazione del 17 dicembre 2020.

Il Tribunale riportava poi altre conversazioni intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre in ordine al summit di camorra ed al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] di punire coloro che si erano dimostrati d’accordo con il cugino, i Sorianello, acquistando dagli stessi grosse partite di droga e rifiutandosi poi di pagarle.

Ed ancora erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a recarsi ad un altro incontro proprio con i Sorianello, nel febbraio successivo, per cercare, in questa occasione, di comporre il dissidio.

Dissidio che, con [OSCURATO:PERSONA], si ricomponeva nell’estate del 2021 (come dimostravano le conversazioni di p. 16).

E, tuttavia, osservava il Tribunale sorgeva un ulteriore contrasto all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA], a settembre 2021, proprio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell’apertura di alcune piazze di spaccio.

Così che lo stesso Tribunale fissava la partecipazione, in ruolo apicale, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal 2020 fino all’autunno del 2021 (non avendo pertanto rilievo il fatto che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], dell’autunno del 2021, il quartiere Torretta fosse passato sotto il controllo camorristico del clan [OSCURATO:PERSONA]).

3.1. Non diversamente – quanto alla partecipazione apicale al clan [OSCURATO:PERSONA] - si deve concludere per il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il reggente storico del sodalizio (per precedente sentenza definitiva e per i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia).

Deponevano per la sua costante, anche negli anni di interesse, partecipazione al clan, nel già rivestito ruolo apicale, le conversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA] in cui i due avevano deciso di contattare degli ormeggiatori abusivi, pretendendo dei posti barca da affittare così consentendo loro notevoli guadagni (p. 15); un’attività certamente illecita visto che si trattava di ottenere dei posti barca da chi ne disponeva senza averne il titolo e li avrebbe ceduti ai [OSCURATO:PERSONA] solo in virtù della loro caratura criminale.

Dopo l’incontro del febbraio 2021 con i Sorianello, poi, [OSCURATO:PERSONA] contattato per telefono da [OSCURATO:PERSONA] (non evidentemente attraverso un regolare colloquio telefonico), aveva passato il cellulare a [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva subito riferito che con i Sorianello era tutto a posto “bello sistemato, stamattina siamo andati al lato di sopra e abbiamo parlato .. e tutto a posto .. sono fratelli a noi e abbiamo chiuso tutto .. tue le cose in grazia di dio te ne devi solo venire e basta“ (ancora p. 15).

Un colloquio che si spiegava solo con la conservazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quello stesso ruolo apicale nel clan [OSCURATO:PERSONA] che, del resto, aveva già ricoperto negli anni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli attuali vertici del clan, non detenuti, lo rassicuravano infatti sugli esiti di un incontro fondamentale per la successiva operatività del sodalizio.

Nel contempo, dal contenuto della conversazione, dal succedersi degli interlocutori e dall’assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere che si trattasse di un colloquio telefonico consentito dalle autorità, ne discende che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un telefono cellulare all’interno del carcere di Tolmezzo ove si trovava detenuto così da concretare l’unico reato fine contestatogli, quello descritto 47, ai sensi dell’art. 391 ter e 416 bis 1 cod. pen. 4.

Prive di fondamento sono le censure mosse nel ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati-fine contestatigli ai capi 33 e 34, in tema di violazione della normativa sulle armi, e 39 e 41, due episodi estorsivi.

Quanto ai primi, i reati contestati ai capi 33 e 34, il Tribunale aveva osservato (p. 25) che, nella conversazione del 15 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di armi, di cui disponevano sia loro sia il cugino [OSCURATO:PERSONA] (che nella riunione di quel giorno, come si era visto, aveva accusato [OSCURATO:PERSONA]), ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di portargli l’arma che questi custodiva, come [OSCURATO:PERSONA] stesso gli confermava: “ eh una piccolina a portata di mano sì”.

Disponibilità confermata nelle successive conversazioni, intercorse anche tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre (p. 26). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi, nelle conversazioni del 9 gennaio 2021, facevano riferimento alle armi che detenevano: una calibro 22, una calibro 7, una calibro 89 ed una calibro

38. E, a riprova di ciò, esplodevano,in una zona di campagna, ciascuno un colpo d’arma da fuoco.

Così completando il quadro indiziario relativo al capo

33. Il successivo 12 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (che lo aizzava) esplodeva un colpo d’arma da fuoco dal proprio balcone contro alcuni soggetti che stavano perpetrando dei furti in strada, configurandosi così anche il capo 34 della rubrica.

4.1. Anche in riferimento ai fatti estorsivi descritti ai capi 39 e 41 la motivazione del Tribunale risulta priva di manifesti vizi logici.

Quanto all’estorsione in danno del pusher “Mario” (capo 39, p. 35), il Tribunale rilevava che la persona offesa era stata fatta salire sull’auto di [OSCURATO:PERSONA], nel posto davanti del passeggero, con [OSCURATO:PERSONA] seduto dietro, e [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva imposto di riconoscere a loro una somma di denaro, 1.000 euro a ciascuno.

Seguiva una breve trattativa e si accordavano per euro 500 che Mario andava a prendere e consegnava.

Una vicenda connotata dal timore che Mario, con tutta evidenza, provava nei confronti dei due soggetti che gli avevano imposto di salire sulla autovettura, perfettamente conscio di chi erano e del loro spessore criminale, tanto da affermare di “essersi sempre messo a disposizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]”.

Quanto all’estorsione in danno della frutteria [OSCURATO:PERSONA] (capo 41, p. 37), l’avere, [OSCURATO:PERSONA], accompagnato [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto al titolare di preparare dei cesti regalo, di ingente valore (anche 1.500 euro), espressamente destinati alle “mogli dei carcerati”, senza che risultasse il pagamento di alcun corrispettivo, ne chiarisce la natura estorsiva, il pieno concorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’intimidazione implicita derivante dall’essere, i due, i referenti del clan [OSCURATO:PERSONA].

Tanto è vero che il negoziante non aveva mosso obiezione alcuna.

In conclusione, il quadro indiziario illustrato dal Tribunale in ordine ai reati fine contestati a [OSCURATO:PERSONA] non mostra manifesti vizi logici.

5. Da ultimo, risulta privo di fondamento anche il motivo, argomentato dal solo [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla attualità delle esigenze di cautela, tenendo comunque presente la doppia presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Si è invero affermato (per restare all’orientamento di legittimità più favorevole al prevenuto) che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (fra le più recenti: Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01) E, tuttavia, il tempo trascorso dall’adozione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consta di pochissimi anni e deve comunque tenere conto del continuo inserimento del medesimo in realtà associative e di compartecipazione alle relative attività criminali, tanto da poter egli affermare che il quartiere di Torretta “era suo”.

Un atteggiamento, una consapevolezza, una rivendicazione che non appaiono scalfiti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opriato della piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] essendo evidente che da ciò non era dato dedurne la sua intraneità al gruppo criminale. Tanto più che [OSCURATO:PERSONA], come detto, ne aveva confermato la sua estraneità. Si citavano poi alcune conversazioni dalle quali appariva evidente come [OSCURATO:PERSONA] fosse indipendente da [OSCURATO:PERSONA]. E come la citazione del cognome [OSCURATO:PERSONA] costituisse solo la presa d’atto di una comune ascendenza. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 41, l’estorsione aggravata consumata ai danni di un negozio di frutta e verdura. Non vi era prova di alcun suo contributo al fatto, consumato dal solo cugino [OSCURATO:PERSONA]. Si era limitato ad accompagnarlo sul posto senza partecipare in alcun modo alla richiesta estorsiva e senza che vi fosse prova che egli ne fosse consapevole. Né si poteva affermare, come aveva fatto il Tribunale, che la richiesta stessa, fatta per “le mogli dei carcerati”, per la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], per la stessa caratura del prevenuto, e per la mancata corresponsione del corrispettivo, ne provasse il consapevole concorso. Tutti elementi di per sé non dimostrativi della sua adesione all’altrui condotta e, in parte, neppure provati (come la mancata corresponsione del corrispettivo). 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze di cautela. Non si era tenuto conto del tempo silente, da considerarsi anche in relazione alle mafie storiche, visto che le condotte attribuibili all’indagato erano cessate nel 2021, non emergendo poi che questi avesse sostituito il cugino dopo il suo arresto, essendo, invece, subentrato al vertice della consorteria [OSCURATO:PERSONA]. Una valutazione che era stata omessa, pur essendo emerso che, comunque, nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato da [OSCURATO:PERSONA]. Tanto che nelle conversazioni intercettate fino al 2023, egli non era più comparso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], il difensore articola tre motivi. 2.2.1. Con il primo deduce il viziodi motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 32, il delitto associativo. La motivazione sul punto era inadeguata ed era comune anche ad altri indagati. Il ricorrente era detenuto da oltre 14 anni e a suo carico erano state citate solo due conversazioni (del 15 gennaio e del 15 febbraio 2021), dalle quali si era dedotto il suo permanente ruolo apicale solo dal fatto che era stato messo al corrente dal fratello dei contrasti sorti fra il cugino [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote [OSCURATO:PERSONA]. E dell’incontro, avvenuto il 15 dicembre 2021, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di un altro clan. Si era poi dedotto il ruolo attuale del prevenuto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur chiarendo che queste riguardavano un precedente periodo rispetto a quello oggetto dell’odierna contestazione. Se il ricorrente poi si teneva informato di ciò che accadeva nel clan non significava certo che egli ne fosse uno dei compartecipi, visto lo stato di detenzione. Né, dopo la sua scarcerazione (il 13 agosto 2021 aveva ottenuto il beneficio di cui all’art. 47 ter O.P. ed era stato definitivamente liberato il 1 maggio 2022), si era individuata alcuna sua condotta dalla quale desumere la sua intraneità al clan. Un dato, argomentato in memoria, che il Tribunale aveva omesso di considerare. Era stata anche depositata copia di un regolare contratto di lavoro. Si era poi rilevata anche la genericità dei dialoghi riportati nelle ordinanze e, dalla conversazione del 13 dicembre 2020, si era potuto dedurre che la moglie del prevenuto aveva rifiutato la “mesata”; né poteva dedursi necessariamente un’attività illecita dall’interessamento dell’indagato alla acquisizione di alcuni posti barca. 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione ancora in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 32, con riferimento alle conversazioni intercettate il 15 gennaio ed il 15 febbraio 2021. La conversazione del 15 gennaio era stata travisata; si erano attribuite al ricorrente delle frasi pronunciate dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], così ritenendo, erroneamente, che [OSCURATO:PERSONA] partecipasse alle attività del clan, mentre egli voleva solo rimanerne estraneo ed aveva manifestato anche preoccupazione per i possibili risvolti penali delle stesse. Quanto alla conversazione del 15 febbraio, non si era tenuto conto del suo integrale contenuto da cui era dato dedurre la protesta di estraneità del ricorrente dalle dinamiche del sodalizio. 2.2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione ancora in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo 47. Non era stato offerto o illustrato alcun elemento concreto che consentisse di concludere che all’interno del carcere il prevenuto disponesse di un telefono. Sul punto la motivazione del Tribunale era meramente assertiva. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 1. Si deve, innanzitutto, ricordare che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 – 01). Un principio di diritto che muoveva dalla pur risalente pronuncia delle Sezioni unite Audino (n. 11 del 22/03/2000) con la quale si era appunto affermato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. A ciò deve aggiungersi che: - in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 – 01); - il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01). 2. Restando pertanto nei limiti dettati per il giudizio di legittimità, e compiendo del quadro indiziario un esame non parcellizzato (esame che si rinviene, invece, nei ricorsi), si deve rilevare come la motivazione spesa dal Tribunale per il riesame nel confermare la misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia priva di manifesti vizi logici nella valutazione degli elementi indizianti. 3. Il Tribunale aveva, innanzitutto, dato conto del fatto che le indagini esperite avevano consentito di acclarare la perdurante attività criminale del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] (oggetto di sentenze definitive), operante nel quartiere napoletano della Torretta. E dell’alleanza (o del confronto a seconda dei tempi) con il clan [OSCURATO:PERSONA], operante nel limitrofo quartiere di Fuorigrotta. Esistenza ed operatività che, invero, non sono oggetto di contestazione negli odierni ricorsi che insistono solo sulla partecipazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, nel contestato ruolo apicale. La più recente “storia” del clan (p. 11) veniva descritta (e ascritta in imputazione) dal Tribunale a partire dal 2020, quando il cugino degli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], ne era divenuto l’esponente di punta, in stretto collegamento con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], appunto, entrambi collegati con [OSCURATO:PERSONA], l’altro ricorrente, che era il referente storico del gruppo (come la sentenza definitiva, citata dal Tribunale in nota a p. 11, aveva attestato). Costoro si erano trovati ad affrontare un contrasto con altra parte della famiglia, con il nipote [OSCURATO:PERSONA] e con lo zio Salvatore. Osservava il Tribunale come la ricostruzione dell’operatività pregressa poggiasse anche sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e come fonte di prova essenziale delle più recenti condotte fosse stata l’intercettazione delle conversazioni avvenute all’interno dell’autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Emergenze a cui si erano aggiunti i riscontri raccolti dalle operazioni di polizia giudiziaria a conferma del contenuto, riguardante attività illecite, delle medesime. Si era così accertato che il 15 dicembre 2020 si era svolto un summit di camorra in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato lo zio [OSCURATO:PERSONA] di avere bloccato alcune piazze di spaccio, subito però rintuzzato proprio dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva preso le parti ed aveva altresì affermato che “io mica devo dare conto a qualcuno di quel che faccio io alla Torretta .. la Torretta è casa mia e faccio quel che voglio io”. Così che del tutto evidente era la rivendicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un indiscutibile ruolo nel complessivo contesto camorristico del quartiere, sia del clan [OSCURATO:PERSONA], sia proprio (all’interno del clan, dunque, non potendo certo assumere una dimensione solo individuale). Tanto che il giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] si premurava di riferire a [OSCURATO:PERSONA] quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva detto, ben sapendo quale sarebbe stata la sua reazione ([OSCURATO:PERSONA] aveva espresso la sua intenzione di attentare alla vita di [OSCURATO:PERSONA]). Ed anche discorrendo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito il suo ruolo: “io non devo dire a qualcuno qua comando io ? È palese mi sono fatto 20 anni di carcere per il quartiere mio”. Rivendicando così ancora di essere uno dei referenti del clan, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli riconosceva in una conversazione del 17 dicembre 2020. Il Tribunale riportava poi altre conversazioni intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre in ordine al summit di camorra ed al rapporto con [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] di punire coloro che si erano dimostrati d’accordo con il cugino, i Sorianello, acquistando dagli stessi grosse partite di droga e rifiutandosi poi di pagarle. Ed ancora erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a recarsi ad un altro incontro proprio con i Sorianello, nel febbraio successivo, per cercare, in questa occasione, di comporre il dissidio. Dissidio che, con [OSCURATO:PERSONA], si ricomponeva nell’estate del 2021 (come dimostravano le conversazioni di p. 16). E, tuttavia, osservava il Tribunale sorgeva un ulteriore contrasto all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA], a settembre 2021, proprio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell’apertura di alcune piazze di spaccio. Così che lo stesso Tribunale fissava la partecipazione, in ruolo apicale, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dal 2020 fino all’autunno del 2021 (non avendo pertanto rilievo il fatto che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], dell’autunno del 2021, il quartiere Torretta fosse passato sotto il controllo camorristico del clan [OSCURATO:PERSONA]). 3.1. Non diversamente – quanto alla partecipazione apicale al clan [OSCURATO:PERSONA] - si deve concludere per il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il reggente storico del sodalizio (per precedente sentenza definitiva e per i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia). Deponevano per la sua costante, anche negli anni di interesse, partecipazione al clan, nel già rivestito ruolo apicale, le conversazioni con il fratello [OSCURATO:PERSONA] in cui i due avevano deciso di contattare degli ormeggiatori abusivi, pretendendo dei posti barca da affittare così consentendo loro notevoli guadagni (p. 15); un’attività certamente illecita visto che si trattava di ottenere dei posti barca da chi ne disponeva senza averne il titolo e li avrebbe ceduti ai [OSCURATO:PERSONA] solo in virtù della loro caratura criminale. Dopo l’incontro del febbraio 2021 con i Sorianello, poi, [OSCURATO:PERSONA] contattato per telefono da [OSCURATO:PERSONA] (non evidentemente attraverso un regolare colloquio telefonico), aveva passato il cellulare a [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva subito riferito che con i Sorianello era tutto a posto “bello sistemato, stamattina siamo andati al lato di sopra e abbiamo parlato .. e tutto a posto .. sono fratelli a noi e abbiamo chiuso tutto .. tue le cose in grazia di dio te ne devi solo venire e basta“ (ancora p. 15). Un colloquio che si spiegava solo con la conservazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quello stesso ruolo apicale nel clan [OSCURATO:PERSONA] che, del resto, aveva già ricoperto negli anni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli attuali vertici del clan, non detenuti, lo rassicuravano infatti sugli esiti di un incontro fondamentale per la successiva operatività del sodalizio. Nel contempo, dal contenuto della conversazione, dal succedersi degli interlocutori e dall’assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere che si trattasse di un colloquio telefonico consentito dalle autorità, ne discende che [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un telefono cellulare all’interno del carcere di Tolmezzo ove si trovava detenuto così da concretare l’unico reato fine contestatogli, quello descritto 47, ai sensi dell’art. 391 ter e 416 bis 1 cod. pen. 4. Prive di fondamento sono le censure mosse nel ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati-fine contestatigli ai capi 33 e 34, in tema di violazione della normativa sulle armi, e 39 e 41, due episodi estorsivi. Quanto ai primi, i reati contestati ai capi 33 e 34, il Tribunale aveva osservato (p. 25) che, nella conversazione del 15 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato di armi, di cui disponevano sia loro sia il cugino [OSCURATO:PERSONA] (che nella riunione di quel giorno, come si era visto, aveva accusato [OSCURATO:PERSONA]), ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di portargli l’arma che questi custodiva, come [OSCURATO:PERSONA] stesso gli confermava: “ eh una piccolina a portata di mano sì”. Disponibilità confermata nelle successive conversazioni, intercorse anche tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre (p. 26). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi, nelle conversazioni del 9 gennaio 2021, facevano riferimento alle armi che detenevano: una calibro 22, una calibro 7, una calibro 89 ed una calibro 38. E, a riprova di ciò, esplodevano,in una zona di campagna, ciascuno un colpo d’arma da fuoco. Così completando il quadro indiziario relativo al capo 33. Il successivo 12 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (che lo aizzava) esplodeva un colpo d’arma da fuoco dal proprio balcone contro alcuni soggetti che stavano perpetrando dei furti in strada, configurandosi così anche il capo 34 della rubrica. 4.1. Anche in riferimento ai fatti estorsivi descritti ai capi 39 e 41 la motivazione del Tribunale risulta priva di manifesti vizi logici. Quanto all’estorsione in danno del pusher “Mario” (capo 39, p. 35), il Tribunale rilevava che la persona offesa era stata fatta salire sull’auto di [OSCURATO:PERSONA], nel posto davanti del passeggero, con [OSCURATO:PERSONA] seduto dietro, e [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva imposto di riconoscere a loro una somma di denaro, 1.000 euro a ciascuno. Seguiva una breve trattativa e si accordavano per euro 500 che Mario andava a prendere e consegnava. Una vicenda connotata dal timore che Mario, con tutta evidenza, provava nei confronti dei due soggetti che gli avevano imposto di salire sulla autovettura, perfettamente conscio di chi erano e del loro spessore criminale, tanto da affermare di “essersi sempre messo a disposizione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]”. Quanto all’estorsione in danno della frutteria [OSCURATO:PERSONA] (capo 41, p. 37), l’avere, [OSCURATO:PERSONA], accompagnato [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto al titolare di preparare dei cesti regalo, di ingente valore (anche 1.500 euro), espressamente destinati alle “mogli dei carcerati”, senza che risultasse il pagamento di alcun corrispettivo, ne chiarisce la natura estorsiva, il pieno concorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’intimidazione implicita derivante dall’essere, i due, i referenti del clan [OSCURATO:PERSONA]. Tanto è vero che il negoziante non aveva mosso obiezione alcuna. In conclusione, il quadro indiziario illustrato dal Tribunale in ordine ai reati fine contestati a [OSCURATO:PERSONA] non mostra manifesti vizi logici. 5. Da ultimo, risulta privo di fondamento anche il motivo, argomentato dal solo [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla attualità delle esigenze di cautela, tenendo comunque presente la doppia presunzione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si è invero affermato (per restare all’orientamento di legittimità più favorevole al prevenuto) che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (fra le più recenti: Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Bathorja, Rv. 288276 – 01) E, tuttavia, il tempo trascorso dall’adozione della misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] consta di pochissimi anni e deve comunque tenere conto del continuo inserimento del medesimo in realtà associative e di compartecipazione alle relative attività criminali, tanto da poter egli affermare che il quartiere di Torretta “era suo”. Un atteggiamento, una consapevolezza, una rivendicazione che non appaiono scalfiti d
Sentenza Cassazione n. 00914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris