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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12313/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo deduce in primo luogo il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato per cui è condanna per non avere la Corte territoriale tenuto in adeguata considerazione che il coltellino era attaccato a un portachiavi e, come tale, si trattava di uno strumento di comune utilizzo per attività manuali, peraltro mai usato dal ricorrente; in secondo luogo invoca la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità, infine l'opportunità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del fatto di lieve tenuità, così da ricondurre la sanzione alla sola pena pecuniaria; rilevato preliminarmente che non può essere presa in considerazione la rinuncia al ricorso depositata, per l'odierna udienza, a mezzo pec, a firma del solo difensore di [OSCURATO:PERSONA], non munito di procura speciale per tale atto; considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate siccome aspecifiche e prive di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito, costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato; rilevato, infatti, che è affatto generico il motivo con il quale si contesta la prova della sussistenza del reato e della sua ascrivibilità al ricorrente, circostanze ampiamente motivate a p. 3 e 4 della sentenza; ritenuta la motivazione della Corte cori la quale è stata esclusa l'ipotesi attenuata della lieve entità relativamente al porto abusivo del coltello, rispettosa del principio secondo cui «In tema di armi, l'attenuante della lieve entità del fatto di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 può essere legittimamente esclusa per le circostanze in cui è fatto uso dell'arma e per la personalità non del tutto positiva dell'imputato che sia ritenuto disponibile ad azioni violente», dovendosi tener conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); ritenuto altresì che, nell'escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta (l'imputato recava con sé l'arma da punta e taglio su un autobus a bordo del quale egli, in evidente stato di ubriachezza, disturbava i viaggiatori a tal punto da rendere necessario interrompere la corsa) e la rricidialità dell'arma (coltello a serramanico) e che, in ogni caso, deve ricordarsi come «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Pen.» (Sez. 1, n, 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-02); quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche - ricordato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi (quali la gravità delle condol:te e la personalità negativa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo deduce in primo luogo il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato per cui è condanna per non avere la Corte territoriale tenuto in adeguata considerazione che il coltellino era attaccato a un portachiavi e, come tale, si trattava di uno strumento di comune utilizzo per attività manuali, peraltro mai usato dal ricorrente; in secondo luogo invoca la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità, infine l'opportunità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del fatto di lieve tenuità, così da ricondurre la sanzione alla sola pena pecuniaria; rilevato preliminarmente che non può essere presa in considerazione la rinuncia al ricorso depositata, per l'odierna udienza, a mezzo pec, a firma del solo difensore di [OSCURATO:PERSONA], non munito di procura speciale per tale atto; considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate siccome aspecifiche e prive di adeguato confronto con la motivazione dei giudici di merito, costituendo mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato; rilevato, infatti, che è affatto generico il motivo con il quale si contesta la prova della sussistenza del reato e della sua ascrivibilità al ricorrente, circostanze ampiamente motivate a p. 3 e 4 della sentenza; ritenuta la motivazione della Corte cori la quale è stata esclusa l'ipotesi attenuata della lieve entità relativamente al porto abusivo del coltello, rispettosa del principio secondo cui «In tema di armi, l'attenuante della lieve entità del fatto di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 può essere legittimamente esclusa per le circostanze in cui è fatto uso dell'arma e per la personalità non del tutto positiva dell'imputato che sia ritenuto disponibile ad azioni violente», dovendosi tener conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195); ritenuto altresì che, nell'escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha correttamente valorizzato le modalità della condotta (l'imputato recava con sé l'arma da punta e taglio su un autobus a bordo del quale egli, in evidente stato di ubriachezza, disturbava i viaggiatori a tal punto da rendere necessario interrompere la corsa) e la rricidialità dell'arma (coltello a serramanico) e che, in ogni caso, deve ricordarsi come «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. Pen.» (Sez. 1, n, 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242-02); quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche - ricordato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi (quali la gravità delle condol:te e la personalità negativa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023
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