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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo motivo è del tutto generico -laddove mette in discussione la credibilità della persona offesa e del suo narrato? perché manca di indicare le ragioni, pretermesse dai giudici del merito, utili ad una diversa conclusione di merito, nonché aspecifico e manifestamente infondato, nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità (inequivocabilmente stigmatizzato dall'argomentare del provvedimento gravato ( si veda il secondo capoverso di pagina 3); il secondo motivo e il terzo motivo inerenti la dosimetria sanzionatoria, il diniego delle generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata aggravata sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata, anche su tali punti appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da dare adeguato conto delle ragioni della pena irrogata ( anche in relazione alla puntuale individuazione del fatto più grave e dei singoli aumenti apportati in continuazione per gli altri episodi), della non applicabilità delle attenuanti atipiche ( grazie all'assorbente riferimento ai precedenti del prevenuto) nonchè del giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio con puntuale riscontro di tutte le ipotesi di recidiva contestate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo motivo è del tutto generico -laddove mette in discussione la credibilità della persona offesa e del suo narrato? perché manca di indicare le ragioni, pretermesse dai giudici del merito, utili ad una diversa conclusione di merito, nonché aspecifico e manifestamente infondato, nella parte in cui contesta il giudizio di responsabilità (inequivocabilmente stigmatizzato dall'argomentare del provvedimento gravato ( si veda il secondo capoverso di pagina 3); il secondo motivo e il terzo motivo inerenti la dosimetria sanzionatoria, il diniego delle generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata aggravata sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata, anche su tali punti appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da dare adeguato conto delle ragioni della pena irrogata ( anche in relazione alla puntuale individuazione del fatto più grave e dei singoli aumenti apportati in continuazione per gli altri episodi), della non applicabilità delle attenuanti atipiche ( grazie all'assorbente riferimento ai precedenti del prevenuto) nonchè del giudizio di maggiore riprovevolezza da ascrivere ai fatti a giudizio con puntuale riscontro di tutte le ipotesi di recidiva contestate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 99 cp tali da dare luogo ad una coerente applicazione del relativo aumento nella sua massima estensione ex ad 99 comma 4 stesso codice in linea con la puntualità descrittiva rassegnata dalla relativa imputazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris