CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09-11-2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2021, la Corte di appello di Brescia confermava la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo il 16 luglio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 8 mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lei contestato per avere omesso, quale titolare della ditta "B.G. di [OSCURATO:PERSONA]", di presentare la dichiarazione iva dovuta per l'anno 2011, così evadendo le imposte indirette nella misura di 157.962 euro; fatto integrato in Sarnico il 30 dicembre 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, la Boccia, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, sono stati dedotti la violazione degli art. 187 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al difetto di prova; in particolare, la difesa osserva che l'imputata non ha contestato la verifica fiscale operata dagli accertatori, che ha condotto alla determinazione di acquisti intervenuti per 311.824 euro, né ha contestato la propria precedente dichiarazione fiscale, in cui sono state annotate rimanenze per 270.105 euro, ma ha censurato che fosse stata raggiunta la prova circa l'avvenuta vendita delle rimanenze e degli acquisti, costituendo tale circostanza il presupposto per ricavare il dato reddituale. Né era onere dell'imputata fornire la dimostrazione, a distanza di nove anni, della presenza attuale delle rimanenze, ricadendo tale onere sugli accertatori, passando l'accertamento del reato dalla verifica empirica delle eventuali vendite, che non può essere provata dalla sola assenza delle dichiarazioni fiscali, non potendo del resto trovare ingresso nel processo penale le presunzioni tributarie, valide per altro tipo di contenzioso, ma non ai fini del giudizio di colpevolezza. Per lo stesso motivo, rispetto a vendite non effettuate, non possono presumersi applicati ricarichi su base statistica, prendendo cioè come punto di riferimento valori medi desumibili dalle precedenti dichiarazioni fiscali del contribuente. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, evidenziando che i giudici di merito non hanno calcolato l'iva in detrazione sul costo degli acquisti accertati, per cui, ammontando gli acquisti a 311.824 euro, occorreva detrarre da tale importo la somma di 69.683,04 euro, pari al 21%, con la conseguenza che l'importo finale dell'iva evasa non sarebbe pari a 157.962 euro, importo scaturito erroneamente dal calcolo matematico dell'imposta dovuta sul loro del presunto fatturato, pari alla somma di rimanenze e acquisti, cui è stato aggiunto il ricavo medio del 33,78%. [OSCURATO:PERSONA]€.6 Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, ma le ha puntualmente affrontate, superandole con argomenti non illogici, con i quali la ricorrente non si confronta adeguatamente. In particolare, rispetto al tema della mancata prova della intervenuta vendita delle rimanenze per 270.105 euro, i giudici di secondo grado hanno osservato che era proprio la dichiarazione fiscale presentata dall'imputata per il 2010 ad attestare che, all'esito di tale annualità fiscale, sussistevano rimanenze finali dell'impresa di valore pari al predetto importo; nell'anno successivo non è stata presentata alcuna dichiarazione e tuttavia, sulla base di accertamenti incrociati, è stato possibile verificare che l'impresa individuale della Boccia aveva operato nella medesima annualità ulteriori acquisti per 311.824 euro. Dunque, non risultando dichiarate rimanenze finali di merci nel 2011, il costo del venduto relativo a tale anno è stato quantificato dagli operanti che hanno proceduto all'accertamento fiscale in 581.929 euro, ovvero 270.105 euro (l'importo delle rimanenze indicate nella dichiarazione riferita al 2010) più 311.824 euro, ossia l'importo degli acquisti di merci accertato nel 2011 in base alle interrogazioni dell'anagrafe tributaria, da cui è emerso che l'impresa della Boccia è stata cessionaria delle comunicazioni trasmesse ex art. 21 del d. Igs. n. 78 del 2010. Si è quindi computata la percentuale media di ricarico applicata nell'anno di imposta 2010 in base ai dati contabili emergenti dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2010, percentuale dichiarata pari al 33,78% e, in tal modo, sono stati ricostruiti i ricavi complessivi relativi all'anno di imposta 2011. Ai fini iva, a fronte di un volume di affari calcolato quindi in 778.505 euro (581.929 euro + l'aumento della percentuale di ricalcolo nella misura del 33,78%), si è computata la maggiore imposta pari a 157.962 euro, per cui la Boccia è stata ritenuta colpevole del reato ex art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto per aver omesso di presentare la dichiarazione Iva per il 2011 e per . aver quindi evaso le imposte indirette, per l'importo appunto di 157.962 euro. Ora, richiamata la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, deve osservarsi che, nella vicenda in esame, i risultati cui sono approdati i giudici di merito, oltre a essere scaturiti da una lettura razionale delle verifiche eseguite all'esterno e all'interno dell'impresa, non hanno trovato alcuna smentita da parte della ricorrente, che, pur avendone la possibilità, non ha fornito seri elementi, e documentali o dichiarativi, idonei a suggerire una differente interpretazione dei dati contabili ricostruiti dalla P.G., per cui deve concludersi che il giudizio di colpevolezza dell'imputato, con riferimento all'omessa dichiarazione iva relativa all'anno 2010, non presta il fianco alle censure difensive, formulate invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici, non potendosi sottacere che la tesi dell'imputata della mancata vendita delle (consistenti) rimanenze dichiarate, nel corso dei due giudizi di merito, non ha trovato alcun conforto probatorio. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a introdurre nel giudizio di legittimità un tema fattuale nuovo, dovendosi considerare che la questione circa il mancato computo della detrazione iva sul costo accertato degli acquisti (ossia 311.824 euro) non era stata devoluta nell'atto di appello, incentrato solo . sul profilo della mancata prova della vendita delle rimanenze, per cui la questione proposta nel ricorso non può ritenersi deducibile in questa sede, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua